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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 23
Piano per l'edilizia economica e popolare
I Comuni, non obbligati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, possono adottare un piano per l'edilizia economica e popolare nei modi previsti dalla presente legge. Il Consiglio regionale può altresì disporre, su proposta della Giunta e sentito il Comprensorio interessato, la formazione dei detti piani anche per Comuni non obbligati a norma della citata legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno.
Il piano per l'edilizia economica e popolare si applica di norma nelle zone destinate dal piano regolatore generale a edilizia residenziale, ivi compresi immobili o parti di immobili nelle zone edificate e nei centri storici.
Le varianti al piano per l'edilizia economica e popolare di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammissibili per l'inclusione di nuove zone residenziali già previste dal Piano Regolatore Generale e per modificazioni di minima entità legate alla funzionalità di attuazione e d' organizzazione urbanistica; altre varianti sono ammissibili soltanto in sede di variante generale al Piano Regolatore Generale.
Per la formazione del piano per l'edilizia economica e popolare, e delle sue varianti, si seguono le procedure di cui all'art. 21 della presente legge.
Il piano per l'edilizia economica e popolare dovrà contenere i criteri e le priorità per l'assegnazione delle aree ai diversi soggetti ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.
Per gli interventi di edilizia economica e popolare che consistano in restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici di cui all'art. 36 - punti A1, A2, A3 della presente legge, il Comune con deliberazione consiliare, prima di iniziare il procedimento di appropriazione, può invitare i proprietari degli immobili o di singoli alloggi, che risultano tali al momento della notifica del vincolo di piano, a realizzare direttamente le opere previste dal piano. In tal caso, il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, e l'area interessata è computata nella quota di cui all'undicemo comma dell'articolo stesso.
Giusta l'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, ai piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati alla data del 20 agosto 1978 e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i Comuni possono attribuire con deliberazione consiliare il valore di piani di recupero.

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