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Legislatura XII- Atto di indirizzo politico ogg. n. 516

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Oggetto:
Testo presentato:
Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di semplificare e uniformare i requisiti documentali richiesti ai fini della dimostrazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). (18 04 25) A firma dei Consiglieri: Pestelli, Bocchi, Evangelisti, Aragona, Sassone, Gianella, Ferrero, Marcello, Arletti, Tagliaferri, Pulitanò

Testo:

RISOLUZIONE

 

L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

 

Premesso che:

 

        Con la D.G.R. n. 2354/2024 sono state approvate le “Disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento del PSR e CoPSR 2023-2027”, volte a definire in modo uniforme i requisiti, le condizioni di ammissibilità e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.

        Tra i beneficiari degli interventi previsti rientrano le imprese agricole che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possiedono la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o di Coltivatore Diretto (CD), come previsto al punto 1.2 delle “Disposizioni comuni”.

 

Considerato che:

 

        Per le imprese agricole individuali o societarie, le disposizioni richiedono che almeno un socio (nelle società di persone e cooperative) o un amministratore (nelle società di capitali) possieda la qualifica di IAP.

        Per i soggetti qualificati come CD, è sufficiente allegare l’attestazione dell’iscrizione alla Gestione Assicurativa dei Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri dell’INPS.

        Per i soggetti che intendono qualificarsi come IAP, è invece necessario presentare apposita istanza di riconoscimento alla Regione competente, con oneri amministrativi e istruttori che possono variare tra le somme di € 300,00= ed € 800,00=, e tempi di rilascio della certificazione che, pur disciplinati dalla l. n. 241/1990, possono comportare ritardi e incertezze.

 

Rilevato che:

 

        Tale differenza di trattamento tra le due figure giuridiche – IAP e CD – determina una sperequazione in termini di accesso alle misure del PSP e CoPSR, a scapito della figura dello IAP, pur anch’essa riconosciuta dalla normativa vigente e centrale per lo sviluppo dell’imprenditoria agricola.

        In assenza di un’esplicita previsione normativa regionale che disciplini un termine più lungo, il rilascio della certificazione IAP dovrebbe comunque avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, come previsto dalla l. n. 241/1990, ma la documentazione e i costi aggiuntivi restano a carico dell’agricoltore.

 

Impegna la Giunta Regionale

 

A valutare la possibilità di semplificare e uniformare i requisiti documentali richiesti ai fini della dimostrazione della qualifica di IAP, prevedendo che, in alternativa alla certificazione formale, possa essere accettata anche per gli IAP, come già avviene per i CD, l’attestazione dell’iscrizione nella gestione previdenziale agricola INPS.

 

A rivedere, se necessario, le Disposizioni comuni approvate con D.G.R. n. 2354/2024, al fine di eliminare ogni forma di discriminazione tra le due figure professionali e garantire equità nell’accesso agli interventi previsti dal PSP e CoPSR 2023-2027.