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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 37
Zone edificate a prevalente destinazione residenziale Zone territoriali omogenee B
Sono zone territoriali omogenee B le parti del territorio di cui all'art. 13, zona B.
Nelle zone territoriali omogenee B il piano regolatore generale:
a) classifica le aree secondo la specifica destinazione d' uso stabilendo i limiti massimi di altezza, distanza, densità raggiungibili;
b) individua le aree destinate a verde pubblico e le aree e gli edifici da destinare a servizi pubblici o ad attrezzature generali;
c) individua i perimetri all'interno dei quali gli interventi edilizi sono subordinati all'adozione di un piano particolareggiato;
d) individua le aree da sottoporre al piano per l'edilizia economica e popolare;
e) individua le zone di degrado di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, da sottoporre a piano di recupero.
Il Piano Regolatore Generale per le zone omogenee B prevede inoltre:
- indici fondiari minimi sui lotti liberi non inferiori a 1,5 mc / mg o a 0,5 mq / mq;
- standards di parcheggio pubblico per ogni intervento di nuova edificazione non inferiori a 5 mq / ab, e da cedersi sul fronte strada gratuitamente all'atto del rilascio della concessione;
- la dotazione minima di autorimesse ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno, da prevedersi anche per gli interventi di ristrutturazione:
- la dotazione di verde per unità di superficie;
- la determinazione della percentuale di spazi scoperti permeabili sui lotti, in misura non inferiore al 30%;
- criteri normativi per la destinazione d' uso dei piani terra, sia per nuovi edifici residenziali che per ristrutturazioni, anche sulla base del piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva.
Nelle zone B gli interventi sono regolati secondo quanto previsto dai punti A2, A3, A4 dell'articolo 36 della presente legge; quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 43.

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