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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 63 del 4 marzo 2019

Art. 5
1. L’articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 ter
Procedura di autorizzazione e verifica regionale e qualificazione dei tirocini
1. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell’art.24, commi 7 e 9. Dopo dieci giorni di calendario dal recepimento da parte del sistema informativo della documentazione inviata, l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo effettua la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni. I soggetti promotore e ospitante, con espressa richiesta attraverso il sistema informativo, possono rinunciare alla facoltà di successiva modifica dei contenuti della documentazione presentata. In questo caso la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni è effettuata sin dal momento del recepimento della documentazione e l’esito della verifica sarà visibile nel sistema informativo al soggetto promotore, nella giornata successiva. Dalla verifica della coerenza delle informazioni contenute nella documentazione, attestata dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo, il tirocinio è attivabile. Qualora la documentazione risulti incompleta o non idonea, l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo segnala, immediatamente dopo la suddetta verifica, la necessità di integrare la documentazione, consentendo la correzione delle eventuali incongruenze entro il termine perentorio di trenta giorni di calendario dalla segnalazione delle stesse; il soggetto promotore potrà sanare anche di propria iniziativa le incongruenze, che gli verranno segnalate dai sistemi informativi. Dalla avvenuta regolare integrazione della documentazione, attestata dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo, il tirocinio è attivabile; se le incongruenze non vengono corrette entro il termine perentorio di trenta giorni di calendario, il tirocinio non è attivabile. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna prende atto della corretta attivazione del tirocinio attraverso un proprio provvedimento entro quarantacinque giorni dall’attestazione, da parte del sistema informativo, dell’attivabilità del tirocinio.
2. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 24, comma 1, promuove e sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati, nonché attraverso finanziamenti dedicati in ambiti di particolare interesse per la Regione.
3. Nell’attuazione del tirocinio è garantito l’accesso a tutte le conoscenze e le capacità necessarie all’acquisizione di almeno un’unità di competenza della qualifica di cui all’articolo 24, comma 4, ai fini della sua certificabilità.
4. Ai fini del rilascio dell’attestazione finale il tirocinante partecipa alle attività per almeno quarantacinque giornate effettive. Nel caso in cui il datore svolga un’attività stagionale, il tirocinante partecipa alle attività per almeno venti giornate effettive. Il dato relativo alle giornate di presenza è obbligatoriamente rilevato a cura del soggetto promotore.
5. Ai tirocinanti è garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all’articolo 6, definisce le modalità d’attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale.”

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