Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 34
Vincolo idrogeologico
Alla materia relativa ai vincoli idrogeologici, salvo le modifiche contenute nei commi seguenti del presente articolo, sono applicate le disposizioni contenute nel titolo I del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nel relativo regolamento di esecuzione approvato con RD 16 maggio 1926, n. 1126, intendendosi sostituite le amministrazioni centrali dello Stato con la Regione nonchè gli organi ed enti periferici di cui all'art. 18 del precitato RD 30 dicembre 1923, n. 3267, con il Comitato comprensoriale di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12, salvo quanto disposto nel successivo comma.
Il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 7 e 9 - ultimo comma - del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, è attribuito al Comitato comprensoriale. Sono pure sottoposte al medesimo comitato anche i movimenti di terreni di cui al RD 20 maggio 1926 n. 1154 con le stesse condizioni e modalità previste negli artt. 7 e 8 del RD 30 dicembre 1923 n. 3267.
Il vincolo idrogeologico e la relativa normativa sono disposti con il piano di coordinamento comprensoriale;
in caso di dissesti previsti o in atto, si seguono le prescrizioni particolari vigenti per le aree di sistemazione idrogeologica e di bonifica integrale e montana ai sensi del RD 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico, gli enti e i privati che intendono realizzare le opere di cui all'art. 7 e successivi del capo I del RD 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dovranno avanzare istanza d' autorizzazione al Comitato comprensoriale.
L'autorizzazione viene rilasciata o negata previo parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, il quale deve indicare al Comitato comprensoriale le prescrizioni a cui assoggettare le autorizzazioni.
Fino all'entrata in vigore e alla completa operatività della legge regionale concernente la organizzazione degli uffici regionali, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dal citato RD 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni nonchè dal relativo regolamento di esecuzione.
Successivamente, dette funzioni verranno assunte dai Comitati comprensoriali.

Espandi Indice