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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO (5) (6)

Art. 14
Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini. (1)

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

I Comitati comprensoriali sono stati soppressi dal titolo IV L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 " Norme sul riordino istituzionale ", ora abrogata.

L'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 17 e l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina (A.R.I.S.) è stata anch'essa soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 16.

Le Assemblee di Comuni di Imola e Cesena sono state soppresse dalla L.R. 30 gennaio 1995 n. 6 " Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia ".

L'art. 16 "Norma transitoria e finale" della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche".

Ai sensi dell' art. 8 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, di cui lo stesso articolo 8 prevede composizione e funzionamento.

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