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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 4
Finalità e contenuti della pianificazione territoriale regionale
La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, elabora con la partecipazione delle Province, dei Comuni, dei Comitati comprensoriali e delle Comunità montane:
1) un piano territoriale regionale che definisca, sulla base delle scelte di programmazione regionale, individuate anche attraverso il confronto con le scelte nazionali e delle altre Regioni, gli obiettivi qualitativi e quantitativi di carattere generale per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizi; garantisca la piena utilizzazione delle risorse agricole e la protezione e valorizzazione dei beni culturali ambientali; assicuri la salvaguardia delle parti del territorio interessate alla realizzazione degli interventi di interesse nazionale e regionale; stabilisca il quadro dell'assetto del territorio regionale anche in relazione:
a) al sistema delle grandi strutture e linee di comunicazione viaria, ferroviaria, idroviaria, marittima ed aerea, ivi compresi i centri di interscambio per il trasporto di persone e merci;
b) alle grandi strutture portuali, annonarie e distributive e alle infrastrutture tecnologiche;
c) agli impianti e alle reti per l'energia e le telecomunicazioni;
d) alle industrie di base, alle centrali di produzione di energia e alle raffinerie di idrocarburi;
e) alle sedi universitarie;
f) ai parchi, alle riserve naturali ed ai bacini idrogeologici di interesse termale;
g) alla difesa del suolo ed alla bonifica integrale e montana;
h) alla prevenzione e alla difesa dalle varie forme di inquinamento, recependo per le acque le previsioni del piano regionale di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno;
i) alle zone sismiche, individuate a norma della lettera
2) piani territoriali stralcio relativi all'intero territorio regionale od a parti di esso e piani territoriali che specifichino nel quadro del bilancio pluriennale della Regione i programmi regionali di intervento e quelli da attuare attraverso specifici progetti;
3) gli atti normativi e di indirizzo politico - amministrativo contenenti obiettivi generali e criteri per la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui all'art. 3 - punti b) e c).
Il piano territoriale regionale è costituito dai seguenti elaborati:
1) relazione illustrativa che formula le scelte di assetto territoriale idonee a conseguire gli obiettivi della programmazione economica regionale;
2) elaborati grafici e cartografici adeguati, per numero e scala, ad illustrare la relazione di cui al punto 1).
La Regione coordina, nell'ambito degli strumenti di cui al primo comma, la pianificazione dei Comprensori e approva i relativi piani territoriali di coordinamento comprensoriale.
Il piano territoriale regionale o i piani territoriali stralcio ricomprendono il piano regionale di coordinamento dei porti, di cui alla legge regionale 27 aprile 1976 n. 19.

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