Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 19
Programma pluriennale di attuazione del Piano Regolatore Generale
Il piano regolatore generale dei Comuni non compresi nell'elenco di cui al 1 comma dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, viene attuato mediante il programma pluriennale di attuazione adottato dal Comune.
Tale programma pluriennale di attuazione è regolato dalle norme contenute nella suddetta legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, fatta eccezione per i termini di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge stessa che sono prorogati al 31 dicembre 1978 ed al settimo comma del medesimo articolo che è abrogato.
Dopo il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
" Le restanti aree sono assegnate, secondo criteri stabiliti dal consiglio comunale, in proprietà oppure, ove trattasi di aree per la realizzazione di impianti di carattere industriale, commerciale, artigianale o turistico, anche di diritto di superficie. Per tutte le aree di cui sopra dovranno essere previsti appositi bandi di pubblico concorso e le assegnazioni avranno luogo previa stipula di apposita convenzione ".
Nei Comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione per gli interventi di edilizia residenziale assistiti dal contributo o dal concorso dello Stato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, la concessione edilizia è rilasciata anche in pendenza dell'approvazione del programma stesso.

Espandi Indice