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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 39
Zone destinate ad insediamenti produttivi Zone territoriali omogenee D
Sono zone territoriali omogenee D le parti del territorio di cui all'articolo 13, zona D.
Il Piano Regolatore Generale nelle zone territoriali omogenee D recepisce e specifica le indicazioni di cui al punti 8), 9) nonchè 10) - lett. c) e d) del precedente articolo 8.
Il Piano Regolatore Generale definisce inoltre, sulla base dei criteri di cui al punto 11) del sopra citato art. 8:
a) gli insediamenti artigianali, industriali, commerciali e turistici esistenti, di cui si intende conservare la destinazione d' uso;
b) le nuove zone produttive artigianali nonchè quelle commerciali e turistiche.
Il Piano Regolatore Generale con particolare normativa può consentire la edificazione mediante concessione di cui all'art. 27 della presente legge nelle zone di cui al punto a) del comma precedente e nelle aree inedificate di modeste dimensioni, limitrofe a tali insediamenti esistenti, per le quali siano stati preventivamente individuati gli spazi per il soddisfacimento degli standards di cui all'art. 46 della presente legge.
Per le altre zone il Piano Regolatore Generale si attua attraverso il piano per le aree destinate agli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, o piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata.

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