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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2015, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO ED AL PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 21 ottobre 2015

Art. 7
1.
Il primo periodo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), dalle parole
"realizzazione degli impianti"
alle parole
"sviluppo di stazioni esistenti."
è sostituito dal seguente:
"realizzazione, qualificazione ed acquisizione degli impianti nelle località sciistiche:
1) impianti di arroccamento;
2) impianti a fune e similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione di neve, ed altre strutture di supporto alla stazione invernale, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.".

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