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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 23

REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999, N. 12 E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE n. 406 del 21 dicembre 2018

Art. 2
1.
La lettera c bis) del comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno) è sostituita dalla seguente:
"c bis) mercatini degli hobbisti: i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non professionali del commercio, non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis;".
2.
Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999, è inserita la seguente:
"c ter) mercatini storici con hobbisti: i mercatini degli hobbisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, si svolgono da almeno dieci anni nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti istituiti, negli ultimi 5 anni, per fusione di Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. La Giunta regionale approva le modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti. L'elenco di tali manifestazioni è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. I mercatini storici con hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis;".