LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 63 del 4 marzo 2019
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:
“Articolo 24
Tirocini
1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, nell’ambito dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi di orientamento al lavoro e di formazione in situazioni che non si configurano come rapporti di lavoro. Resta ferma la speciale disciplina contenuta nell’articolo 26 novies.
2. La presente regolamentazione non si applica:
a) ai tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS), in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
b) ai tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché ai periodi di pratica professionale;
c) ai tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
d) ai tirocini rivolti a cittadini esterni ai Paesi dell’Unione europea, promossi all’interno delle quote di ingresso.
3. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che assicura la qualità e il corretto andamento del progetto formativo individuale di seguito richiamato. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale individua e predispone i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.
4. Il progetto formativo di cui al comma 3 ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche, le cui competenze, conoscenze e capacità non siano già state interamente formalizzate o certificate al tirocinante.
5. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell’attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un tutore responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante. Ogni tutore del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di quaranta tirocinanti, salvo che i tirocini siano attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. Ogni tutore responsabile del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), può disporre eventuali circostanziate deroghe in materia di numero di tirocinanti che i tutori del soggetto promotore del tirocinio e i tutori responsabili del tirocinio del soggetto ospitante possono accompagnare contemporaneamente, per i tirocini in favore dei seguenti soggetti:
a) le persone di cui all’articolo 26 novies;
b) le persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999 ;
c) le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 ;
d) i richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 .);
e) le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998 ;
f) le vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI).
7. Il soggetto promotore invia alla Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 9, attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 38, la convenzione ed il progetto formativo, che l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna mette a disposizione dell’Ispettorato territoriale del lavoro e, esclusivamente in forma anonima ed aggregata, anche delle organizzazioni rappresentate nelle commissioni di cui all’articolo 7, comma 3.
8. È obbligatoria l’assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicuratrice. La convenzione deve prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o in alternativa dal soggetto promotore. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda, purché rientranti nel progetto formativo.
9. I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 .
10. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato, a discrezione del soggetto ospitante, dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sua sede legale, invece che dalle disposizioni del presente capo, previa comunicazione all’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. Di tale determinazione è obbligatoriamente data comunicazione nella convenzione.”.