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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO (5) (6)

Art. 12
È vietato, nell'ambito del territorio regionale, usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante elencate all'art. 10 della presente legge.
È altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili: parimenti è vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, ginepro o parte di esse.
La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

I Comitati comprensoriali sono stati soppressi dal titolo IV L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 " Norme sul riordino istituzionale ", ora abrogata.

L'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 17 e l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina (A.R.I.S.) è stata anch'essa soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 16.

Le Assemblee di Comuni di Imola e Cesena sono state soppresse dalla L.R. 30 gennaio 1995 n. 6 " Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia ".

L'art. 16 "Norma transitoria e finale" della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche".

Ai sensi dell' art. 8 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, di cui lo stesso articolo 8 prevede composizione e funzionamento.

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