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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020

BOLLETTINO UFFICIALE n. 408 del 10 dicembre 2019

CAPO III
CULTURA E LAVORO
Sezione I
Avvalimento dell’IBACN
Art. 7
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 1998, n.40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000" , per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia- Romagna), è sostituito dal seguente:
“3. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, si avvale dell’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN) di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto regionale dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998 è inserito il seguente:
“3 bis. Per l’attuazione del comma 3, l’IBACN può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti locali ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti dall'articolo 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito di tali convenzioni e accordi l’IBACN interviene con contributi in conto capitale.”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998 è aggiunto il seguente:
“3 ter. Per l’attuazione del comma 3 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse autorizzate dalla legge di approvazione del bilancio di previsione all’IBACN.”.
Sezione II
Funzioni dell’Agenzia regionale per il lavoro
Art. 8
1.
Alla lettera m) del comma 2 dell’articolo 32 bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), dopo le parole
“ammortizzatori sociali”
sono aggiunte le parole
“comprensivi degli ammortizzatori sociali in deroga”.
2.
Alla lettera v) del comma 2 dell’articolo 32 bis della legge regionale n. 17 del 2005 le parole:
“oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante”
sono soppresse.
Sezione III
Art. 9
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari) è aggiunto il seguente:
“Art. 2 bis
Trattamento dei dati personali
1. Le finalità elencate nell’articolo 1 afferiscono ai motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera dd), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
2. La Giunta regionale con proprio regolamento individua i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.”.

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