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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 10
Efficacia della pianificazione territoriale comprensoriale
Alla previsione della pianificazione territoriale comprensoriale si applicano le misure di salvaguardia, di cui all'art. 55 della presente legge, dalla data di adozione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale o dei piani stralcio.
Inoltre, le previsioni relative alla destinazione delle aree e di immobili di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'art. 8 della presente legge, contenute nei detti piani, hanno valore di direttive programmatiche per i soggetti pubblici fino alla data dell'adozione dei piani stessi, salvo diverse disposizioni che risultassero determinate dagli organi competenti ad approvare i piani.
I Comuni devono adeguare il piano regolatore generale alle previsioni del piano territoriale di coordinamento comprensoriale o dei piani stralcio, entro dodici mesi dalla loro approvazione.

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