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Legislatura X - Atto ispettivo ogg. n. 1660

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Testo:

Interpellanza a risposta orale in Aula

 

visti

 

  • il progetto “Trasformazione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti di San Potito e Cotignola (RA) – Progetto preliminare rilevamento geofisico 3D” in cui, partendo dalla complessità geologica dei giacimenti, “si ritiene che un rilievo sismico tridimensionale di superficie, possibilmente esteso sulla totalità dell’area, comprendente entrambi i giacimenti di San Potito e Cotignola, sia lo strumento idoneo a consentire ad Edison Stoccaggio, così come ad ogni altro operatore che persegua i medesimi scopi, il migliore e più efficiente piano di sviluppo, riducendone contestualmente i rischi industriali connessi”;
  • la Concessione di Stoccaggio denominata “San Potito e Cotignola Stoccaggio” conferita dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con D.M. 24 aprile 2009;
  • la delibera della Giunta regionale n. 2020, del 29 dicembre 2012, recante: “Parere in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di stoccaggio gas naturale nei giacimenti di San Potito e di Cotignola ai fini del rilascio della concessione di stoccaggio 'San Potito e Cotignola' (L. 8 luglio 1986 n. 349 art. 6” in cui la Giunta regionale esprimeva, ai sensi dell’art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, il parere che il progetto di sviluppo integrato di stoccaggio gas naturale nei giacimenti di San Potito e di Cotignola ai fini del rilascio della concessione di stoccaggio “San Potito e Cotignola”, presentato da Edison Stoccaggio S.p.A., fosse ambientalmente compatibile subordinatamente al rispetto di n. 19 prescrizioni;
  • la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale attivata presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 20 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al progetto di rilievo sismico 3D da realizzarsi nell’ambito della concessione di stoccaggio gas “San Potito e Cotignola Stoccaggio”;
  • la delibera di Giunta regionale n. 1435 del 1 ottobre 2012 recante “Parere in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di rilievo sismico 3D da realizzarsi nell'ambito della concessione di stoccaggio gas "San Potito e Cotignola stoccaggio" DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni” ed, in particolare, la prescrizione di cui al punto 11: “Ritenuto di esprimere parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: …. su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, Edison Stoccaggio SpA dovrà fornire copia informatizzata dei risultati dei rilievi eseguiti, opportunamente interpretati e con le relative ubicazioni; resta inteso che le Pubbliche Amministrazioni si impegnano ad utilizzare questi dati solamente per i propri compiti istituzionali, senza divulgarli, in quanto tali, in nessun modo”;
  • la nota Prot. DVA – 2012 – 0023516 del 1 ottobre 2012 del MATTM - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, con cui si dispone l’esclusione della procedura di VIA del progetto di rilievo sismico 3D, in particolare, i punti 16 e 17 del Disposto in cui si prescrive la fornitura dei dati ai Ministeri competenti e, su richiesta, alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte attraverso “copia informatizzata dei risultati dei rilievi eseguiti, opportunamente interpretati e con le relative ubicazioni”;

 

premesso che

 

  • la concessione di stoccaggio “San Potito e Cotignola”, di estensione kmq 22,14, interessa il territorio dei Comuni di Lugo, Bagnacavallo, Cotignola, Faenza, Solarolo e Castel Bolognese in provincia di Ravenna;
  • il programma lavori approvato contestualmente al rilascio del suddetto titolo minerario, prevedeva in sintesi:
  • la realizzazione di una nuova centrale di compressione e trattamento presso la centrale esistente di San Potito, ubicata in comune di Bagnacavallo;
  • il riutilizzo di tre dei cinque pozzi esistenti nel giacimento di San Potito, le cui teste pozzo sono concentrate nell’area denominata San Potito Cluster A, all’interno dell’omonima Centrale;
  • la perforazione di dieci nuovi pozzi direzionati nel giacimento di Cotignola, da eseguirsi da due aree denominate Cotignola Cluster C (sette pozzi) in comune di Cotignola, e Cotignola Cluster B (tre pozzi) sito in comune di Faenza;
  • la realizzazione di infrastrutture per il trasporto di gas naturale tra la Centrale ed i vari Cluster (flowline), e del nuovo metanodotto di collegamento tra la Centrale e la rete Snam Rete Gas (SRG);
  • l’impianto di San Potito e Cotignola è entrato in funzione il 15 maggio 2013 con l’autorizzazione all’esercizio provvisoria (successivamente diventata definitiva nel 2014) ed il 1° aprile 2015 è stata avviata la commercializzazione dei servizi di stoccaggio agli utenti, secondo le procedure definite dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Autorità per l’Energia;
  • per questo tipo di impianto la normativa di settore non prevede royalties per Comuni e Regioni a differenza di quanto avviene per gli impianti di coltivazione, anzi, l’articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, stabilisce che, al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione, per garantire un maggior grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione è destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l’effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneità del giacimento all'attività di stoccaggio o all'incremento della capacità di stoccaggio ed, infatti, con la determinazione del Responsabile del “Servizio Energia ed Economia Verde” della Regione Emilia-Romagna n. 15347 del 30 novembre 2012 recante “Approvazione richiesta e concessione contributo ex art.7 comma 1 del D.M. Attività Produttive 29-11-2002 a favore della Società Edison Stoccaggio S.p.a per la realizzazione di un programma lavori di accertamento dell’idoneità alla conversione a stoccaggio del giacimento "S. Potito Cotignola” impegno di spesa - CUP E57I11000440007” si dispone di “approvare la richiesta di contributo presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.a, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. 04501620969 di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive 29-11-2002 per l’esecuzione di un programma lavori di accertamento dell’idoneità alla conversione a stoccaggio del giacimento “San Potito Cotignola”concedendo un contributo di 3.600.000 euro da parte delle Regione Emilia-Romagna;
  • il 21 settembre 2010, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), proprietà comune dei paesi dell’UE, ha approvato la concessione di una linea di finanziamento, fino a 250 milioni di euro, a favore di Edison S.p.a. (azionista di Edison Stoccaggio S.p.a.) destinato a tre diversi progetti di conversione a stoccaggio di giacimenti a gas esauriti, tra cui quello di San Potito e Cotignola;
  • il rilevamento geofisico proposto, resosi necessario per la verifica di dati di fatto riscontrati diversi da quelli ipotizzati, consisteva nella registrazione strumentale delle evidenze di discontinuità presenti nel sottosuolo, tali discontinuità sono legate alla diversa natura dei terreni e/o ai reciproci rapporti di giacitura (direzione e pendenza degli strati), il rilievo si realizza attraverso la generazione di onde elastiche, da una sorgente di energia posta in prossimità della superficie, che vengono riflesse e registrate in superficie da appositi strumenti predisposti secondo schemi geometrici variabili (geofoni);

 

considerato che

 

  • i dati di cui ai punti 16 e 17 della DVA – 2012 – 0023516 del 1 ottobre 2012, sopra citata, sarebbero stati trasmessi, in data 9 ottobre 2015, e ricevuti, in data 14 ottobre 2015, all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Area Territorio - Ufficio Ambiti Produttivi, VIA, Energia;
  • i sopracitati dati, già in possesso delle amministrazioni comunali, non sarebbero stati forniti ai consiglieri comunali, pur a fronte di motivata richiesta nelle dovute forme;
  • parimenti i sopracitati dati non sono stati forniti, al sottoscritto consigliere regionale, a fronte di una richiesta di documentazione, a norma dell’articolo 30, comma 3 dello Statuto regionale e dell’articolo 119, comma 1 del Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa, tendente ad ottenere copia dei suddetti dati ed è stato così risposto: “si evidenzia che la prescrizione 20. della delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 1 ottobre 2012 “su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, Edison Stoccaggio SpA dovrà fornire copia informatizzata dei risultati dei rilievi eseguiti, opportunamente interpretati e con le relative ubicazioni; resta inteso che le Pubbliche Amministrazioni si impegnano ad utilizzare questi dati solamente per i propri compiti istituzionali, senza divulgarli, in quanto tali, in nessun modo”, indica una possibilità e non un obbligo per la Società proponente. I risultati dei rilievi, infatti, devono essere forniti alla Pubbliche Amministrazioni, qualora queste ne facciano formale richiesta. Nel caso in esame la Regione non ha ancora acquisito i suddetti dati, che non sono pertanto nella sua disponibilità.”;

 

evidenziato che

 

  • a fronte degli eventi sismici del 2012 nel territorio della nostra Regione e di un quadro di conoscenze che porta ad istituire correlazioni tra le attività antropiche nel sottosuolo e gli eventi sismici stessi, non appare vieppiù corretto aggiungere a questo quadro una barriera nella diffusione dei dati di conoscenza sul nostro sottosuolo;
  • non si capisce la ragione per cui la Regione e gli Enti Locali tengano segreti dati di pura conoscenza scientifica, tra l’altro ottenuti su beni di proprietà collettiva e con il concorso del pubblico denaro, fatta salva una naturale condizione di preferenza degli interessi delle multinazionali su quelli dei cittadini;
  • la sopracitata risposta al consigliere contiene una errore ben evidente, assimilabile ad una “voce dal sen fuggita”, infatti, contrariamente a quanto affermato: “la prescrizione 20... indica una possibilità e non un obbligo per la Società proponente” è facile verificare che la prescrizione 20 indica un obbligo per la Società proponente, la possibilità è, semmai, per la Regione.

 

Interpella la Giunta regionale e l’assessore competente

per sapere:

 

  • se non ritenga necessario agire, nell’interesse dei cittadini e nell’interesse della società regionale tutta, acquisendo e fornendo ai rappresentati legittimamente eletti copia dei dati suddetti.

 

Il Consigliere

Andrea Bertani

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