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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 3

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

CAPO I
Cura del Territorio e dell’Ambiente
Sezione I
Ambiente
Art. 2
1.
All’ articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative) le parole
“15000 volt”
sono sostituite con
“ 20000 volt”
.
Art. 3
1.
All’ articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 10 del 1993 le parole
“15000 volt”
sono sostituite con
“20000 volt”
.
Art. 4
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Nelle more dell’aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti, previa informativa nella Commissione competente.”.
Sezione II
Politiche di sviluppo per la montagna
Art. 5
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell’Azienda regionale delle foreste – ARF) è inserito il seguente:
“2 ter. Per finalità connesse alla più efficace ed efficiente gestione degli impianti sciistici, le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione interessati da tali impianti sciistici possono essere trasferite ai Comuni nei cui territori i beni sono localizzati, con atto della Giunta regionale che fissa anche la decorrenza. I rapporti tra gli enti interessati sono regolati da apposite convenzioni, fatto salvo in loro mancanza quanto stabilito dal comma 1.”.
2.
Nel comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 le parole
“dai commi 1 bis, 3, 4 e 5”
sono sostituite dalle seguenti:
“dai commi 1 bis, 2 ter, 3, 4 e 5”
.
Art. 6
Disposizioni in ordine all’efficacia del regolamento per la gestione faunistico venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po
1. Al fine di garantire la regolazione dell’esercizio dell’attività venatoria nella stagione 2020-2021 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po, nelle more dell’approvazione del regolamento per la gestione faunistico-venatoria e dell’adeguamento degli istituti di gestione di cui agli articoli 43 e 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e comunque non oltre il 31 gennaio 2021, conserva efficacia il regolamento vigente dell’Ente di gestione del predetto Parco.
2. I termini collegati alle istanze di autorizzazione degli istituti di gestione di cui al comma 1 per la stagione venatoria 2021/2022 sono fissati al 31 marzo 2021.
3. Al fine di conservare l’areale e l’uso storico dell’Azienda Faunistico-Venatoria Speciale di Comacchio, come originariamente contemplati negli strumenti di pianificazione faunistica della Provincia di Ferrara, in sede di adeguamento della pianificazione all’istituto previsto dall’ art. 43 della legge regionale n. 8 del 1994, in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali ma fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all’ art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono consentiti:
a) l’istituzione di un’unica azienda faunistico venatoria di superficie corrispondente a quella odierna;
b) il mantenimento del numero degli attuali appostamenti sociali da convertirsi in apprestamenti di cui all’ art. 52, comma 11, della legge regionale n. 8 del 1994;
c) l’esercizio venatorio nel numero di giornate attualmente previste.
Art. 7
1.
Nella rubrica del titolo III della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) le parole
“alle Comunità montane”
sono soppresse.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:
“3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate:
a) al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4;
b) al finanziamento di interventi volti a promuovere l’avvio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali della montagna attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese con sedi o unità locali insediate o da insediarsi nei Comuni montani, privilegiando quegli interventi che salvaguardano il suolo dal suo consumo e che creano nuova occupazione. La Giunta regionale definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi in conformità con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.
Sezione III
Territorio
Art. 8
1.
Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), le parole
“tre anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“quattro anni”
.
Art. 9
1.
Al comma 5 dell’art. 4 della legge regionale n. 24 del 2017, le parole
“cinque anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“sei anni”
.
2.
Alla lettera c) del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole
“cinque anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“sei anni”
.
Art. 10
1.
Al comma 1 dell’art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017, le parole
“tre anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“quattro anni”
.

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