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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO (5) (6)

Titolo IV
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 14
Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini. (1)
Art. 15

(già modificati comma 1 e 3 e abrogato comma 2 da art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11, poi modificato comma 1 da art. 4 L.R. 13 novembre 2001 n. 38; in seguito sostituito comma 1 da art. 62 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.
abrogato
La violazione alle norme di cui al primo comma è presunta quando nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei prodotti del sottobosco o nelle aree a parco regionale e riserva naturale, a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto.
Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.
Le sanzioni di cui al primo comma si applicano altresì a chi pone in vendita o commercia le piante di cui all'articolo 4 senza il prescritto certificato di provenienza di cui all'articolo 8.
Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
Copia del verbale con la prova dell'avvenuta notifica o dell'avvenuta consegna al trasgressore, deve essere inviata al Sindaco del Comune ove è avvenuta l'infrazione.
Qualora il Sindaco ritenga fondato l'accertamento della violazione, sentiti anche gli interessati quando questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dall'avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.
L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
Decorso il termine previsto per il pagamento e qualora non sia fatta opposizione avanti al pretore, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del TU approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Il Sindaco, qualora accerti trattarsi di prima infrazione, da parte del trasgressore, alle norme particolari stabilite ai sensi dell'art. 4, quarto comma e dall'art. 11, primo comma, dalla Comunità montana o dal Comitato circondariale di Rimini (1)e dai Comitati comprensoriali (2) può comminare, al posto della sanzione pecuniaria, l'ammonizione con diffida, da inviare per conoscenza a tutti i Comuni rispettivamente della Comunità montana, del Circondario di Rimini o del Comprensorio.
Art. 16
Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno versate nel fondo regionale per la conservazione della natura, dedotta la percentuale del 50% a beneficio del Comune che commina la sanzione, quale concorso nelle spese sostenute in relazione al procedimento sanzionatorio.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

I Comitati comprensoriali sono stati soppressi dal titolo IV L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 " Norme sul riordino istituzionale ", ora abrogata.

L'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 17 e l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina (A.R.I.S.) è stata anch'essa soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 16.

Le Assemblee di Comuni di Imola e Cesena sono state soppresse dalla L.R. 30 gennaio 1995 n. 6 " Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia ".

L'art. 16 "Norma transitoria e finale" della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche".

Ai sensi dell' art. 8 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, di cui lo stesso articolo 8 prevede composizione e funzionamento.

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