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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 8085
Presentato in data: 07/03/2019
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: “Disciplina per l’accesso alle spiagge da parte degli animali d’affezione”. (07 03 19) A firma della Consigliera: Gibertoni

Testo:

 

DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE DA PARTE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

 


RELAZIONE

 

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto ha disposto con la legge regionale 27/2000, attraverso il Servizio competente della Giunta regionale, ha da tempo avviato un percorso, nell’ambito della concertazione sui contenuti delle ordinanze balneari, di sensibilizzazione delle amministrazioni locali a cui sono state attribuite le funzioni in materia di demanio marittimo. Dal 2002, anno in cui la Regione ha emanato per la prima volta l’ordinanza balneare, è stata inserita la disciplina per l’accesso dei cani in spiaggia.

Il cambiamento, dal punto di vista regolamentare, è stato immediato in quanto si è passati da un divieto assoluto delle precedenti ordinanze emanate dalle Capitanerie di Porto ad una disciplina in cui gli stabilimenti balneari possono chiedere di attrezzarsi per l’accoglienza dei cani e i comuni possono attrezzare tratti di spiaggia libera per l’accesso dei cani.

Nei fatti l’attuazione, per quanto riguarda gli stabilimenti, è stata progressiva e ha avuto un incremento significativo dal 2005 fino ad oggi. I dati forniti dalla Regione ad una specifica interrogazione sul tema riportano i dati fino a settembre 2017 caratterizzati da 334 bagni attrezzati ad ospitare i clienti con cani, mentre per quanto riguarda la spiaggia il processo risulta più graduale e lento, sempre a tale data risulta che:

 

-          il Comune di Ravenna ha due aree di fascia ampia attrezzate per i cani, accessibili 24 ore su 24 e in cui è ammesso anche fare il bagno in mare al cane;

-          il Comune di Cesenatico dal 2017 ha attrezzato un tratto di spiaggia libera per la fruizione gratuita anche da parte delle persone accompagnate da cani;

-          il Comune di San Mauro Pascoli, in raccordo con il competente Servizio regionale, da due anni ha in corso una sperimentazione su un tratto di mare corrispondente ad uno stabilimento balneare riservato esclusivamente a turisti accompagnati da cane; in questa area è consentito fare il bagno con il cane – in determinate fasce orarie e con una specifica regolamentazione – non solo ai clienti dello stabilimento balneare ma anche a chiunque vuole usufruirne.

 

Eventuali prescrizioni per l’accesso in mare ai sensi dell’art. 1 della Legge Regione 9/2002 possono essere disposte dai Comuni titolari delle funzioni amministrative con ordinanze integrative comunali, in raccordo con i competenti Servizi sanitari sulle prescrizioni del caso.

Tutto ciò è quanto emerge da una risposta ad una interrogazione della scrivente che chiedeva di incentivare gli stabilimenti balneari ad attrezzarsi per l’accoglienza degli animali domestici e a chiedere la conseguente autorizzazione e ad approntare delle prescrizioni per gli stabilimenti balneari e per i proprietari degli animali domestici, affinché sia permesso oltre all’accesso agli stabilimenti balneari e alla spiaggia libera anche l'accesso degli animali in mare.

 

Alla luce della proposta di numerosi Enti ed Associazioni volta a:

-          promuovere la conoscenza delle regole per una corretta convivenza fra persone e animali da compagnia e d’affezione, anche sulle spiagge della Regione;

-          dare impulso ai vantaggi in campo economico derivanti dal maggiore afflusso di turisti con animali al seguito;

-          favorire ed incentivare l’utilizzo di appositi strumenti per la raccolta delle deiezioni, nel rispetto delle basilari norme igienico-sanitarie in materia di tutela dell’igiene e della sicurezza pubblica;

-          far conoscere le conseguenze del randagismo, al fine di prevenirlo;

-          incoraggiare, in definitiva, un arricchimento sociale, poiché una corretta e serena convivenza fra persone e animali potrà condurre ad un cambiamento di mentalità e ad una crescita culturale diffusa.

 

Proposte contenute in elaborato articolato, che si fa proprio presentandolo che il presente progetto di legge.

La proposta legislativa si pone in assoluta armonia con la normativa europea ed in particolare con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia sottoscritta a Strasburgo il 13/11/1987, la quale pone in risalto lo stretto legame esistente tra uomini e animali ed il contributo che questi ultimi forniscono alla qualità della vita degli esseri umani. È, inoltre, in pieno accordo con il Trattato di Lisbona del 13/12/2007, che, recependo il protocollo sul benessere animale, incentiva e pone la tutela delle necessità degli animali – “quali esseri senzienti” – come punto fondamentale delle politiche su agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca dei singoli Stati membri, nel pieno rispetto delle leggi nazionali.

Deve essere qui richiamata anche la Dichiarazione Universale dei diritti dell’animale Unesco sottoscritta a Parigi il 15/10/1978, che esordisce affermando: “Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza”. Ancorché privo di valenza giuridica, tale documento deve comunque essere di ispirazione alla produzione normativa all’interno dei singoli Stati.

Tutto ciò al fine di porre un adeguato contemperamento degli interessi, per il trascorrere del tempo libero, di cui sono portatori i proprietari dei cani, da un lato, e gli altri fruitori delle spiagge, dall'altro. Si vuole inoltre dare incentivo all'attività turistica e al contempo contrastare il ben noto e triste fenomeno dell’abbandono di tali animali e l’annesso incremento del randagismo nel periodo estivo, che oltre ad essere una pratica incivile è causa di disagio sociale e di incidenti.

Si garantisce l'accesso, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene, ai cani a tutte le spiagge, fatta salva la possibilità, per i titolari di concessione demaniale ed i gestori, di adottare misure limitative all'accesso agli animali nei luoghi delle attività da essi condotte.

Per maggiore sicurezza dei bagnanti, i proprietari degli animali non identificabili saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Viene sempre consentita la conduzione e la permanenza dei cani nelle zone adibite a spiaggia (in concessione o libera) col limite della sosta degli stessi nel perimetro del proprio ombrellone e comunque nelle immediate vicinanze del detentore o proprietario, concedendo sempre il libero ingresso agli cani-guida per i non vedenti.

La proposta di legge disciplina le modalità di sorveglianza degli animali, il loro benessere ed il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, obbligando il proprietario o detentore alla rimozione e allo smaltimento immediato delle deiezioni; consente la balneazione ai cani, qualora non vietata per motivi di sicurezza marittima, sempre sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o detentore; vieta l’accesso agli stessi in luoghi particolari come piscine, docce, giochi bimbi, purché chiaramente segnalati.

Onde consentire una corretta convivenza fra i bagnanti, negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere verranno esposti cartelli, riportanti le disposizioni per l’accesso alle spiagge, ove previsto, da parte dei cani; in tali luoghi potranno anche essere creati appositi spazi riservati a tali animali per il ristoro, l’abbeveraggio o il gioco, nel rispetto dei piani spiaggia.

La proposta inoltre al fine di tutelare e garantire il benessere animale degli animali da compagnia e di affezione, in particolare in riguardo al cane, è correlata dal parere etologico del Prof. Accorsi (Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie Università di Bologna), Allegato A.

La proposta di legge prevede l’inserimento nei portali della Regione Emilia-Romagna di una apposita sezione riguardante le modalità di accesso alle spiagge da parte dei cani e i servizi offerti sul litorale; è infatti indubbio che un’adeguata pubblicizzazione della possibilità, per i proprietari di animali, di poterli portare con sé in vacanza, favorirà nuove presenze di questa categoria di turisti, oltre a renderli informati riguardo alle corrette modalità di fruizione della spiaggia da parte di tutti.

La proposta nasce dall’elaborazione effettuata dai seguenti soggetti con cui la sottoscritta ha collaborato nell’ambito del progetto “UN MARE ANCHE PER ME”:

 

PROMOTORI  ENTI E ASSOCIAZIONI

Delli Gatti Luca  Referente Progetto Un mare anche per me

Gelmi Giacomo  Petizione divieto cani in spiaggia in E.R.

Referente Progetto Un mare anche per me

Delbianco Erika  Avvocato GAIA animali & ambiente Rimini

 

le Associazioni, i Privati, gli Imprenditori, i Professionisti, gli Enti di seguito elencati in ordine alfabetico:

 

REFERENTEENTI E ASSOCIAZIONI

Agostini Marco Bagno 81 Rimini

Amadori Annalisa LAV Bologna

Baroni Giada Presidente Movimento Animalista ER

Benassi Valentina GAIA animali & ambiente

Bettocchi Francesca Avvocato GAIA animali & ambiente Bologna

Cappellini Federica FC Grafica

Cardinali Paola AVEDEV Ferrara

Casali Lilia  Animal Libération

Cereda Katia Border's Angels & Collie Rescue

Cevoli Lorenza Animal Freedom

Cevoli Luca Riccione Pet

Cristofori Micaela OIPA Ferrara

De Rosa Alessandro Marilyn & Grace photo

Felice Silvia Avvocato  Arca di Noè Piacenza

Giorgini Terzo Pro Loco Lido di Classe

Giovannini Stefano Presidente Earth E.R.

Goberti Alessandra LAV Ferrara

Meyer Edgar Presidente GAIA animali & ambiente

Pacher Silvia Movimento Animalista Modena

Paloschi Giulia Hotel Principe Rimini

Pianazzi Maurizio Presidente Cruelty Free / Vicepresidente Lega del Cane

Ricci Claudia Avvocato nazionale Enpa

Rocchi Carla Presidente nazionale Enpa

Santoni Simona Avvocato GAIA animali & ambiente Rimini

Scarani Annamaria Presidente Lega del Cane Bologna

Tamburini Cristian Hotel Jolie Riccione

Zaccaria Elisa LEIDAA Faenza

Zappa Maurizia A Coda Alta Ferrara

 


Art. 1

Finalità e oggetto

 

1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con  la legge 201/2010, all’art. 13 del Trattato sull’Unione Europea di Lisbona del 13/12/2007, nonché recependo la legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modifiche, promuove e disciplina la realizzazione sul proprio territorio di una corretta convivenza tra le persone e gli animali d’affezione; promuove e disciplina ogni iniziativa e servizio, utili a favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali; incentiva l’accoglienza e la buona tenuta degli animali d’affezione.

 

2. La regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso alle spiagge da parte dei cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle ordinanze del Ministero della Salute, che prevedono l'utilizzo del guinzaglio o di ogni altro strumento volto alla tutela dell'animale e degli altri utenti della spiaggia.

 

3. Tutte le spiagge oggetto di concessione agli stabilimenti balneari e tutte le spiagge definite “libere” rientrano fra i luoghi di libero accesso al pubblico: sono pertanto accessibili ai cani, ove non diversamente indicato da apposita cartellonistica.

Parimenti, la linea di 5 metri lungo cui l’onda marina batte sopra la spiaggia, detta anche battigia, è luogo di libero accesso da parte del pubblico e dai cani.

Inoltre, ove non espressamente vietato per motivi prettamente di sicurezza marittima, il mare è accessibile per il bagno da parte dei cani limitatamente ai seguenti orari: il mattino dalle ore 6:00 alle ore 10:00; il pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 15:00; la sera dalle ore 18:00 alle ore 22:00.

 

4. La presente normativa non può essere fatta oggetto di deroga da parte dei Comuni o di altri Enti locali presenti sul litorale emiliano-romagnolo.

 

5. Per le necessità di cui al comma 3, i concessionari o i gestori di stabilimenti balneari comunicano al proprio Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge di cui sono concessionari o gestori.

 

 

Art. 2

Accesso alle spiagge

 

1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge da parte degli animali di cui all'art. 1 sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o detentore deve esibire, quando richiesto dalla Pubblica Autorità, idonea certificazione attestante il buono stato di salute, nonché esame parassitologico intestinale negativo. Gli animali che non risultano in possesso della documentazione sanitaria di cui al presente comma, non posso accedere alle zone a loro riservate.

 

2. È vietato l'accesso alle femmine durante il periodo estrale.

 

3. I proprietari o detentori dei cani non identificabili attraverso microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo, sono soggetti alle relative sanzioni amministrative.

 

4. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità di tutti i bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro dell’ombrellone dello stabilimento balneare o della spiaggia libera e, comunque, nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore, che dovrà adottare tutte le necessarie misure di cui alla presente normativa.

 

5. È consentito sempre l’accesso dei cani di salvataggio impegnati per il servizio di salvamento, dei cani guida per i non vedenti, nonché, ai sensi degli artt. 1 e 2 L.R. 5/2005 s.m.s., previa comunicazione al Comune competente per territorio, dei cani al guinzaglio preposti all’accompagnamento di persone con diversa abilità e destinati alla pet-therapy.

 

6. L’accertamento riguardo al possesso dei requisiti e alla corretta modalità di accesso alla spiaggia da parte dei possessori e detentori di animali d’affezione è a cura della Pubblica Autorità.

 

 

Art. 3

Sorveglianza

 

1. Il proprietario o detentore sorveglia i propri animali ed è responsabile secondo quanto disposto dall'art. 2052 del Codice Civile.

 

2. Il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere, e comunque è fatto obbligo al proprietario o detentore di munirsi di acqua sufficiente a idratarli.

 

3. È interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.

 

 

Art. 4

Norme igieniche

 

1. Il proprietario o il detentore ha l'obbligo di rimuovere immediatamente le deiezioni, e a tal fine deve essere munito di palette e/o raccoglitori idonei.

 

2. Al fine di garantire l'igiene dell'ambiente e la protezione dal caldo, possono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.

 

 

Art. 5

Cartelli e spazi dedicati

 

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge date in concessione e nelle spiagge libere sono affissi, a carico rispettivamente dei concessionari, dei gestori e dei Comuni, appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge da parte degli animali e per la corretta convivenza fra i bagnanti.

 

2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali, nel rispetto dei piani-spiaggia.

 

 

Art. 6

Spiagge pubbliche destinate al pet-sitting

 

1. La Regione Emilia-Romagna, laddove possibile, promuove ed incentiva la concessione in comodato, da parte dei Comuni, ai privati e/o alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell’apposito albo regionale, di spazi adeguati sulle spiagge della riviera non date in concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative, destinati alla realizzazione di ricoveri diurni per i cani, col fine di accudire tali animali, in assenza temporanea dei proprietari o detentori debitamente identificati (pet-sitting).

 

2. Le associazioni e/o i privati comodatari realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese.

 

 

Art. 7

Servizi e modalità di accoglienza

 

1. Per rendere noti i servizi offerti e le modalità di accoglienza riservate agli animali d'affezione da parte degli operatori turistici, la Regione istituisce nei propri siti internet istituzionali del settore turismo un'apposita sezione, con le notizie fornite dai concessionari e, ove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.

 

 

Art. 8

Convenzioni

 

1. La Regione favorisce la stipula di convenzioni con gli stabilimenti balneari, le strutture ricettive alberghiere e i rifugi per gli animali.

 

 

Art. 9

Norma finanziaria

 

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari e aggiuntivi per il bilancio della Regione Emilia-Romagna.

 

 

 

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