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Documento vigente: Testo Coordinato

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Titolo I
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna istituisce i seguenti tributi propri:
a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
b) tassa sulle concessioni regionali;
c) tassa regionale di circolazione;
d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.
Art. 2
1. La Regione Emilia-Romagna istituirà i tributi che saranno previsti dalla legge di riforma tributaria e dalle leggi di attuazione dell'art. 119 della Costituzione Sito esterno.
Art. 3
1. I tributi propri della Regione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltreché dalle norme della presente legge.
Art. 4
1. I tributi regionali di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 1 decorrono dall'1 gennaio 1972.
2. Le tasse sulle concessioni regionali decorrono, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle singole leggi dello Stato che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione Sito esterno.
Art. 5
1. Salvo quanto previsto dall'art. 29 secondo comma, per la tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, e dall'art. 22 per la tassa regionale di circolazione, gli uffici territorialmente componenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento alla Tesoreria Regionale delle somme riscosse.
Art. 6

(prima sostituito da art. 7 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30, poi modificato comma 3 da art. 2 L.R. 29 luglio 2016, n. 13)

Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni e accessori è effettuata mediante iscrizione a ruolo applicando le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 Sito esterno (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
2. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo si applicano le disposizioni che disciplinano la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le imposte sui redditi.
3. Il visto di esecutività dei ruoli spetta al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o ad un suo delegato.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 Sito esterno (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), sugli atti amministrativi prodotti da un sistema informativo automatizzato la firma autografa del dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile e della fonte del provvedimento.
Titolo II
IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
Capo I
Oggetto e misura dell'imposta - Soggetto passivo
Art. 7

(sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 7 aprile 1995 n. 22)

1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per la occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
2. Sono escluse da tale imposta le concessioni di derivazione di acque pubbliche.
Art. 8
3. L'imposta sulle concessioni statali è dovuta dal concessionario.
1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione.
2. L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo è determinata nella misura del 5 per cento del canone.
Capo II
Accertamento, liquidazione e riscossione
1. L'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è riscossa dai Comuni secondo le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).
2. L'imposta regionale sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è riscossa direttamente dalla Regione con le stesse scadenze previste per il versamento del canone di concessione. Gli enti preposti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti inerenti le concessioni stesse.
Titolo III
TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
Capo I
Oggetto e misura della tassa - Soggetto passivo
Art. 11
Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati dalla Regione Emilia-Romagna nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 Sito esterno, e successive modificazioni.
Art. 12
1. Quando le leggi concernenti le concessioni governative non dispongono altrimenti, la tassa regionale deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.
Art. 13

(sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 24 ottobre 1983 n. 38)

1. Nella prima applicazione le tasse sulle concessioni regionali sono determinate nella misura pari alle corrispondenti tasse erariali.
2. La Regione, a decorrere dal 1984, potrà disporre annualmente di aumentare le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20% degli importi stabiliti nel periodo immediatamente precedente.
3. In luogo di questo aumento, la Regione potrà disporre di maggiorare gli stessi tributi in misura non superiore alla più elevata percentuale corrispondente alla variazione dei numeri indici del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dell'ISTAT, verificatasi a decorrere dalla data di applicazione dell'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.
Art. 14
1. L'atto amministrativo emesso da una diversa Regione, per il quale sia stata pagata la relativa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Emilia-Romagna, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti nel territorio di quest'ultima.
Capo II
Accertamento, liquidazione e riscossione
Art. 15
abrogato
Titolo IV
TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE
Capo I
Oggetto e misura della tassa - Soggetto passivo
Art. 16
abrogato
Art. 17
abrogato
Art. 18
abrogato
Art. 19
abrogato
Art. 20
abrogato
Art. 21
abrogato
Capo II
Accertamento, liquidazione e riscossione
Art. 22
abrogato
Art. 23
abrogato
Titolo V
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE REGIONALI
Capo I
Oggetto e misura della tassa - Soggetto passivo
abrogato.
abrogato.
abrogato.
abrogato.
Capo II
Accertamento, liquidazione e riscossione
Art. 28
1. La Regione Emilia-Romagna trasmette agli uffici provinciali competenti copia di ogni atto di concessione o licenza per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.
2. Detti uffici provvedono, per conto della Regione Emilia-Romagna, all'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali ubicate nelle rispettive circoscrizioni territoriali.
3. Le concessioni o le licenze per le quali non sia stata corrisposta la relativa tassa sono prive di efficacia.
Art. 29
1. La riscossione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è effettuata, nei casi di occupazione temporanea, direttamente all'ufficio incaricato di riscuotere l'analogo tributo provinciale anteriormente o contemporaneamente al rilascio dell'atto di concessione o della licenza.
2. Nei casi di occupazione a carattere permanente, la riscossione avviene con le formalità stabilite per la riscossione dell'analogo tributo provinciale. I ricevitori provinciali verseranno alla Tesoreria regionale dalle norme che regolano la riscossione dell'analogo tributo provinciale.
Art. 30
1. Nel caso di occupazione permanente, la tassa è dovuta per intero se la licenza o la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la licenza o la concessione venga rilasciata nel secondo semestre.
2. Nel caso di riduzione o di cessazione dell'occupazione lo sgravio della tassa decorrerà dal primo giorno del semestre solare immediatamente successivo alla data di ricezione della denuncia dell'avvenuta riduzione o cessazione della occupazione.
Titolo VI
RICORSI AMMINISTRATIVI E AZIONE GIUDIZIARIA
Capo I
Ricorsi in via amministrativa
Art. 31
abrogato
Capo II
Azione giudiziaria
Art. 32
abrogato
Titolo VII
INFRAZIONI E SANZIONI
Art. 33
abrogato
Art. 34
abrogato

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