Titolo III
DISCIPLINA PER LA RACCOLTA
DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Ai fini della tutela prevista dall'art. 1 della presente legge, sono considerati prodotti del sottobosco:
b)
i funghi ipogei (tartufi);
abrogato
Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera individuale entro i seguenti limiti:
-
funghi ipogei (tartufi) Kg. 1,000
-
bacche di ginepro Kg. 0,200
Il limite massimo di raccolta dei funghi ipogei (tartufi), qualora venga raccolto un solo esemplare di peso superiore, viene elevato al peso di detto esemplare.
Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai familiari e ai suoi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo.
Le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini
(1) e i Comitati comprensoriali
(2) per le restanti zone potranno stabilire quantitativi di raccolta inferiori a quelli indicati nel precedente art. 10.
I Comuni montani, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge.
I Comuni possono, su domanda, autorizzare per scopi scientifici o didattici la raccolta dei prodotti del sottobosco in deroga alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge.
abrogato
abrogato
Art. 12
È vietato, nell'ambito del territorio regionale, usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante elencate all'art. 10 della presente legge.
È altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili: parimenti è vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, ginepro o parte di esse.
La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione.
Art. 13
È vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.
Il divieto di cui al primo comma non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la raccolta può venire impedita a chiunque, ivi compresi il proprietario, l'usufruttuario e il coltivatore del fondo, qualora venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.