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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1533
Presentato in data: 28/10/2015
"Favorire l'attività sportiva per le famiglie disagiate". (28 10 15) A firma dei Consiglieri: Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Presentatori:

Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

: “Favorire l’attività sportiva per le famiglie disagiate”

 

 


Articolo 1

 

(Finalità, requisiti e destinatari dei contributi)

a)La Regione Emilia Romagna istituisce una linea di finanziamento per bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, impossibilitati per ragioni economiche a svolgere attività sportiva.

b)Almeno uno dei due genitori, o tutore, è residente in Emilia Romagna da non meno di cinque anni.

c)Il valore dell’ISEE all’atto di presentazione della domanda per richiedere il contributo non è superiore ad euro 20.000.

d)Il 10% delle risorse finanziarie sarà riservato alle persone con disabilità.

 

 

Articolo 2

(Soggetti che possono aderire)

 

a) Possono fare richiesta dell’intervento i Comuni dell’Emilia Romagna, in forma singola od associata o come componenti di un’aggregazione territoriale, che intendono svolgere un ruolo di supporto operativo e di accompagnamento nei confronti delle famiglie.

b)Pertanto possono presentare domanda: Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Aziende speciali, Consorzi di diritto pubblico e Aziende pubbliche di servizi alla persona.

 

 

Articolo 3

(Modalità del contributo)

 

a)Il contributo regionale viene concesso sulla base delle spese sostenute per la frequenza da parte dei figli minori a corsi o attività sportive che:

prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi; siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantesche presenti nel Registro Coni o affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva.

b)Viene assegnato un solo contributo, del valore massimo di 200 euro per famiglia, con la possibilità di ulteriori assegnazioni per altri figli in caso di risorse disponibili.

c)I Comuni che intendo aderire all’iniziativa supporteranno le famiglie nella successiva fase di presentazione della domanda e per la gestione operativa della misura. Le famiglie e il loro legale rappresentante, pertanto, potranno presentare la richiesta di contributo solo dopo che il Comune di residenza avrà aderito all’iniziativa.

 

 

Articolo 4

(Norma finanziaria)

 

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

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