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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Art. 3
Con la presente legge viene altresì istituito un " fondo regionale per la conservazione della natura ", con i seguenti scopi:
- diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;
- attuare o incentivare, in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, con l'Azienda regionale delle foreste e con l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato;
- assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.
Annualmente il Consiglio regionale predisporrà il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 della presente legge.

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