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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Titolo II
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE
Art. 4
Finalità e contenuti della pianificazione territoriale regionale
La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, elabora con la partecipazione delle Province, dei Comuni, dei Comitati comprensoriali e delle Comunità montane:
1) un piano territoriale regionale che definisca, sulla base delle scelte di programmazione regionale, individuate anche attraverso il confronto con le scelte nazionali e delle altre Regioni, gli obiettivi qualitativi e quantitativi di carattere generale per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizi; garantisca la piena utilizzazione delle risorse agricole e la protezione e valorizzazione dei beni culturali ambientali; assicuri la salvaguardia delle parti del territorio interessate alla realizzazione degli interventi di interesse nazionale e regionale; stabilisca il quadro dell'assetto del territorio regionale anche in relazione:
a) al sistema delle grandi strutture e linee di comunicazione viaria, ferroviaria, idroviaria, marittima ed aerea, ivi compresi i centri di interscambio per il trasporto di persone e merci;
b) alle grandi strutture portuali, annonarie e distributive e alle infrastrutture tecnologiche;
c) agli impianti e alle reti per l'energia e le telecomunicazioni;
d) alle industrie di base, alle centrali di produzione di energia e alle raffinerie di idrocarburi;
e) alle sedi universitarie;
f) ai parchi, alle riserve naturali ed ai bacini idrogeologici di interesse termale;
g) alla difesa del suolo ed alla bonifica integrale e montana;
h) alla prevenzione e alla difesa dalle varie forme di inquinamento, recependo per le acque le previsioni del piano regionale di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno;
i) alle zone sismiche, individuate a norma della lettera
2) piani territoriali stralcio relativi all'intero territorio regionale od a parti di esso e piani territoriali che specifichino nel quadro del bilancio pluriennale della Regione i programmi regionali di intervento e quelli da attuare attraverso specifici progetti;
3) gli atti normativi e di indirizzo politico - amministrativo contenenti obiettivi generali e criteri per la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui all'art. 3 - punti b) e c).
Il piano territoriale regionale è costituito dai seguenti elaborati:
1) relazione illustrativa che formula le scelte di assetto territoriale idonee a conseguire gli obiettivi della programmazione economica regionale;
2) elaborati grafici e cartografici adeguati, per numero e scala, ad illustrare la relazione di cui al punto 1).
La Regione coordina, nell'ambito degli strumenti di cui al primo comma, la pianificazione dei Comprensori e approva i relativi piani territoriali di coordinamento comprensoriale.
Il piano territoriale regionale o i piani territoriali stralcio ricomprendono il piano regionale di coordinamento dei porti, di cui alla legge regionale 27 aprile 1976 n. 19.
Art. 5
Formazione e approvazione dei piani territoriali regionali
Il piano territoriale regionale viene predisposto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la partecipazione degli enti locali e della società civile della regione, prima della sua approvazione da parte del Consiglio regionale, al processo di formazione, applicazione e verifica della pianificazione regionale. Per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ambientali la Giunta regionale, nella predisposizione delle proposte per il piano territoriale, si avvale della collaborazione dell'Istituto regionale dei beni artistici culturali e naturali.
Gli enti territoriali elettivi, i Comitati comprensoriali, le Comunità montane formulano le loro proposte attraverso deliberazioni dei loro organi consiliari.
I piani territoriali regionali di cui all'articolo 4 - 1 comma, punti 1) e 2) - sono approvati dal Consiglio regionale previo parere del comitato consultivo regionale, a sezioni riunite, sentite le amministrazioni dello Stato interessate.
Le amministrazioni dello Stato interpellate dovranno esprimere i loro pareri entro 90 giorni dalla richiesta della Regione e, trascorso senza esito tale termine, il Consiglio regionale potrà procedere ugualmente all'approvazione dei piani.
Ai progetti delle amministrazioni dello Stato e delle aziende pubbliche a carattere nazionale che hanno riflessi sul territorio regionale e che siano in contrasto con le indicazioni dei piani territoriali regionali di cui all'art. 4, si applica il procedimento di cui all'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Gli atti di cui all'art. 4 - 1 comma, punto 3) - sono approvati dal Consiglio regionale.
I provvedimenti di approvazione dei piani sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, e ne è data altresì notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 6
Efficacia ed effetti dei piani territoriali regionali
Gli strumenti di pianificazione territoriale regionale entrano in vigore alla data della pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
I Comitati comprensoriali, le Comunità montane e i Comuni sono tenuti ad uniformare i rispettivi piani alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale regionale di cui all'art. 4 - 1 comma, punti 1), 2) e 3) - entro sei mesi dall'approvazione di questi ultimi.
In assenza di piani territoriali di coordinamento comprensoriale, i piani territoriali regionali di cui all'art. 4 possono indicare tra l'altro i piani territoriali stralcio che i Comitati comprensoriali e le Comunità montane denovo adottare nei termini stabiliti.
In attesa dell'adeguamento dei piani vigenti alle prescrizioni degli strumenti di cui al secondo comma e a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione dei piani territoriali regionali adottati, si applicano obbligatoriamente le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della presente legge.
All'atto delle approvazioni dei piani territoriali regionali di cui all'art. 4 - 1 comma, punti 1) e 2) - le previsioni e le prescrizioni in essi contenute che comportano vincoli di carattere generale o particolare, per i quali è obbligatoria la rappresentazione grafica adeguata, sono rese immediatamente impositive nei confronti di chiunque e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Nei casi previsti nei due commi precedenti, i privati e gli enti interessati dalle previsioni e destinazioni d' uso immediatamente vincolanti possono presentare le proprie osservazioni e proposte, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione dei piani, presso le sedi dei Comitati comprensoriali i quali, entro 30 giorni dalla suddetta scadenza, li rimettono con i propri pareri al Consiglio regionale che è tenuto a pronunciarsi e provvedere nel merito entro i successivi 90 giorni.

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