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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 35
Obiettivi e criteri generali per l'intervento nel territorio urbanizzato
Il Piano Regolatore Generale promuove nel quadro del controllo pubblico il recupero, la valorizzazione e l'integrazione nel contesto territoriale del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.
Sulla base del piano dei servizi di cui all'art. 13 - punto 5) della presente legge, il Piano Regolatore Generale nelle zone omogenee A di cui al predetto articolo individua gli edifici che sono riconosciuti idonei, con scelta motivata, nonchè le aree libere per il soddisfacimento degli standars di cui al successivo art. 46 - primo comma. Vanno destinati a vincoli di inedificabilità le aree e gli spazi storicamente liberi, in quanto spazi di uso urbano e collettivo, nonchè quelli di pertinenza dei complessi insediativi pubblici e privati. Le restanti aree e spazi liberi non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra possono essere destinate a servizi pubblici e, quando siano stati soddisfatti gli standards di cui al seguente art. 46, ad edilizia economica e popolare.
Nelle zone omogenee B di cui all'art. 13 della presente legge, le aree libere e gli edifici di cui al comma precedente sono destinati agli usi di cui al successivo art. 46 - primo comma fino al soddisfacimento degli standards ivi previsti e le residue aree sono destinate in via prioritaria alle attrezzature di cui alle zone omogenee F dell'art. 13 della presente legge.
In caso di comprovata inesistenza di aree libere e di edifici idonei per soddisfare il fabbisogno di servizi sociali e di attrezzature pubbliche di cui ai commi precedenti, dette aree ed edifici sono reperiti esternamente alle zone omogenee A e B nella fascia più prossima ed accessibile.
Per l'intera zona omogenea A il Piano Regolatore Generale deve dettare la disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della presente legge, che costituisce parte integrante del piano. Ciò, al fine di indicare le modalità dell'intervento e le destinazioni d' uso delle unità di intervento atte al recupero del tessuto urbanistico e delle tipologie edilizie, perseguendo l'obiettivo del mantenimento delle destinazioni d' uso esistenti o compatibili, in particolare quelle residenziali, artigianali e di commercio al minuto, nonchè del recupero di quelle residenziali.
Tale disciplina dovrà altresì individuare le zone, esattamente delimitate, all'interno delle quali gli interventi sono subordinati all'adozione dei piani per l'edilizia economica e popolare, dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica, nonchè dei piani di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno.
Per le zone omogenee B, il Piano Regolatore Generale deve prevedere una capacità insediativa teorica non superiore a quella esistente; la capacità insediativa esistente può essere superata solo qualora siano soddisfatti gli standards di cui al primo comma dell'art. 46 della presente legge in relazione agli abitanti esistenti e previsti per le stesse zone.
Nelle zone omogenee A, nelle aree comprese nel programma pluriennale di attuazione del Piano Regolatore Generale sottoposte a piani particolareggiati di iniziativa pubblica, in attesa dell'adozione dei medesimi, sono ammessi interventi diretti attraverso concessione su singole unità d' intervento, secondo la disciplina particolareggiata del Piano Regolatore Generale, ad eccezione degli interventi di cui al punto A4 del seguente articolo 36. Nelle zone sottoposte a piano per l'edilizia economica e popolare, in attesa della loro adozione, sono ammessi gli interventi di cui al successivo art. 42.
Nelle zone omogenee A per le aree non comprese nel programma pluriennale di attuazione, in attesa dei piani particolareggiati, sono ammessi solo gli interventi di cui all'art. 9 - lett. b), c), d), e), f), g) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Nelle parti della zona A non comprese nei piani particolareggiati di iniziativa pubblica e comprese nel programma pluriennale di attuazione, si attuano interventi diretti attraverso concessione su singole unità di intervento secondo la disciplina particolareggiata del Piano Regolatore Generale.
Nelle zone omogenee B gli interventi sono disciplinati nel modo seguente:
a) nelle aree comprese nel programma pluriennale e soggette a piani particolareggiati pubblici e privati sono ammesse, in attesa dell'adozione di tali piani, le opere di cui all'art. 9 - lett. b), c), d), e), f), g) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno;
b) nelle altre aree comprese nel programma pluriennale sono ammessi interventi diretti attraverso concessione.
Nelle zone omogenee A e B le aree e gli immobili sedi di attività produttive industriali non destinate dal Piano Regolatore Generale agli usi di cui all'art. 46 e alle finalità di cui alle zone omogenee F dell'art. 13 della presente legge o ad interventi di edilizia economica e popolare, vanno ridestinati ad usi produttivi artigianali e industriali purchè non insalubri o nocivi.
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dal Comitato comprensoriale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
Nel caso di trasferimento di attività industriali dalle zone edificate ad altre zone o altri comuni, vanno convenzionati, tra il Comune e le aziende interessate, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative gli aspetti relativi al loro trasferimento. Tali convenzioni vanno approvate dal consiglio comunale.
Di norma, vanno conservate nella loro destinazione d' uso le case di vacanza, le colonie e le altre strutture ricettive di carattere sociale con le relative aree di pertinenza, salvo una loro destinazione a servizi pubblici.

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