LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2
PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977
Titolo V
FINANZIAMENTO DELLA LEGGE
Art. 17
Alle spese di funzionamento del Comitato consultivo di cui all'art. 2 della presente legge, compresi i gettoni di presenza e le spese di trasferta, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 18100 del bilancio per l'esercizio 1977 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi successivi.
L'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare annualmente L.30.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1977, per il funzionamento del " Fondo regionale per la conservazione della natura " di cui all'art. 3 della presente legge.
All'onere di L.30.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di L.30.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 7 dell' elenco n. 3 annesso al bilancio stesso.