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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 3

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

CAPO II
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa
Sezione I
Energia
Art. 11
Adempimenti in materia di controllo funzionale e manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui al regolamento regionale n. 1 del 2017 nel periodo di emergenza da Covid-19
1. Le sanzioni previste dal comma 3 lettera b) e c) e dal comma 4 dell’articolo 24 del regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 (Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell' articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26) relative al mancato rispetto dei termini per l’effettuazione delle operazioni di controllo funzionale e manutenzione, nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui agli articoli 14, 15 e 20 dello stesso regolamento ricadenti nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 non saranno irrogate qualora il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, come identificato nella definizione riportata nell’allegato A del regolamento regionale n. 1 del 2017 regolarizzi la posizione entro 90 giorni decorrenti dal 1° agosto 2020.
2. Decorso tale termine senza la regolarizzazione l'Organismo di accreditamento ed ispezione di cui all' articolo 7 del regolamento regionale n. 1 del 2017 provvederà ad irrogare le sanzioni previste dall’articolo 24 del medesimo regolamento.
Sezione II
Commercio
Art. 12
1. Dopo l’ articolo 7 bis della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:
“Articolo 7 ter
Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 bis, limitatamente all’anno 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha comportato la sospensione dell’attività mercatale, sono previste le seguenti disposizioni transitorie:
a) i nuovi tesserini identificativi da hobbista conformi al modello previsto dall’articolo 7 bis, commi 3 e 5, rilasciati anteriormente alla data del 1° luglio 2020, conservano la loro efficacia fino alla completa vidimazione degli spazi e comunque non oltre il 30 giugno 2021;
b) i nuovi tesserini identificativi da hobbista conformi al modello previsto dall’articolo 7 bis, commi 3 e 5, rilasciati negli anni 2019 e 2020, non sono tenuti in considerazione ai fini del conteggio del numero massimo di tesserini rilasciabili per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare di cui all’articolo 7 bis, comma 5.”.
Sezione III
Cultura
Art. 13
1. Dopo l’ articolo 8 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è inserito il seguente:
"Articolo 8 bis
Premi-acquisto di opere d’arte
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e dell’ articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, la Regione può assegnare “premi-acquisto” per opere di artisti meritevoli operanti nella Regione. Almeno tre quarti dei “premi–acquisto” sono riservati ad artisti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.
2. Per la selezione degli artisti meritevoli e l’assegnazione dei premi-acquisto la Giunta regionale nomina, con proprio atto, una giuria formata da tre esperti di riconosciuta competenza. Con il medesimo atto la Giunta regionale regola il funzionamento della giuria, ne determina i compensi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale in materia e stabilisce le modalità con cui saranno resi pubblici i criteri per la selezione degli artisti.
3. Nella determinazione dei criteri di selezione degli artisti meritevoli e di attribuzione dei premi-acquisto la giuria opera in piena autonomia. La Regione provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria. Le opere premiate rimarranno nella proprietà della Regione Emilia-Romagna che ne garantisce la fruibilità rendendole disponibili attraverso la loro digitalizzazione, nonché con l’esposizione in spazi aperti al pubblico nelle proprie sedi, o attraverso eventi, o anche con l’eventuale concessione in comodato gratuito ad altri Enti e Istituzioni pubbliche purché siano assicurate analoghe modalità di utilizzo.
4. Il premio-acquisto non può essere assegnato ad artisti che ne abbiano già beneficiato.”.
Art. 14
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:
“3. Per quanto riguarda i premi di cui agli articoli 8 e 8-bis, la Giunta regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge n. 37 del 1994 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5 bis. I premi-acquisto di cui all’articolo 8 bis sono liquidati successivamente alla consegna dell’opera alla Regione, previa emissione di idonea documentazione fiscale relativa alla cessione del bene.”.
Art. 15
Presidenza dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale che incorpora l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di cui alla legge 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna) nelle strutture della Regione Emilia-Romagna, è possibile la proroga dell’incarico di Presidente fino al 31 dicembre 2020.
Art. 16
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo) è sostituita dalla seguente:
“b) che la qualità di associato sia riservata a Film Commission quali specifici uffici di enti pubblici e a Film Commission convenzionate con enti pubblici territoriali o partecipati da essi, qualora costituite nella forma di soggetti privati.”.
Art. 17
1. Dopo l’ articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale) è inserito il seguente:
“Articolo 5 bis
Investimenti per la qualificazione dell’offerta educativa e formativa
1. La Regione, anche a seguito dell’emergenza da Covid-19, al fine di qualificare l’offerta educativa e formativa, può concedere contributi per l’acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all’articolo 4, nonché delle formazioni di tipo bandistico, da destinare ai giovani per la più ampia diffusione della pratica musicale. I contributi sono concessi sulla base di criteri definiti con atto di Giunta Regionale nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.”.
Sezione IV
Bonus una tantum
Art. 18
1. All’ articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38 )) è aggiunto il seguente comma:
“ 3 ter. Al fine di riconoscere il prezioso impegno fornito dal personale sanitario proveniente da fuori Regione che ha prestato servizio presso la regione Emilia-Romagna per l’assistenza nella fase di emergenza Covid-19, come risultante dagli elenchi della Direzione generale Cura della persona salute e welfare, la Regione concede a ciascun soggetto un contributo "bonus una tantum" pari a 350,00 euro da utilizzarsi per sostenere il costo di alloggio proprio per il periodo massimo di una settimana presso le strutture ricettive del territorio regionale che abbiano dato la propria disponibilità, impegnandosi a scontare dai costi di alloggio detto bonus ed altresì a scontare equivalente cifra a proprio carico per una persona di accompagnamento. Il bonus sarà corrisposto ai predetti beneficiari, mediante rimborso alle strutture ricettive aderenti che abbiano ospitato il personale sanitario in esame a seguito della presentazione di idonea documentazione comprovante i pernottamenti ed i costi, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nel limite complessivo di euro 90.000,00 nell’esercizio finanziario 2020.”.
Sezione V
Attività istituzionali
Art. 19
1. L’ articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1994 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) è sostituito dal seguente:
“3. Le nomine di cui al presente capo non possono essere cumulate; non si possono conferire più di due mandati consecutivi per ricoprire una carica nello stesso organo, ovvero nella stessa tipologia di organo, del medesimo ente; la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Non rilevano i mandati esercitati per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico, salvo che la cessazione sia avvenuta a causa di dimissioni volontarie. Il presente comma non si applica ai casi in cui le nomine siano direttamente derivanti dal ruolo amministrativo ricoperto.”.

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