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Legislatura XI - Atto ispettivo ogg. n. 6039

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Testo:

Interpellanza

 

Visti

 

        l’atto di sindacato ispettivo oggetto 5755 recante “Interrogazione a risposta scritta sul taglio di alberi lungo la sponda destra del fiume Reno, nel territorio del Comune di Argelato. A firma della Consigliera: Gibertoni”, del 5 ottobre 2022, e la relativa risposta scritta della Vicepresidente della Giunta regionale ed Assessore regionale a “Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile” n. PG/2022/27877 del 15 novembre 2022;

        la delibera di Giunta regionale 12 aprile 2021, n. 489, recante “Approvazione Programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio e navigazione interna - Rettifica deliberazioni n. 859/2018 e s.m.i., n. 556/2019 e s.m.i. e n. 722/2020 e s.m.i..” e, in particolare, il progetto relativo ai lavori denominati “7B1C015 - Lavori di sfalcio, taglio vegetazione riprofilatura e ripristino sponde in frana in tratti arginati dei torrenti Samoggia, Lavino, Ghironda, Savena abbandonato, del fiume Reno e del canale Navile” CUP F82G20000100002 che vedono come soggetto attuatore l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile – Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile Bologna per un importo complessivo di 150 mila euro nel 2021, 240 mila euro nel 2022, 200 mila euro nel 2023;

        la determinazione n. 2001, dell’11 giugno 2021, del Responsabile del Servizio “Sicurezza Territoriale E Protezione Civile Bologna” dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile recante “7B1C015 - Lavori di sfalcio, taglio vegetazione riprofilatura e ripristino sponde in frana in tratti arginati dei torrenti Samoggia, Lavino, Ghironda, Savena abbandonato, del fiume Reno e del canale Navile CUP F82G20000100002 - Approvazione progetto esecutivo”;

        la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 recante “Legge comunitaria regionale per il 2014”, in particolare il Titolo VII, Capo II “Gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica” e, in particolare, l’art. 72, l’art. 73 e l’art. 74;

        la legge regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”, Sezione I “Disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico”;

        la legge regionale 6 marzo 2007 n. 4 recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”, in particolare l’art. 35, comma 2;

        la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 recante “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;

        la delibera di Giunta regionale del 18 maggio 2009, n. 667, recante, “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”;

        la delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2019, n. 1919, recante, “Approvazione delle Linee Guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici”, in particolare, i Capitoli 4.4 “Modalità di realizzazione degli interventi di manutenzione della vegetazione ripariale” e 4.5 “Gestione degli interventi nel periodo transitorio”;

        le Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali dell’Emilia-Romagna - Riqualificazione morfologica per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico, approvate con delibera di Giunta regionale n. 1587, del 26 ottobre 2015;

 

premesso che

 

        nella risposta della Vicepresidente della Giunta regionale ed Assessore regionale a “Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile” n. PG/2022/27877 del 15 novembre 2022 si motiva così il taglio effettuato recentemente delle alberature ripariali, alcune anche di età superiore ai 40 anni e di oltre 15 metri di altezza, lungo la sponda destra del fiume Reno, nel territorio del Comune di Argelato nell’area vicina all’attraversamento della S.P. n. 3 sul fiume Reno, tra Passo Gatti e Malacappa per una lunghezza di circa 1 km: “L'intervento effettuato, guidato dalle necessità idrauliche sopra esposte, è stato tuttavia rispettoso del mantenimento del corridoio ecologico eseguendo in prossimità delle sponde dell’alveo inciso un taglio selettivo delle alberature. Il taglio delle alberature ha preservato gli esemplari in miglior stato vegetativo, a scapito delle piante che potenzialmente potevano costituire ostacolo al flusso delle acque, direttamente a causa della loro densità o indirettamente in caso di crollo e successivo trasporto in fluitazione. La selezione ha favorito la salvaguardia di pioppi e salici autoctoni privilegiando il taglio di acero negundo, robinia, ailanto. Sono inoltre stati lasciati arbusti sulla bassa sponda per favoerire l’ombreggiamento dell’alveo.”;

        come è possibile constatare facilmente, eseguendo di persona un sopralluogo nell’area interessata dal taglio, per quanto riguarda le alberature ripariali prima esistenti nelle aree golenali, tra il ponte di Bonconvento della S.P. n. 3 e la località di Malacappa, sono stati completamente rimossi tutti gli alberi di maggiori dimensioni (prevalentemente pioppi) e, più in generale complessivamente almeno il 90% della biomassa arborea, inoltre, non sarebbe stata svolta alcuna cernita, poiché le ceppaie più grandi non mostrano alcun segno di decadimento, si è proceduto, quindi, tagliando alberi ben cresciuti e per nulla pericolanti, invece, sono stati rilasciati solo pochi esili fusti giovanili (massimo 22 cm di diametro), diversi dei quali, tra l’altro, sono robinie che secondo le specifiche regionali avrebbero dovuto essere completamente rimosse;

        tutto ciò indica che la ditta che ha operato il taglio lo ha potuto eseguire senza alcun effettivo controllo, da parte del soggetto attuatore dell’intervento, cioè l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile – Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile Bologna, e in modo grossolano, ottimizzando a suo esclusivo vantaggio la produzione in termini di ore/macchina, infatti non sono stati salvati gli esemplari importanti e non c’è stata nessuna selezione, con il risultato concreto di azzerare di fatto le funzioni ambientali della formazione boschiva ripariale;

        non è stata mantenuta nessuna vegetazione arbustiva in bassa sponda, infatti, in questa parte del fiume sono rimasti solo pochi tronchi e grossi rami tagliati abbandonati, evidentemente di difficile recupero;

 

considerato che

 

        la presenza in questo tratto del fiume Reno di una particolare criticità idraulica per l'abitato di Malacappa è priva di fondamento visto che proprio di fronte, in sinistra idraulica si trova un’area di possibile laminazione delle acque di circa 80 ettari, sicché la scabrezza idraulica prodotta da qualche ettaro di bosco non avrebbe potuto produrre localmente alcun effetto mentre più a valle ne avrebbe avuto solo di positivi;

        se interventi sono necessari, lungo il corso del Reno, questi dovrebbero puntare ad aumentare la capacità di laminazione che, nei tratti a valle della zona oggetto dell’intervento di taglio esaminato, è ancora al di sotto degli obiettivi previsti, piuttosto che concentrarsi su inutili e dannosi tagli come quello in oggetto;

        altrettanto grave è la mancata risposta al quesito, formulato nell’interrogazione oggetto n. 5755 di conoscere: “in quale anno si prevede di approvare i Programmi, di cui all’art. 73 della sopra citata legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, che avrebbero dovuto essere approvati, secondo la citata norma, oltre sei anni fa, entro il 10 luglio 2016" a cui si è risposto che “rispetto alla tempistica di approvazione dei Programmi si ritiene più costruttivo riconoscere l’alto valore aggiunto delle attività in corso” configurando, di fatto l’intenzione di continuare a rinviare l’approvazione di detti Programmi;

        il Capo II, del Titolo VII, “Gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica” della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 recante “Legge comunitaria regionale per il 2014”, in particolare, era volto ad assicurare il coordinamento delle misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico con le esigenze di tutela e valorizzazione dei boschi e della vegetazione arborea ed arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, attraverso forme di programmazione e controllo delle attività di gestione degli interventi di manutenzione della vegetazione, nel rispetto della normativa in materia ambientale, forestale, paesaggistica, di tutela dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette;

        secondo le previsioni del comma 2 e del comma 4, dell’articolo 73, della L.R. n. 7 del 27 giugno 2014, dovevano essere adottate, entro il 10 ottobre 2014, le Linee Guida, ed entro il 10 luglio 2016 i Programmi, invece, di fatto e ad oggi, sono state adottate, con la delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2019, n. 1919, solo le “Linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione dei boschi e della vegetazione riparia”, previste dal comma 2, art. 73 della L.R. n. 7 del 27 giugno 2014, quindi con 5 anni di ritardo, mentre dei Programmi, di cui all’art. 73 della sopra citata legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, non c’è, ad oggi, ancora nessuna traccia, anzi, se precedentemente la Giunta regionale aveva comunicato che “per consentire un prossimo avvio della redazione dei Programmi, la Regione, in stretta collaborazione con le autorità idrauliche competenti e le Autorità di distretto si stanno adoperando per l’aggiornamento del quadro conoscitivo propedeutico alla elaborazione dei Programmi, in particolare con riferimento ai modelli idrologico-idraulici dei corsi d’acqua, alle condizioni idromorfologiche e qualitative degli stessioggi, di fatto con la risposta al quesito, formulato nell’interrogazione oggetto n. 5755, rinvia tale approvazione sine die;

 

evidenziato che

 

        con interventi come quello in oggetto si continuano a colpire pesantemente le formazioni boschive ripariali, a dispetto delle loro conclamate funzioni ambientali e idrauliche e si continua ad ignorare ciò che è ormai ben noto e acclarato a livello scientifico, cioè come la vegetazione ripariale possa assumere effetti positivi anche sull’officiosità idraulica dei corsi d’acqua, si continua ad ignorare gli effetti positivi propri di tali aree boscate, sia come vitali corridoi ecologici, sia come elementi di incremento della biodiversità, nonché la loro funzione trofica e il costituire rifugio per l’ittiofauna;

        nella nostra regione i boschi ripariali vengono sistematicamente utilizzati alla stregua di miniere di biomasse da parte di poche imprese del settore, in una logica puramente industriale che ignora tutti i vincoli al loro operato, inoltre la produzione energetica da biomasse forestali è altamente inquinante e ha effetti climalteranti che nel breve-medio termine sono persino peggiori di quelli del carbone, privando, tra l’altro, le comunità locali della mitigazione climatica prodotta dai boschi maturi, particolarmente preziosa nelle vicinanze dei centri abitati;

        i cittadini che hanno la possibilità di vedere lo stato dell’alveo dei fiumi dopo questi interventi non riescono a comprendere come possa essere vantaggioso distruggere un intero corridoio ecologico per trasformandolo in cippato da conferire a centrali a biomasse per produrre energia che di verde ha solo il nome quando, con maggiore attenzione, studio e lavori mirati si sarebbe potuta conciliare l’officiosità idraulica del corso d’acqua con la salvaguardia ambientale;

        non sembra ormai più rinviabile, non solo l’adozione dei Programmi di cui all’art. 73 della L.R. 7/2014, ma anche una seria azione di analisi sugli effetti, anche a più lungo termine, delle azioni di tali pessime azioni di manutenzione giustificate formalmente dal garantire la sicurezza dal rischio idraulico.

 

Interpella la Giunta regionale per sapere:

 

        se confermi l’intenzione di non approvare i Programmi, di cui all’art. 73 della sopra citata legge regionale 7 del 2014, che avrebbero dovuto essere approvati oltre sei anni fa, oppure, viceversa, quando avverrà finalmente tale approvazione e se non ritenga di chiudere questa stagione di taglio indiscriminato dei boschi ripariali, assicurando controlli reali su tali lavori e sopralluoghi veri che consentano di far coincidere dichiarazioni e realtà dei fatti, finalmente agendo perché siano rispettate le prescrizioni di salvaguardia ambientale che avrebbero dovuto osservare le aziende coinvolte in questi tagli.

 

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