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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 14
Presentato in data: 29/12/2014
"Norme in materia di esposizione del Crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili utilizzati dalla Regione e da enti da essa dipendenti o ad essa funzionali". (29 12 14) A firma del Consigliere: Foti

Testo:

 

Progetto di legge regionale - ex articolo 50 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna -d'iniziativa del consigliere Tommaso Foti, recante: "Norme in materia di esposizione del Crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili utilizzati dalla Regione e da enti da essa dipendenti o ad essa funzionali".

 

 


Articolo 1

(Esposizione crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili della Regione)

 

1) E' fatto l’obbligo di esporre l'immagine del Crocifisso nei locali posti all'ingresso di ogni edificio e di ogni immobile di proprietà regionale, in uso - in tutto o in parte - alla Regione e ad enti da essa dipendenti o ad essa funzionali.

2) L'obbligo di cui al comma che precede si applica anche a ogni edificio e ad ogni immobile che la Regione e enti da essa dipendenti o da essa funzionali hanno in uso, in tutto o in parte, a qualunque titolo.

 

 

Articolo 2

(Sanzioni amministrative)

 

1.  La mancata esposizione del Crocifisso comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120,00 a euro 1.200,00.

2.  Il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al precedente comma è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3.  La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta Regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

 

 

Articolo 3

(Entrata in vigore)

 

a) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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