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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 46
Standards urbanistici
Nei Piani Regolatori Generali deve essere assicurata una dotazione minima e inderogabile di aree per servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo.
1) Per gli insediamenti residenziali:
1a) relativamente ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, detta misura minima inderogabile è di mq 25 per ogni abitante insediato o da insediare e mq 25 per ogni due posti - letto negli insediamenti residenziali a carattere turistico residenziale, così ripartiti:
a) mq 7 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili - nido, scuole materne;
b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi;
c) mq 10 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale;
d) mq 4 di aree per parcheggi pubblici.
1b) relativamente a tutti gli altri Comuni, la misura minima inderogabile per gli insediamenti residenziali e per quelli a carattere turistico è di mq 30 per ogni abitante insediato o da insediare e mq 30 per ogni due posti letto, così ripartiti:
a) mq 7 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili - nido, scuole materne;
b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi;
c) mq 14 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale;
d) mq 5 di aree per parcheggi pubblici.
Nelle zone residenziali e turistiche esistenti, sottoposte a piano particolareggiato, piano per l'edilizia economica e popolare o a piano per gli insediamenti produttivi, nel caso in cui siano previsti interventi di demolizione o ricostruzione, il Piano Regolatore Generale fissa il livello degli standards, fermo restando un minimo inderogabile corrispondente a 5 mq di parcheggio pubblico per abitante, calcolato come nel comma precedente per le zone turistiche.
2) Per i nuovi insediamenti produttivi, turistici, industriali e artigianali, commerciali e direzionali vanno previste le seguenti dotazioni minime:
a) nei nuovi insediamenti di carattere turistico, commerciale e direzionale, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di mq 100 di spazio pubblico, escluse le sedi viarie, di cui mq 40 destinati a parcheggi pubblici in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno, e mq 60 a verde pubblico alberato e attrezzato;
b) nei nuovi insediamenti produttivi industriali e artigianali la superficie da destinare a spazi pubblici, oltre le aree destinate alla viabilità, non può essere inferiore al 20% della superficie destinata a tali insediamenti, di cui il 10% per parcheggi e attività collettive e il restante 10% a verde pubblico.
Per i piani di edilizia economica e popolare e per i piani particolareggiati relativi a nuovi insediamenti, compresi quelli residenziali a carattere turistico, fatta salva la quota di cui al punto 1) - lettera d) del presente articolo, il Piano Regolatore Generale, per la restante quota, può prevedere una diversa ripartizione degli standards rispetto a quelle previste dal punto 1) del presente articolo.
Il Comprensorio fissa in sede di piano territoriale di coordinamento la dotazione minima di aree di cui all'art. 41 della presente legge, per l'istruzione superiore all'obbligo, per attrezzature sanitarie e ospedaliere, per parchi comprensoriali e grandi attrezzature, per lo sport, nonchè per attrezzature pubbliche di interesse generale.
Il piano comprensoriale può fissare, in caso di comprovata necessità, ai sensi dell'art. 8 - punto 13) della presente legge, una dotazione di standards superiore a quella fissata nei punti 1) e 2) dei commi precedenti del presente articolo. Il piano comprensoriale può altresì stabilire la facoltà per i Comuni di adottare standards inferiori a quelli indicati al punto 1, lettera c), per i nuclei e i centri frazionali aventi consistenza demografica fino a 1000 abitanti, precisando i minimi consentiti.
L'approvazione del Piano Regolatore Generale, relativamente alle aree nelle quali siano state già specificatamente localizzate singole opere pubbliche, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e consente l'inizio delle espropriazioni delle aree destinate al soddisfacimento degli standards urbanistici del presente articolo, semprechè lo stesso Piano Regolatore Generale non ne disponga l'attuazione mediante piano particolareggiato.

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