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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Titolo II
PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA RARA
Art. 4
E' vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto:
- Aconitum variegatum Aconito
- Anemone (Sezione pulsatilla specie plurime( sppl) Anemone
- Anemone narcissiflora Anemone a fiori di narciso
- Aquilegia sppl Aquilegia
- Arbutus unedo Corbezzolo
- Armeria sppl Armeria
- Arnica montana Arnica
- Aster alpinus Astro alpino
- Campanula medium Campanula
- Convallaria Majalis Mughetto
- Cistus incanus Cisto
- Crocus sppl Croco o zafferano selvatico
- Daphne sppl Fior di stecco
- Dianthus sppl Garofano
- Doronicum cordatum Doronico a foglie cuoriformi
- Dictamnus albus Dittamo
- Eriophorum sppl Pennacchi
- Erythronium dens canis Dente di cane
- Fritillaria tenella Fritillaria
- Galanthus nivalis Bucaneve
- Gentiana sppl Genziana
- Geranium argenteum Geranio argenteo
- Ilex aquifolium Agrifoglio
- Leucojum sppl Campanella
- Lilium sppl Giglio
- Narcissus sppl Narciso
- Nymphaea alba Ninfea bianca
- Orchidacee: tutte le specie Orchidee: tutte le specie
- Paradisia liliastrum Liliastro
- Pinguicula vulgaris Pinguicola
- Primula auricula Primula orecchio d' orso
- Quercus pseudosuber Cerro - Sughera
- Rhamnus alaternus Alaterno
- Rhododendrum ferrugineum Rododendro ferrugineo
- Sempervivum sppl Semprevivo sppl
- Saxifraga (tutte le specie crassulente) Saxifraga (tutte le specie crassulente)
- Scilla bifolia Scilla
- Scolopendrium sppl Lingua cervina
- Soldanella alpina Soldanella
- Staphylea pinnata Borsolo
- Sternbergia lutea Amarillide giallo
- Taxus bacata Tasso
- Tozzia alpina Tozzia
- Trollius europaeus Botton d' oro
- Tulipa sppl (eccetto T. silvestris) Tulipano sppl
- Vinca sppl Pervinca
L'elenco, di cui sopra, potrà essere integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente.
E' vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea.
Per altre piante spontanee, che dovranno essere indicate in apposito elenco da approvare dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente, le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini ed i Comitati comprensoriali per le restanti zone possono stabilire divieti o limitazioni alla loro raccolta.
Nessuna limitazione è posta al proprietario, all' usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti i terreni messi a coltura.
Art. 5
Con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale sentito il parere del comitato consultivo di cui al precedente articolo 2, verranno individuate mediante idonea perimetrazione cartografica le aree che necessitano di un particolare regime di tutela per la presenza di consociazioni vegetali di notevole interesse floristico, ecologico e monumentale, nonchè le aree destinate a riserva naturale o a parco naturale, e verrà definita la relativa normativa.
Dette aree potranno anche essere proposte dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Comitati comprensoriali, dal Comitato circondariale di Rimini, dalle amministrazioni provinciali, dagli istituti universitari interessati, dalle organizzazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, dall'Azienda regionale delle foreste e dall'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina.
Nelle aree di cui al primo comma del presente articolo è proibita la eliminazione, anche parziale, delle specie esistenti e l'alterazione delle consociazioni floristiche e faunistiche.
Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma, è vietata nelle aree di cui al comma precedente ogni attività edificatoria che non sia di recupero dell'esistente, fatte salve le opere pubbliche strettamente funzionali alla natura e destinazione dell'area e le opere di urbanizzazione primaria.
Per le aree a destinazione agricola ricomprese nella perimetrazione sarà dettata un' apposita normativa che faccia salvo la loro produttività agricola e la relativa edificabilità.
Per i centri edificati esistenti all'interno della perimetrazione valgono le norme degli strumenti urbanistici vigenti dei relativi comuni.
I divieti di cui ai commi precedenti sono immediatamente operativi nei confronti di chiunque e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti od adottati.
In attesa dell'adeguamento dei piani vigenti alle prescrizioni contenute nei decreti del Presidente della Giunta regionale e a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni sono obbligati ad adottare le misure di salvaguardia previste dalla legislazione vigente.
I privati e gli enti interessati alle prescrizioni immediatamente vincolanti contenute nei citati decreti possono presentare le loro osservazioni e proposte, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti sul Bollettino Ufficiale della Regione e presso le sedi dei Comitati comprensoriali e dei Comuni interessati.
Dette osservazioni e proposte possono essere presentate alla Regione o presso le sedi dei Comitati comprensoriali o dei Comuni interessati.
Sulle osservazioni e proposte il Consiglio regionale deve pronunciarsi e decidere in via definitiva.
Art. 6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta degli enti e degli organismi di cui al terzo comma del precedente art. 5, potranno essere soggetti a particolare tutela esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente.
Nel decreto dovrà altresì essere indicata la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati, le caratteristiche e le modalità di segnalazione degli stessi in loco, nonchè i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela.
Art. 7
I Comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, salvo il benestare del proprietario del fondo, possono autorizzare, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 2, la raccolta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse comprese quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, con esclusione di quelle vegetanti nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 5.
Art. 8
Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e di sperimentazione.
Tali piante o fiori di tali piante, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal produttore.
A tal fine il produttore che coltiva piante appartenenti a specie protette deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune in cui è situato il fondo.
Art. 9
Dei divieti e delle delimitazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, dovrà essere data notizia mediante manifesti e cartelloni illustrativi, manifesti da affiggersi per almeno trenta giorni negli albi pretori dei Comuni, delle Comunità montane, del Circondario di Rimini, dei Comprensori e delle Province, nonchè tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Gli elenchi delle specie protette, le delimitazioni di cui all'art. 5 e l'ubicazione e descrizione degli esemplari arborei di cui all'art. 6, saranno permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso ogni Provincia, Comunità montana, Comprensorio, Circondario e Comune della regione, presso uffici ed istituzioni pubbliche e presso l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali.

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