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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 6
Efficacia ed effetti dei piani territoriali regionali
Gli strumenti di pianificazione territoriale regionale entrano in vigore alla data della pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
I Comitati comprensoriali, le Comunità montane e i Comuni sono tenuti ad uniformare i rispettivi piani alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale regionale di cui all'art. 4 - 1 comma, punti 1), 2) e 3) - entro sei mesi dall'approvazione di questi ultimi.
In assenza di piani territoriali di coordinamento comprensoriale, i piani territoriali regionali di cui all'art. 4 possono indicare tra l'altro i piani territoriali stralcio che i Comitati comprensoriali e le Comunità montane denovo adottare nei termini stabiliti.
In attesa dell'adeguamento dei piani vigenti alle prescrizioni degli strumenti di cui al secondo comma e a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione dei piani territoriali regionali adottati, si applicano obbligatoriamente le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della presente legge.
All'atto delle approvazioni dei piani territoriali regionali di cui all'art. 4 - 1 comma, punti 1) e 2) - le previsioni e le prescrizioni in essi contenute che comportano vincoli di carattere generale o particolare, per i quali è obbligatoria la rappresentazione grafica adeguata, sono rese immediatamente impositive nei confronti di chiunque e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Nei casi previsti nei due commi precedenti, i privati e gli enti interessati dalle previsioni e destinazioni d' uso immediatamente vincolanti possono presentare le proprie osservazioni e proposte, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione dei piani, presso le sedi dei Comitati comprensoriali i quali, entro 30 giorni dalla suddetta scadenza, li rimettono con i propri pareri al Consiglio regionale che è tenuto a pronunciarsi e provvedere nel merito entro i successivi 90 giorni.

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