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Legislatura XII - Atto di indirizzo politico approvato ogg. n. 686 - Risoluzione
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Approvato in data: 01/07/2025

Testo:

RISOLUZIONE

 

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

 

Premesso che

 

        a fronte di una progressiva crescita delle aspettative di vita, in Italia si registra un’accentuata diminuzione della natalità: il cambiamento demografico in atto comporterà un incremento esponenziale della “domanda” di cure e assistenza per persone parzialmente o totalmente non autosufficienti. A soddisfare tale “domanda” saranno solo in parte i caregiver professionali (assistenti retribuiti, es. colf e badanti), mentre un ruolo sempre più centrale verrà assunto dai caregiver familiari;

        il caregiver familiare è la persona cara, amica o parente che, in modo gratuito, volontario ed informale, si prende cura di un'altra persona, non autosufficiente, aiutandola nella quotidianità dell’esistenza.

 

Evidenziato che

 

        secondo l’Istat, nei prossimi vent’anni le famiglie italiane cresceranno di numero (da 26 a 26,9 milioni), ma saranno sempre più piccole e fragili. Il numero medio di componenti per nucleo scenderà da 2,25 nel 2023 a 2,08 nel 2043. E nel frattempo, la popolazione over 65 (oggi il 24%) potrebbe superare il 34% entro il 2050, con un raddoppio delle persone con più di 85 anni (dal 3,8% al 7,2%);

        in questo scenario, in una società con bisogni assistenziali sempre maggiori e disponibilità economiche sempre più limitate, il caregiver diventa uno dei cardini su cui si regge il sistema di welfare: il ruolo del caregiver familiare è dunque fondamentale nell’integrare e accompagnare gli interventi di assistenza territoriale rivolti alla persona assistita; diventa pertanto una priorità strutturale sostenere chi si prende cura e parlare del ruolo e delle competenze del caregiver.

 

Considerato che

 

        in Italia la prima definizione di caregiver familiare è stata inserita nella legge di bilancio per il 2018, al comma 255 dell’articolo 1: “si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero […] di un familiare entro il terzo grado che, a causa di una malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata;

        uno dei problemi lasciati aperti da questa definizione è che non comprende la possibilità di una relazione di caregiving che non sia parentale. Una persona, in base a questa definizione, non potrebbe essere caregiver di un’altra se fosse solamente suo amico o amica o se semplicemente due persone decidessero di accordarsi per una relazione di caregiving familiare anche se non parenti;

        la Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver famigliare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)) è stata la prima in Italia a valorizzare la figura del caregiver, in sintonia con le esigenze della persona cara accudita;

        tale legge è stata modificata dalla successiva legge regionale 30 maggio 2024, n. 5 (Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)”), la quale ha precisato la definizione di caregiver familiare e chiarito che la coabitazione tra il caregiver e la persona di cui si prende cura non è un elemento essenziale per l’individuazione del caregiver, riconoscendo così la realtà di molti caregiver che, pur non convivendo con la persona di cui si prendono cura, forniscono un sostegno essenziale.

 

Rilevato che

 

        l’attuale definizione regionale di caregiver familiare rispecchia la realtà complessa e diversificata delle famiglie della nostra Regione, promuovendo politiche e risorse strutturate per supportare i caregiver, indipendentemente dalla loro condizione anagrafica: sviluppa un riconoscimento estensivo dei caregiver, chiarendo che la coabitazione tra il caregiver e la persona di cui si prende cura non è requisito per l'individuazione, include i giovani caregiver e prevede accordi quadro con istituzioni scolastiche e universitarie per garantire loro supporto e agevolazioni nello svolgimento del percorso di studio, così adattando le politiche regionali alla complessità delle situazioni familiari e garantendo un supporto inclusivo e non discriminatorio;

        in un’ottica di collaborazione tra servizi e comunità, il caregiver è inoltre coinvolto nel percorso di definizione e gestione del progetto assistenziale individualizzato del proprio caro.

Dato atto che

 

        manca ancora una norma nazionale organica sui caregiver familiari che intervenga su una materia fondamentale per la sostenibilità di una società che invecchia e dove la non autosufficienza ha raggiunto i quasi 4 milioni di persone: la vigente definizione statale di caregiver è lontana da quella della Regione Emilia-Romagna, che parlando di “persona cara” lascia spazio a una maggiore inclusività;

        a livello statale, nel corso dell’attuale legislatura, diverse sono state le iniziative attivate dalle istituzioni per garantire una cornice normativa di tutela alla figura del caregiver familiare:

  • il d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33), riconoscendo il valore sociale ed economico per l'intera collettività dell'attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone anziane e di persone anziane non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità, dedica un intero articolo, il n. 39, ai Caregiver familiari, ma mantiene il riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • è stato attivato da parte del Ministero della Disabilità e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il “Tavolo tecnico per l’analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari”, i cui lavori si sono conclusi il 18 settembre 2024;
  • sono stati depositati alla Camera e incardinati alla Commissione Affari sociali nove disegni di legge già oggetto di specifiche audizioni informali e di cui è in corso un accorpamento per consentire l’adozione di un testo base su cui proseguire la discussione.

 

Sottolineato che

 

        il tema della cura familiare non può essere preclusivo rispetto a coloro che (figlie/i, sorelle/fratelli adulti non conviventi…) svolgono funzioni di cura continuativa verso propri cari senza essere necessariamente conviventi;

        occorre che il Legislatore affronti questo tema cruciale per il nostro welfare con una visione strategica e aperta, capace di guardare al futuro della cura, in grado di rispondere in modo articolato ai bisogni di milioni di persone nel contesto evolutivo delle patologie che affliggono i loro cari;

        le associazioni Carer ETS (associazione caregiver familiari ETS) e CittadinanzAttiva hanno lanciato un appello pubblico con cui si rivolgono alle istituzioni chiedendo l’approvazione di una legge nazionale organica, inclusiva ed equa di riconoscimento e sostegno ai caregiver familiari, consentendo al caregiver una conciliazione tra esigenze di vita, di cura e di lavoro.

Rilevato che

 

        dare cura a lungo termine produce sul caregiver familiare impatti rilevanti in termini emotivi, di salute, di opportunità sociali e professionali, comportando spesso enormi difficoltà di accesso al mercato del lavoro e allo studio, oppure la necessità di abbandonare la professione svolta per incompatibilità di tempo con la propria funzione di cura ed è quindi fondamentale che la definizione di caregiver non sia limitata al familiare convivente;

        a fianco dei diritti propri della persona assistita, è improcrastinabile identificare e riconoscere diritti ed interventi specificamente rivolti a sostenere il caregiver familiare nelle sue funzioni di cura, al fine di prevenire gli impatti negativi che queste comportano sulla sua vita;

        i caregiver familiari possono, infatti, aver bisogno di informazioni, orientamento e affiancamento nell’accesso ai servizi; di interventi di supporto e sollievo nell’assistenza alla persona cara, anche per contrastare il rischio di isolamento, di stress psico-fisico ed emotivo; di forme di sostegno economico, pratico, psicologico, di formazione specifica per favorire la conciliazione delle responsabilità di cura con la propria vita familiare, sociale e lavorativa.

 

Dato atto infine che

 

        la Regione riconosce e promuove, nell’ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un’ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità;

        il Piano sociale e sanitario regionale prevede il riconoscimento e la valorizzazione dei caregiver familiari all’interno delle politiche per la prossimità e la domiciliarità, individuandoli come risorse indispensabili alla rete dei servizi, che al contempo necessitano di sostegno, di iniziative di qualificazione, di condivisione delle responsabilità delle cure, di coinvolgimento nella costruzione e gestione del Progetto individualizzato assistenziale o educativo (PAI/PEI), favorendo azioni collaborative tra servizi e comunità in integrazione con le associazioni.

 

Tutto ciò premesso e considerato,

 

Impegna la Giunta Regionale

 

a sollecitare Governo e Parlamento, in tutte le sedi istituzionali opportune, anche per il tramite della Conferenza delle Regioni, affinché la definizione di caregiver familiare e il relativo riconoscimento di diritti e tutele rispondano a principi di inclusività ed equità sociale, attraverso:

        il mantenimento di una definizione “ampia” del caregiver familiare che non determini – ponendo il vincolo della convivenza – una restrizione del numero dei potenziali beneficiari rispetto a quanto già previsto dal comma 255 dell’articolo 1 della Legge n. 205 del 2017 e garantisca la possibilità, da parte della persona assistita, di scegliere come proprio caregiver (oltre a quanto già previsto nel comma 255 già citato) anche una persona con la quale abbia una relazione affettiva o amicale stabile;

        l’identificazione dei bisogni del caregiver familiare nell’ambito del Progetto di Vita o del PAI; l’attivazione di tutele crescenti rapportate al carico assistenziale e agli impatti/bisogni del caregiver e alla loro possibile evoluzione;

        la previsione di risorse adeguate e congrue per la garanzia di una effettiva esigibilità delle tutele, per fare in modo che la legge non rimanga una mera affermazione di diritti.

 

 

Approvata a maggioranza dalla Commissione IV Politiche per la Salute e Politiche Sociali nella seduta del 1° luglio 2025.

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