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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO(6)(7)

Art. 17
Alle spese di funzionamento del Comitato consultivo di cui all'art. 2(2)della presente legge, compresi i gettoni di presenza e le spese di trasferta, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 18100 del bilancio per l'esercizio 1977 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi successivi.
L'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare annualmente L.30.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1977, per il funzionamento del "Fondo regionale per la conservazione della natura" di cui all'art. 3 della presente legge.
All'onere di L.30.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di L.30.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 7 dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

L'art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11, ha abrogato l'art. 2 della legge in esame, che istituiva e disciplinava il Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura.

Lo stesso articolo ha poi previsto che: " I pareri demandati dalla L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 al Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura sono sostituiti dai pareri del Comitato consultivo regionale per, l'ambiente naturale " istituito e disciplinato dall art. 33 della stessa legge.

L'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 17 e l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina (A.R.I.S.) è stata anch'essa soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 16.

I Comitati comprensoriali sono stati soppressi dal titolo IV L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 " Norme sul riordino istituzionale ", ora abrogata.

Le Assemblee di Comuni di Imola e Cesena sono state soppresse dalla L.R. 30 gennaio 1995 n. 6 " Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia ".

L'art. 16 "Norma transitoria e finale" della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche".

Ai sensi dell'art. 8 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, di cui lo stesso articolo 8 prevede composizione e funzionamento.

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