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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Art. 1
La Regione, in attuazione di quanto previsto dall' art. 3 - lettera o) dello statuto regionale, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale.
Nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale, specie nei territori montani, la presente legge tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.

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