LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2
PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
La Regione, in attuazione di quanto previsto dall' art. 3 - lettera o) dello statuto regionale, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale.
Nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale, specie nei territori montani, la presente legge tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.
Art. 2
Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, è istituito il " Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura ", composto:
- dall'assessore regionale competente per lo specifico settore, con funzioni di presidente; in caso di assenza o impedimento, il predetto assessore può essere sostituito da altro assessore o da un consigliere regionale da lui delegato;
- da quattro collaboratori regionali designati dalla Giunta regionale;
- da sei esperti, designati rispettivamente: due dalla sezione regionale dell'ANCI, due dall'URPER e due dalla delegazione regionale DELL'UNCEM;
- dal direttore dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali o da un suo delegato;
- dal direttore dell'Azienda regionale delle foreste o da un suo delegato;
- dal direttore dell'Azienda regionale delle foreste o da un suo delegato;
- dal direttore dell'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina o da un suo delegato;
- da dieci esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio regionale su terne proposte dagli istituti universitari competenti delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze agrarie, e dalle associazioni naturalistiche più rappresentative della regione.
Il comitato potrà invitare di volta in volta, alle proprie riunioni, i rappresentanti delle Comunità montane, dei Comprensori e dei Comuni interessati agli argomenti in discussione.
Il segretario del comitato sarà scelto al proprio interno tra i collaboratori regionali.
I membri del comitato restano in carica per tutta la durata del consiglio regionale che li ha nominati e potranno essere confermati.
Il comitato, oltre formulare i pareri previsti dalla presente legge, ha il compito di proporre alla Giunta regionale ogni iniziativa o provvedimento utili per la migliore conoscenza, divulgazione e tutela della natura e del paesaggio regionale.
Art. 3
Con la presente legge viene altresì istituito un " fondo regionale per la conservazione della natura ", con i seguenti scopi:
- diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;
- attuare o incentivare, in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, con l'Azienda regionale delle foreste e con l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato;
- assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.
Annualmente il Consiglio regionale predisporrà il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 della presente legge.