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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 63 del 4 marzo 2019

Art. 4
1. L’articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 bis
Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio
1. Il soggetto ospitante deve:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 Sito esterno e successive modificazioni;
c) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l’attivazione di tirocini; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini;
d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l’attivazione di tirocini;
e) fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questi casi l’attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l’attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi:
1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
2) licenziamento collettivo;
3) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
5) licenziamento per fine appalto;
6) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
2. Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto delle seguenti quote di contingentamento:
a) un tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d’inizio del contratto sia anteriore alla data d’avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
b) non più di due tirocinanti contemporaneamente, nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, assunti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d’inizio del contratto sia anteriore alla data d’avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
c) un numero di tirocinanti non superiore al 10 per cento dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore, nelle unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d’inizio del contratto sia anteriore alla data d’avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
3. Dalla base di calcolo delle quote di contingentamento di cui al comma 2 sono esclusi gli apprendisti. Ai fini della determinazione dei limiti in oggetto non si computano i tirocini curriculari.
4. Sono escluse dai limiti di cui al comma 2 le persone di cui all’articolo 24, comma 6.
5. I datori ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la quota di contingentamento di cui al comma 2, laddove abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti ospitati un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, secondo quanto di seguito precisato. Tale contratto può essere anche a tempo parziale, se la riduzione di orario non eccede il 50 per cento, in riferimento alla disciplina del lavoro a tempo pieno stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative ed applicato dal datore ospitante. In particolare, i datori ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 2, un tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei ventiquattro mesi precedenti, fino a un massimo di quattro tirocinanti.
6. I tirocini di cui al comma 5 non si computano ai fini della quota di contingentamento, prevista dal comma 2.
7. Il tirocinio è svolto in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto formativo.
8. E’ vietato adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante; sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero; operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività.
9. Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale. Costituisce unica eccezione l’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.
10. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroghe, nel rispetto della durata massima stabilita dall’articolo 25.”

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