Oggetto:
Risoluzione per impegnare la Giunta ad adottare una delibera atta a vietare l'utilizzo di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo, a garanzia dei principi sanciti dall'articolo 5 della legge 152/1975 e al fine di garantire e tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico sul territorio regionale. (03 05 17)
A firma dei Consiglieri: Bignami, Aimi
Testo:
Risoluzione
l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
premesso che
- di recente la I sezione civile del Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso con il quale quattro associazioni per i diritti degli immigrati chiedevano di dichiarare discriminatoria la delibera della Regione Lombardia del 10 dicembre 2015 che, in applicazione dell’articolo 5 della legge 152/1975 “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico” vieta espressamente l’ “uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo”;
- il Tribunale di Milano ha stabilito che vietare alle donne musulmane di indossare il velo negli ospedali e nei pubblici uffici è certamente un grosso sacrificio ma ciò non costituisce discriminazione perché è «oggettivamente giustificato da una finalità legittima, ragionevole e proporzionata rispetto al valore della pubblica sicurezza, concretamente minacciata dall’impossibilità di identificare (senza attendere procedure che richiedono la collaborazione di tutte le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno ingresso nei luoghi pubblici individuati»;
- il giudice prosegue affermando che “a prescindere dall’interpretazione del dettato del Corano in merito all’obbligatorietà o meno del velo», la scelta di indossarlo «rientra nell’ambito della manifestazione del credo religioso» tutelato dalla Convenzione europea dei diritti umani; in tal senso «il divieto di accesso a viso coperto in uffici ed enti pubblici» (come gli ospedali) comporta, in fatto, uno svantaggio per le donne che, per ragioni di tradizione e per professare il proprio credo religioso, indossano il velo, prevalentemente nelle forme del burqa e del niqab»; tuttavia, coprendo il burqua e il niqab interamente il volto lasciando scoperti solo gli occhi (nel caso del burqa vi è una sorta di griglia posizionata all’altezza degli occhi), il giudice stabilisce che tale svantaggio è «oggettivamente giustificato da una finalità legittima, costituita dalla necessità di garantire l’identificazione e il controllo al fine di pubblica sicurezza»;
- un sacrificio dunque «proporzionato» sia perché «il capo di abbigliamento non è interpretato» nel divieto in delibera «come segno di una qualche appartenenza confessionale, ma nella sua oggettività», sia perché «interessa esclusivamente le persone che accedono in determinati luoghi pubblici, e per il tempo strettamente necessario alla permanenza»;
considerato che
- tra l’altro la giurisprudenza in materia sembra sempre più ampliarsi: una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito perfino che le aziende private possono vietare alle loro dipendenti di indossare indumenti che siano “segni religiosi” come il velo islamico;
- già nel 2014, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza emessa il 1° luglio 2014, ha affermato l’insussistenza della violazione della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani) in merito al divieto di coprire il volto nei luoghi pubblici stabilito dalla legge francese 1192/2010, che sanziona eventuali violazioni con una multa;
- a evidenza di ciò si rammenta che proprio l’articolo 9 della CEDU par. 2 stabilisce, che “la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”;
rilevato che
- la necessità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo, dovrebbe essere priorità di tutte le Regioni italiane, compresa la Regione Emilia-Romagna; a dimostrazione di ciò, non solo la delibera della Regione Lombardia prima richiamata, ma anche la recente delibera approvata dalla Regione Liguria che richiama ugualmente le norme della legge 152/1975 e che impedisce l’accesso agli ospedali e alle strutture sanitarie di persone che abbiano il volto interamente coperto;
IMPEGNA
la Giunta regionale
- ad adottare una delibera atta a vietare l’utilizzo di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo, a garanzia dei principi sanciti dall’articolo 5 della legge 152/1975 e al fine di garantire e tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico sul territorio regionale.
Galeazzo Bignami
Enrico Aimi
