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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 9
Procedimento per la formazione della pianificazione territoriale comprensoriale
Le norme dell'art. 9 e dell'art. 25 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, non si applicano ai fini dell'adozione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale e dei piani stralcio di cui al punto 1) del precedente art. 7.
Il Comitato comprensoriale, con la più ampia partecipazione, adotta, sentiti i relativi Comuni, un progetto preliminare di piano territoriale di coordinamento comprensoriale costituito da:
1) una relazione generale, corredata da elementi conoscitivi, contenente le indicazioni e le previsioni della programmazione e pianificazione regionale, e del piano quinquennale di sviluppo economico e sociale comprensoriale, gli obiettivi generali e settoriali del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, nonchè la determinazione di massima del fabbisogno e del relativo dimensionamento in termini di residenza, di occupazione e di servizi;
2) una prima ipotesi di assetto territoriale, con l'indicazione delle scelte urbanistiche fondamentali.
Il progetto preliminare di piano viene depositato nella segreteria del Comitato comprensoriale nonchè nella segreteria di ogni Comune; di tale deposito viene data notizia sul foglio annunzi legali delle province e sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè sulla stampa locale.
Tale progetto preliminare di piano inviato alla Regione, alle amministrazioni statali e provinciali nel cui territorio ricade il territorio comprensoriale, alle Comunità montane comprese nel comprensorio ed ai Comitati comprensoriali limitrofi; viene altresì inviato a tutti gli enti e organizzazioni, pubblici e privati che ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla data dell'ultima pubblicazione fra quelle previste al comma precedente.
I predetti, entro 60 giorni dalla trasmissione o dalla pubblicazione, possono presentare proposte scritte al Comitato comprensoriale che nello stesso termine può promuovere apposite consultazioni.
Entro i 120 giorni successivi, il piano territoriale di coordinamento comprensoriale viene adottato dal Comitato comprensoriale con deliberazione approvata a maggioranza dei componenti del Comitato.
il piano viene depositato nelle segreterie del Comitato comprensoriale nonchè nella segreteria di ogni Comune facente parte del comprensorio per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; di tale deposito viene data notizia nei modi di cui al terzo comma del presente articolo.
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.
Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale, unitamente alle osservazioni e alle eventuali controdeduzioni del Comitato comprensoriale, viene inoltrato alla Regione entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma precedente.
Se le previsioni contenute nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale risultano difformi dalle disposizioni della presente legge o in contrasto con i piani di cui all'articolo 4, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, restituisce, entro 60 giorni, il piano al Comitato comprensoriale perchè apporti entro i successivi 60 giorni le necessarie modifiche.
Il Consiglio regionale, anche a seguito delle asservazioni presentate al piano territoriale di coordinamento comprensoriale, può proporre al Comitato comprensoriale di introdurre modificazioni al piano stesso. Ove esse abbiano carattere sostanziale, le modifiche dovranno essere introdotte con le procedure di cui ai precedenti commi. Il Comitato comprensoriale si pronuncerà sulle modifiche e sulle eventuali osservazioni nei termini e nei modi indicati nei commi precedenti.
Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale è approvato dal Consiglio regionale entro 90 giorni dalla data del suo inoltro definitivo, sentito il parere del Comitato consultivo regionale a sezioni riunite.
Le norme del presente articolo si applicano anche per i piani stralcio comprensoriali.
Il provvedimento di approvazione del piano viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonchè sui principali quotidiani della Regione.

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