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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 2982

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Oggetto:
Testo presentato:
2982 - Interrogazione a risposta orale in commissione relativa alla decisione della Giunta regionale di non sottoporre a procedura di VIA il progetto della nuova seggiovia all'interno dell'area protetta del Corno alle Scale. A firma della Consigliera: Zamboni

Testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

 

Visto

 

̶            La Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE: Conservazione degli uccelli selvatici;

̶            La Direttiva “Habitat” 92/43/CEE: Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;

̶            La Direttiva del Consiglio n. 2001/42/CE del 27.06.2001 - Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

̶            Il DPR n. 357 dell’8 settembre 1997: Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;

̶            Il D. M. 3 aprile 2000: “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.

̶            il Decreto 17.10.2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

̶            la Determinazione di Giunta Regionale N. 1457 del 28/01/2021 con la quale si è deciso di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Polla - Lago Scaffaiolo in sostituzione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso "Direttissima" e della sciovia "Cupolino" in comune di Lizzano in Belvedere (Bo) loc. Corno alle Scale”.

 

Premesso che

 

̶            il 5 maggio dello scorso anno il Comune di Lizzano in Belvedere ha presentato istanza per l’avvio della verifica di assoggettabilità (screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto denominato “Nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico Polla - Lago Scaffaiolo in sostituzione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso "Direttissima" e della sciovia "Cupolino" in comune di Lizzano in Belvedere (Bo) loc. Corno alle Scale”, che insiste nei Comuni di Lizzano in Belvedere (BO) e di Fanano (MO), allegando il prescritto Studio Preliminare Ambientale e la relativa documentazione, ai sensi dell’art.10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti”, acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna, con nota prot. PG.2020.336682 del 5 maggio 2020, perfezionata in data 8 maggio 2020 (PG.2020.346446);

̶            la Regione Emilia-Romagna con la Determinazione di Giunta Regionale N. 1457 del 28/01/2021 ha deciso di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il suddetto progetto;

̶            il progetto, secondo quanto si legge nella succitata determinazione regionale, è assoggettato solamente a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all’allegato B alla L.R. 4/2018, nella categoria B.3.14: Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A.3 o all’allegato B.3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente;

̶            la motivazione per la quale la Regione inserisce il progetto nella categoria delle opere soggette a procedura di solo screening sarebbe che “va considerato come modifica di impianto esistente in quanto è realizzato in sostituzione di una seggiovia, denominata “Direttissima”;

̶            la Determinazione regionale precisa, infatti, che “l’art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 152/06 prevede la procedura obbligatoria di VIA per tutti i progetti, di cui agli allegati II-bis e IV alla Parte Seconda (sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette che prevedano opere o interventi di nuova realizzazione e non è applicabile alle modifiche o estensioni di opere esistenti ricadenti nei medesimi allegati.”;

̶            da quanto specificato al punto precedente, il Servizio competente, si legge ancora nella Determinazione regionale, “ha ritenuto pertanto corretta l’istanza di presentazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) presentata dal Comune di Lizzano in Belvedere per il progetto in oggetto”, concludendo tale iter di verifica con la non assoggettabilità.

 

Ricordato che

 

̶            come già segnalato in una precedente interrogazione del Gruppo Europa Verde (oggetto 1534), il “MASTERPLAN per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile del comprensorio di CORNO ALLE SCALE” - commissionato a ERVET dalla Regione Emilia-Romagna con lo scopo di individuare l’ipotesi tecnica più coerente e più sostenibile in quanto a fattibilità e sostenibilità sia tecnico-amministrativa sia economico-sociale - ha evidenziato come l’alternativa 1 “Nuova seggiovia a tronco unico “La Polla” – “Lago Scaffaiolo” (il progetto oggetto della presente interrogazione escluso dalla procedura di V.I.A.) si configuri come una “NUOVA PREVISIONEche, peraltro, "presenta significativi e non superabili o derogabili profili di contrasto con la legislazione e regolamentazione nazionale e regionale concernente le misure (generali e specifiche) di conservazione dei Siti Natura 2000";

̶            secondo il Masterplan redatto da ERVET, il progetto rientrerebbe all’interno del succitato art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 152/06 che prevede la procedura di VIA obbligatoria per tutti i progetti che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette;

̶            i risultati del Masterplan hanno evidenziato come l’alternativa progettuale scelta sia risultata la meno sostenibile in quanto a fattibilità e sostenibilità sia tecnico-amministrativa sia economico-sociale.

 

Ricordato inoltre che

 

̶            nella precedente interrogazione (oggetto 1534) il Gruppo Europa Verde aveva anche chiesto:

1)      “per quali motivazioni un progetto così importante e che insiste in un’area delicata e protetta quale è il Parco Regionale del Corno alle Scale non sia sottoposto direttamente alla procedura di VIA ma sia nella fase di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)”;

2)      “se non ritenga opportuno rivalutare l’alternativa 4 del Masterplan (Adeguamento Direttissima e nuova seggiovia Direttissima - Cupolino) in quanto34 essa prevede la riqualificazione degli impianti esistenti e la realizzazione di un solo tratto della nuova seggiovia, risultando in tal modo più economica e meno impattante dal punto vista ambientale”;

̶            le risposte date dalla Giunta ai quesiti al punto 1 e 2 furono, rispettivamente, che il progetto rientrava tra quelli della categoria B.3.14 “Modifiche o estensioni di progetti” della L.R. 4/2018, e che “questo è l’intervento che è stato alla base dell’accordo con l’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio e della Regione Toscana, e in base a quanto è stato stipulato non è facoltà della Regione Emilia-Romagna sostituire in modo autonomo gli interventi approvati. L’eventuale sostituzione di un intervento deve essere concordata e approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

 

Evidenziato che

 

̶            la documentazione relativa all’istanza per l’avvio della verifica di assoggettabilità (screening) - pubblicata sul sito VALUTAZIONI AMBIENTALI della Regione ER - comprende il parere negativo - come di seguito specificato - rilasciato dalla Provincia di Modena in data 18/12/2020 (un mese prima della Determinazione Regionale N. 1457 di cui in premessa);

̶            nel suddetto parere, al punto “CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE”, si legge testualmente:

La procedura utilizzata per la verifica di compatibilità ambientale del presente progetto è quella dello screening, ai sensi della LR 4/2018.

Tuttavia deve evidenziarsi che negli elaborati in atti, tutto il tema della non conformità urbanistica e quindi della necessità che il progetto debba essere accompagnato da un Rapporto Ambientale ex D.Lgs 152/2006 per la Valsat/VAS necessaria a garantire la sostenibilità della previsione urbanistico/territoriale è omesso e non consente di esprimere parere.

Da questo punto di vista si ritiene che, ai fini della valutazione degli esiti della procedura di screening, la necessità delle Valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) e/o Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) costituisce un elemento imprescindibile e che non può essere omesso.

In parallelo, come sopra evidenziato, con riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza territoriale e geologico/sismici, il progetto non è assentibile in quanto non sono stati eseguiti i prescritti approfondimenti richiesti dal PTCP per le aree instabili e potenzialmente instabili, con particolare riferimento alle verifiche di sicurezza e analisi di stabilità dei versanti interessati dalle future opere né è stata data la dovuta definizione dell’azione sismica realizzando i prescritti studi di risposta sismica locale. Nel complesso quindi il progetto non appare raggiungere la conformità al PTCP vigente, né la coerenza con le vigenti normative sismiche DGR 630/2019.”

 

̶            nel suddetto parere, inoltre, al punto “CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLE VALUTAZIONI DEGLI IMPATTI” si legge testualmente:

Non può non osservarsi che l’aumento della fruizione estiva del Rifugio Duca degli Abruzzi e del vicino Lago Scaffaiolo, ed i conseguenti impatti sia sulla porzione di territorio incontaminata che viene ad essere interessata dal progetto che su quella contermine, interessata di riflesso e comunque già fragile, non dovrebbero essere valutati soltanto in relazione alle aree di progetto (vedi riferimento alle stazioni), ma debbano necessariamente prendere in considerazione la sostenibilità dell’intervento e dei suoi effetti sull’intero ambito territoriale che viene ad essere coinvolto e che ne subirà inevitabilmente gli impatti. Si sarebbero dunque dovuti prendere in considerazione anche la carenza dei servizi presenti nell’area e l’impatto urbanistico ed ambientale del progetto sul sistema Rifugio/Lago Scaffaiolo dovuto al maggiore afflusso estivo ed alla conseguente inadeguata dotazione di servizi/sottoservizi.

Non può a questo proposito condividersi che l’aumento delle presenze determini unicamente la necessità di una regolamentazione della rete sentieristica come dichiarato al paragrafo 6.2.6 della Verifica di Assoggettabilità. e non si ritiene coerente non venga prodotta alcuna valutazione sui reflui/rifiuti prodotti nell’area dall’aumento di persone e sulla loro modalità di gestione/smaltimento. Tali valutazioni non possono essere demandate a fasi successive al presente screening, e si ritiene che debbano essere parte integrante della verifica di compatibilità del progetto rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato con questo intendendosi non solo il sedime dell’impianto ma l’intera area che subirà impatti conseguenti alla realizzazione dell’opera.

Per quel che concerne invece la realizzazione dell’impianto in senso stretto, si segnala che l’ubicazione della stazione di monte, che di fatto risulta essere sulla sommità del crinale secondario e non molto distante dal Rifugio Duca degli Abruzzi, con una quota di arrivo superiore di circa 100 m s.l.m. rispetto all’attuale seggiovia quadriposto “Direttissima” per la quale si prevede la sostituzione, genererà impatti paesaggistici significativi sul territorio, che a nostro avviso necessitano di valutazioni più dettagliate di quelle allegate al progetto.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si ritiene che l’esito della presente procedura di screening debba essere negativo con conseguente rimando a VIA dell’opera.”

̶            Anche il Comune di Fanano in data 21/12/2020 (un mese prima della Determinazione Regionale N. 1457 di cui in premessa) chiedeva che il progetto sia sottoposto alla procedura di VIA, specificando che:

“Sotto il profilo ambientale, si rileva che:

- l’area del Lago Scaffaiolo è una zona ad elevata affluenza turistica, non solo connessa alla pratica dello sci, ma anche e soprattutto di tipo escursionistico / ambientale, il progetto non prende in esame il maggior afflusso di persone generato da un’eventuale apertura della seggiovia nel periodo estivo, che acconsentirebbe di raggiungere agevolmente il Lago Scaffaiolo, area ove i servizi pubblici sono già oggi sottodimensionati essendo servita esclusivamente dal Rifugio Duca degli Abruzzi, generando una pressione ambientale che merita una valutazione più approfondita;

- l’habitat del Lago Scaffaiolo, è tra i contesti territoriali di più elevato valore paesaggistico – ambientale del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese, tuttavia negli elaborati progettuali non vengono approfonditi gli impatti che l’opera apporterà a tale contesto. Anche sotto il profilo paesaggistico si rileva una omissione della zona del Lago Scaffaiolo, il rendering della stazione di monte, che si attesta a circa 50 ml dal rifugio Duca degli Abruzzi, è stato realizzato con un angolo visivo da valle verso monte che non permette di verificare le interferenze dell’opera con la visuale del Lago;

“Per quanto sopra, si valuta nel complesso positivamente la dismissione dei 2 impianti di risalita sostituiti da un unico nuovo impianto, tuttavia, a parere di questo ufficio per la valutazione dell’impatto ambientale del progetto è necessario, fare ricorso alla procedura di V.I.A. nella quale andranno approfonditi gli effetti negativi e significativi sull'ambiente che il nuovo impianto andrà a generare, riferiti in particolare alla maggiore pressione ambientale prevedibile in seguito all’avvicinamento dell’impianto al Lago Scaffaiolo ed al conseguante maggior afflusso di persone nella zona, nonché all’interferenza paesaggistica dell’opera con il Lago Scaffaiolo.”

 

Evidenziato inoltre che

 

̶            esaminando la documentazione, consegnata dal proponente, acclusa all’istanza per l’avvio della verifica di assoggettabilità (screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (disponibile sul sito VALUTAZIONI AMBIENTALI della Regione) è possibile visionare l’allegato “EG14.pdf”, denominato “FOTOINSERIMENTO DELLE OPERE”, in cui vengono confrontati i luoghi nello stato precedente (“stato attuale”) e seguente (“stato futuro”) alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto (vedansi le foto comparative di seguito riportate):

 

Immagine che contiene testo, cielo, esterni, sport

Descrizione generata automaticamente

 

Immagine che contiene testo, erba, altopiano

Descrizione generata automaticamente

 

Immagine che contiene testo, esterni

Descrizione generata automaticamente

 

Immagine che contiene testo, terra, esterni, schermo

Descrizione generata automaticamente

̶            dalle foto appare quindi evidente come molte delle opere previste dal progetto, cerchiate in rosso, siano “di nuova realizzazione” e che queste insistano su porzioni di territorio vergine.

 

Riportato che

 

̶            a seguito della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità (screening), assunta con la succitata Determinazione N. 1457 del 28/01/2021, si è deciso di escludere dalla procedura di V.I.A. il progetto oggetto della presente interrogazione, è sorto  il Comitato “Un altro Appennino è possibile", composto da numerosi cittadini e numerose associazioni (WWF Bologna Metropolitana ODV, LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA, CIRCOLO LEGAMBIENTE SETTA-SAMOGGIA-RENO; CAI - Gruppo regionale Emilia-Romagna; MOUNTAIN WILDERNESS; FEDERTREK - ESCURSIONISMO E AMBIENTE; TREKKING ITALIA; ITALIA NOSTRA; 6000 SARDINE BOLOGNA);

̶            il succitato Comitato “Un altro Appennino è possibile” ha dato mandato ad un avvocato di preparare un ricorso al TAR contro la decisione assunta con la Determinazione N. 1457 del 28/01/2021.

 

TUTTO CIO’ PREMESSO,

 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

 

̶            se - viste le criticità rilevate negli elaborati progettuali presentati dal proponete e di cui in premessa, e raccolte da più parti (cittadini, associazioni, ed enti pubblici come la Provincia di Modena e il Comune di Fanano) - non ritenga opportuno 

̶            a) revocare la Determinazione di Giunta Regionale N. 1457 del 28/01/2021 oggetto di ricorso al TAR

̶            b) sottoporre il progetto alla procedura di VIA, al fine di garantire un’ approfondita valutazione degli impatti ambientali delle opere – con tutta evidenza di nuova realizzazione e non di semplice riqualificazione dell’esistente - su un ambiente compreso in un’area naturale protetta quale è il territorio del Parco del Corno alle Scale, prevedendo specifiche prescrizioni in linea con gli interventi previsti dall’alternativa 4 del Masterplan (“Adeguamento Direttissima e nuova seggiovia Direttissima – Cupolino”), che risultava l’ipotesi più economica e meno impattante dal punto vista ambientale.

 

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