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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO (5) (6)

Titolo II
PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA RARA
Art. 4
È vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto: l'elenco è predisposto in denominazione latina con accanto tra parentesi la denominazione italiana:
Aconitum variegatum (Aconito);
Anemone (Sezione pulsatilla specie plurime( sppl) (Anemone);
Anemone narcissiflora (Anemone a fiori di narciso);
Aquilegia sppl (Aquilegia);
Arbutus unedo (Corbezzolo);
Armeria sppl (Armeria);
Arnica montana (Arnica);
Aster alpinus (Astro alpino);
Campanula medium (Campanula);
Convallaria Majalis (Mughetto);
Cistus incanus (Cisto);
Crocus sppl (Croco o zafferano selvatico);
Daphne sppl (Fior di stecco);
Dianthus sppl (Garofano);
Doronicum cordatum (Doronico a foglie cuoriformi);
Dictamnus albus (Dittamo);
Eriophorum sppl (Pennacchi);
Erythronium dens canis (Dente di cane);
Fritillaria tenella (Fritillaria);
Galanthus nivalis (Bucaneve);
Gentiana sppl (Genziana);
Geranium argenteum (Geranio argenteo);
Ilex aquifolium (Agrifoglio);
Leucojum sppl (Campanella);
Lilium sppl (Giglio);
Narcissus sppl (Narciso);
Nymphaea alba (Ninfea bianca);
Orchidacee: tutte le specie (Orchidee: tutte le specie);
Paradisia liliastrum (Liliastro);
Pinguicula vulgaris (Pinguicola);
Primula auricula (Primula orecchio d'orso);
Quercus pseudosuber (Cerro - Sughera);
Rhamnus alaternus (Alaterno);
Rhododendrum ferrugineum (Rododendro ferrugineo);
Sempervivum sppl (Semprevivo sppl);
Saxifraga (tutte le specie crassulente) (Saxifraga (tutte le specie crassulente);
Scilla bifolia (Scilla);
Scolopendrium sppl (Lingua cervina);
Soldanella alpina (Soldanella);
Staphylea pinnata (Borsolo);
Sternbergia lutea (Amarillide giallo);
Taxus bacata (Tasso);
Tozzia alpina (Tozzia);
Trollius europaeus (Botton d'oro);
Tulipa sppl (eccetto T. silvestris) (Tulipano sppl);
Vinca sppl (Pervinca).
L'elenco, di cui sopra, potrà essere integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente.
È vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea.
Per altre piante spontanee, che dovranno essere indicate in apposito elenco da approvare dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente, le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini (1)ed i Comitati comprensoriali (2)per le restanti zone possono stabilire divieti o limitazioni alla loro raccolta.
Nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti i terreni messi a coltura.
Art. 5
abrogato
Art. 6

(già sostituito da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11; poi modificato da art. 30 L.R. 1 agosto 2002 n. 18; infine abrogato articolo da art. 15 L.R. 28 dicembre 2023, n. 20)

abrogato
Art. 7
I Comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, salvo il benestare del proprietario del fondo, possono autorizzare, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 2, la raccolta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse comprese quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, con esclusione di quelle vegetanti nelle aree a parco regionale e riserva naturale.
Art. 8

(modificato comma 1 da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11)

Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui all'art. 4 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e di sperimentazione.
Tali piante o fiori di tali piante, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal produttore.
A tal fine il produttore che coltiva piante appartenenti a specie protette deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune in cui è situato il fondo.
Art. 9

(modificati commi 1 e 2 da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11)

Dei divieti e delle delimitazioni di cui agli artt. 4 e 6, dovrà essere data notizia mediante manifesti e cartelloni illustrativi, manifesti da affiggersi per almeno trenta giorni negli albi pretori dei Comuni, delle Comunità montane, del Circondario di Rimini (1), dei Comprensori (2)e delle Province, nonché tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Gli elenchi delle specie protette, ... l'ubicazione e descrizione degli esemplari arborei di cui all'art. 6, saranno permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso ogni Provincia, Comunità montana, Comprensorio, Circondario e Comune della regione, presso uffici ed istituzioni pubbliche e presso l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

I Comitati comprensoriali sono stati soppressi dal titolo IV L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 " Norme sul riordino istituzionale ", ora abrogata.

L'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 17 e l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina (A.R.I.S.) è stata anch'essa soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 16.

Le Assemblee di Comuni di Imola e Cesena sono state soppresse dalla L.R. 30 gennaio 1995 n. 6 " Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia ".

L'art. 16 "Norma transitoria e finale" della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche".

Ai sensi dell' art. 8 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, di cui lo stesso articolo 8 prevede composizione e funzionamento.

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