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Legislatura XI - Atto di indirizzo politico approvato ogg. n. 6545 - Risoluzione
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Approvato in data: 21/03/2023

Testo:

 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

 

Premesso che

 

L'UE è il principale esportatore di carne suina al mondo, con quasi 5 milioni di tonnellate esportate ogni anno, generando così una delle attività economiche più importanti del settore agroalimentare europeo; l'allevamento di suini rappresenta l'8,5% della produzione totale nel settore agroalimentare nei 27 Stati membri dell'UE;

 

il settore della macellazione dei suini in Italia è di grande importanza per l'economia del paese che è uno dei principali produttori di carne suina in Europa; impiega circa 40.000 persone e rappresenta una parte significativa dell'agroalimentare italiano;

 

la produzione di tale carne in Italia è una delle principali attività dell'agricoltura italiana, con circa 10 milioni di suini allevati ogni anno ed è concentrata in alcune regioni del paese, tra cui la Regione Emilia-Romagna che rappresenta una delle più produttive; secondo i dati Assica del 2019, l’Emilia-Romagna è la seconda regione per macellazione dei suini con il 34%, dopo la Lombardia con il 39%;

 

la filiera suinicola regionale conta circa 1.200 allevamenti, 1 milione di capi e una produzione lorda vendibile stimata in 307 milioni di euro, nella quale sono ricomprese le varie Dop regionali: i prosciutti di Parma e Modena e numerosi salumi;

 

in particolare, i prodotti a base di carne Dop e Igp hanno un valore alla produzione pari a 1,93 miliardi di euro e un valore al consumo pari a 4,98 miliardi di euro; l’export vale 601 milioni di euro; il 53% del fatturato nazionale relativo ai prodotti a base carne Dop e Igp è attribuibile all’Emilia-Romagna;

 

come evidenziano i suddetti dati in Emilia-Romagna l’allevamento suino rappresenta una fonte di reddito molto importante; è attribuibile all’Emilia-Romagna circa la metà del fatturato nazionale legato alla produzione di salumi e altri prodotti di carne trasformati, per un valore che nel 2021 si è attestato a oltre 8 miliardi di euro annui, dei quali il 20% di export (dati Assica 2021);

 

il settore affronta una grave minaccia rappresentata dalla peste suina africana, che sta causando danni economici notevoli non solo in Europa, ma anche in altre parti del mondo; la malattia è altamente contagiosa e si sta diffondendo in nuove regioni in Europa, che prima non ne erano state colpite;

 

da gennaio 2022 la peste suina africana si è diffusa progressivamente in Piemonte e Liguria nei cinghiali selvatici e, in particolare, negli ultimi mesi l’area interessata dall’infezione si è ampliata notevolmente;

 

nonostante non vi sia alcun rischio per la salute pubblica, la presenza dell’infezione nei suini, selvatici o domestici, oltre a causare gravi ripercussioni in termini di salute e benessere degli animali, determina l’applicazione di misure previste dai regolamenti UE con forti limitazioni alla commercializzazione di suini e loro prodotti e conseguenze economiche gravissime;

 

l’infezione dai cinghiali può essere trasmessa anche ai suini domestici attraverso i contatti diretti o indiretti, provocando conseguenze ancora più gravi;

 

la normativa UE prevede che le restrizioni commerciali perdurino per oltre un anno dal momento in cui non si registrano più casi di peste suina africana.

 

 

Rilevato che

 

di recente si è verificato il rinvenimento di tre carcasse di cinghiale infette in territorio piemontese e ligure non lontano dal confine con il territorio montano della provincia di Piacenza e Parma: al momento in Emilia-Romagna non è stato riscontrato alcun caso di PSA;

 

il Ministero della Salute ha adottato il Piano nazionale di Sorveglianza della PSA, approvato e cofinanziato dalla CE per il 2023, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio suinicolo nazionale dal virus PSA;

 

il suddetto Piano prevede tra le principali misure:

 

-          nelle zone indenni:

 

la sorveglianza passiva nel settore domestico e nel selvatico;

 

la verifica del livello di applicazione delle misure di biosicurezza in allevamento;

 

l’attività di formazione ed informazione di allevatori, cacciatori, e di tutti i soggetti in qualche modo coinvolti al fine di aumentare la consapevolezza e la conoscenza della malattia;

 

-          nelle zone non indenni:

 

la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale nelle zone di restrizione I e II;

 

la sorveglianza passiva sui cinghiali rinvenuti morti o moribondi, sia catturati che abbattuti;

 

la sorveglianza attiva mediante attività venatoria e di controllo, regolamentata e nel rispetto delle misure di biosicurezza previste;

 

l’installazione e/o il rafforzamento, nelle zone di restrizione II, di barriere fisiche tra la zona infetta e l’esterno;

 

l’eventuale costruzione di una seconda barriera per la creazione di una zona cuscinetto al fine di limitare gli spostamenti delle popolazioni di cinghiali infette e la conseguente diffusione dell’infezione, così come previsto dalla Strategia di eradicazione definita dalla Commissione Europea e dettagliata dalla Delegazione di esperti a seguito della missione in Italia del febbraio 2022;

 

la Regione Emilia-Romagna ha adottato misure precauzionali per prevenire la diffusione della malattia e identificarne precocemente l’eventuale ingresso, in particolare, per quanto riguarda i cinghiali, sull’intero territorio regionale viene applicata la sorveglianza passiva prevista dal Piano Nazionale; è stata avviata la ricerca attiva delle carcasse nei territori più a rischio affidandola a ditte specializzate e sono stati organizzati incontri con le categorie interessate;

 

nell’ambito degli allevamenti suini sono stati stanziati fondi per incentivare l’adozione delle misure di biosicurezza;

 

è stata inoltre effettuata una campagna di comunicazione rivolta a tutti i cittadini finalizzata all’adozione di comportamenti corretti per la prevenzione della diffusione della malattia e per la sorveglianza della stessa;

 

la gestione dell'emergenza è stata affidata all'Unità di crisi regionale per le emergenze veterinarie epidemiche e al Nucleo di coordinamento tecnico su base regionale, che valutano la necessità di adottare ulteriori provvedimenti in funzione della evoluzione della situazione epidemiologica.

 

 

Evidenziato che

 

la legge di bilancio dello Stato per l’anno 2023, L. 197/2022, ha modificato la L. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), stabilendo un nuovo testo dell’articolo 19 ed inserendo il nuovo articolo 19 ter al fine di consentire l’adozione delle seguenti misure di sorveglianza attiva della fauna selvatica ulteriori rispetto a quelle rientranti nell’attività venatoria:

 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storicoartistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria;

 

(Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) – 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale;

 

le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

 

 

Considerato che

 

è necessario adottare immediatamente le misure atte alla eradicazione della peste suina africana previste dalla strategia di eradicazione della Commissione Europea, per evitare la diffusione della malattia e le conseguenze dannose che potrebbe comportare.

 

 

Tutto ciò premesso e considerato,

 

impegna la Giunta regionale

 

ad intraprendere qualsiasi azione ritenga utile affinché i focolai di peste suina africana rimangano isolati e non si estendano al territorio regionale;

 

ad adoperarsi affinché l’attività del Governo e del Commissario siano improntate all’eradicazione della malattia sul territorio nazionale;

 

ad intraprendere tutte le azioni necessarie all’eradicazione della malattia, valutando anche l’adozione delle nuove misure di sorveglianza attiva previste dalla recente modifica della L. 157/1992 comprese quelle che saranno stabilite dal nuovo Piano Nazionale straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, al fine di evitare le gravi ripercussioni economiche e sociali che ne deriverebbero.

 

Approvata all’unanimità dalla Commissione II Politiche economiche nella seduta del 21 marzo 2023.

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