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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Titolo V
ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA
Art. 16
Programma di attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale
Per la realizzazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale il Comitato comprensoriale è tenuto a adottare un programma pluriennale di attuazione nel quale sono indicati gli interventi prioritari di interesse comprensoriale determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle fonti di finanziamento.
Tale programma di attuazione farà specifico riferimento agli interventi conseguenti all'attuazione delle scelte prioritarie previste dai programmi stralcio annuali del piano di sviluppo economico e sociale, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12.
Il programma di attuazione potrà articolarsi in piani di settore e progetti di intervento, in connessione con quanto previsto al comma precedente.
Sia il programma pluriennale che i piani di settore ed i progetti di intervento sono inviati ai Comuni perchè esprimano le loro osservazioni entro 30 giorni dal loro ricevimento.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente il Comitato comprensoriale adotta i predetti atti.
Per l'approvazione del programma di attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale si applicano le norme previste per l'approvazione dei programmi stralcio annuali di cui all'art. 17 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30 e dell'art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.
Art. 17
Attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale
I Comuni, singoli od associati, attuano il piano territoriale di coordinamento comprensoriale.
I Comuni possono affidare al Comprensorio l'elaborazione dei progetti necessari per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale.
Art. 18
Attuazione del piano regolatore generale
Il piano regolatore generale dei Comuni, obbligati a norma della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 2, si realizza sulla base del programma pluriennale di attuazione.
Comunque sono strumenti di attuazione del piano regolatore generale:
1) i piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
2) i piani per l'edilizia economica e popolare;
3) i piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi;
4) i piani particolareggiati di iniziativa privata;
5) i piani di recupero d' iniziativa pubblica e privata;
6) la concessione onerosa;
7) la concessione convenzionata;
8) la concessione gratuita.
Art. 19
Programma pluriennale di attuazione del Piano Regolatore Generale
Il piano regolatore generale dei Comuni non compresi nell'elenco di cui al 1 comma dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, viene attuato mediante il programma pluriennale di attuazione adottato dal Comune.
Tale programma pluriennale di attuazione è regolato dalle norme contenute nella suddetta legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, fatta eccezione per i termini di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge stessa che sono prorogati al 31 dicembre 1978 ed al settimo comma del medesimo articolo che è abrogato.
Dopo il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
" Le restanti aree sono assegnate, secondo criteri stabiliti dal consiglio comunale, in proprietà oppure, ove trattasi di aree per la realizzazione di impianti di carattere industriale, commerciale, artigianale o turistico, anche di diritto di superficie. Per tutte le aree di cui sopra dovranno essere previsti appositi bandi di pubblico concorso e le assegnazioni avranno luogo previa stipula di apposita convenzione ".
Nei Comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione per gli interventi di edilizia residenziale assistiti dal contributo o dal concorso dello Stato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, la concessione edilizia è rilasciata anche in pendenza dell'approvazione del programma stesso.
Art. 20
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica
L'adozione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica è obbligatoria:
a) nelle zone omogenee A, ove non sia previsto l'intervento di attuazione attraverso i piani per l'edilizia economica e popolare, o i piani di recupero di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno, qualora lo richiedano particolari caratteristiche del centro storico e specifiche esigenze di intervento;
b) nelle zone omogenee B, salvo che per le zone di degrado, ove sia previsto il piano di recupero di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno, per trasformazioni d' uso o ristrutturazione di complessi insediativi di notevoli dimensioni, da determinare in sede di previsioni del piano regolatore generale, rispetto al contesto in cui si devono inserire e comunque per interventi superiori a 30.000 mc e per le nuove costruzioni con un indice di utilizzazione fondiaria superiore ai 3 mcmq, ove non sia previsto dal piano regolatore generale quello di iniziativa privata;
c) nelle zone omogenee C e D, fatte salve le aree di cui agli artt. 38 - quarto comma e 39 - quarto comma della presente legge, ove non sia previsto l'intervento con i piani per l'edilizia economica e popolare, con i piani per gli insediamenti produttivi o con i piani particolareggiati di iniziativa privata.
Art. 21
Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato di iniziativa pubblica
Lo schema di massima e la relazione generale del piano particolareggiato, prima dell'adozione da parte del consiglio comunale, sono inviati agli organi di decentramento del Comune il cui territorio è interessato dal piano perchè esprimano il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
Il piano è quindi adottato e depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.
L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante avvisi affissi all'albo pretorio del Comune e pubblicati sulla stampa locale, e mediante comunicazione pubblicata sul Foglio Annunzi Legali della Provincia.
Chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla data dell'avvenuto deposito.
I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data dell'avvenuto deposito.
Trascorso detto termine, il Consiglio comunale esamina le eventuali osservazioni al piano, decide sulle medesime e approva il piano con deliberazione che diviene esecutiva ai sensi dell'art. 130 della Costituzione Sito esterno.
Con la stessa delibera vengono fissati i termini per l'attuazione del piano stesso in base a quelli previsti dal programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 19 della presente legge, ove esista tale programma. In carenza del programma, i termini di cui sopra non potranno essere superiori a dieci anni. Dovranno essere altresì indicati i termini entro i quali debbono essere ultimate le espropriazioni.
Nel caso in cui vengono presentate opposizioni, il piano viene trasmesso entro 60 giorni al Comitato comprensoriale per l'approvazione unitamente alla delibera contenente le decisioni sulle eventuali osservazioni e le controdeduzioni del Comune sulle opposizioni. L'ufficio di presidenza del Comprensorio approva il piano particolareggiato entro 45 giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere della Commissione consultiva comprensoriale.
Con la delibera di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati i termini di cui al quinto comma del presente articolo.
La delibera comunale o comprensoriale di approvazione deve essere pubblicata nel Comune interessato e notificata, nelle forme degli atti processuali civili, a ciascun proprietario compreso nel piano.
Giusta l'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, ai piani particolareggiati, già approvati alla data del 20 agosto 1978 e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i Comuni possono attribuire, con deliberazione consiliare, il valore di piani di recupero.
Art. 22
Attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica
Per l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica, nelle zone espressamente indicate nel piano regolatore generale, il Comune, mediante deliberazione consiliare, può autorizzare od invitare soggetti privati singoli o associati a predisporre dei progetti per la realizzazione degli interventi previsti dal piano stesso.
Il Comune fissa ai proprietari delle aree e degli immobili interessati un termine per la presentazione dei progetti per gli interventi previsti dal piano particolareggiato.
Tali progetti vengono approvati dal Consiglio comunale previa stipula di una convenzione con i proprietari o gli aventi titolo. Tale convenzione deve prevedere, tra l'altro, la cessione gratuita, entro determinati termini, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione, nonchè:
1) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione nonchè i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;
2) gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;
3) i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonchè delle opere di urbanizzazione;
4) le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonchè per l'inosservanza delle destinazioni d' uso fissate nel piano particolareggiato o nel progetto di intervento.
Decorso il termine fissato per la presentazione dei progetti, il Comune, fissato un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo, potrà procedere alla espropriazione.
Sulle aree ed immobili in tal modo esproriati il Comune potrà procedere direttamente all'esecuzione degli interventi previsti, ovvero cederli a soggetti privati interessati alla realizzazione degli interventi in base a regolari bandi di concorso.
In tali casi la convenzione da stipularsi dovrà contenere, oltre agli elementi di cui al secondo comma precedente, anche i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione o dei canoni di locazione ai sensi del successivo art. 32.
Il corrispettivo della cessione è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree e degli immobili nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate.
Art. 23
Piano per l'edilizia economica e popolare
I Comuni, non obbligati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, possono adottare un piano per l'edilizia economica e popolare nei modi previsti dalla presente legge. Il Consiglio regionale può altresì disporre, su proposta della Giunta e sentito il Comprensorio interessato, la formazione dei detti piani anche per Comuni non obbligati a norma della citata legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno.
Il piano per l'edilizia economica e popolare si applica di norma nelle zone destinate dal piano regolatore generale a edilizia residenziale, ivi compresi immobili o parti di immobili nelle zone edificate e nei centri storici.
Le varianti al piano per l'edilizia economica e popolare di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammissibili per l'inclusione di nuove zone residenziali già previste dal Piano Regolatore Generale e per modificazioni di minima entità legate alla funzionalità di attuazione e d' organizzazione urbanistica; altre varianti sono ammissibili soltanto in sede di variante generale al Piano Regolatore Generale.
Per la formazione del piano per l'edilizia economica e popolare, e delle sue varianti, si seguono le procedure di cui all'art. 21 della presente legge.
Il piano per l'edilizia economica e popolare dovrà contenere i criteri e le priorità per l'assegnazione delle aree ai diversi soggetti ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.
Per gli interventi di edilizia economica e popolare che consistano in restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici di cui all'art. 36 - punti A1, A2, A3 della presente legge, il Comune con deliberazione consiliare, prima di iniziare il procedimento di appropriazione, può invitare i proprietari degli immobili o di singoli alloggi, che risultano tali al momento della notifica del vincolo di piano, a realizzare direttamente le opere previste dal piano. In tal caso, il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, e l'area interessata è computata nella quota di cui all'undicemo comma dell'articolo stesso.
Giusta l'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, ai piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati alla data del 20 agosto 1978 e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i Comuni possono attribuire con deliberazione consiliare il valore di piani di recupero.
Art. 24
Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi
Il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligatorio nei casi previsti dal punto 10 - lett. c) e d) dell'art. 8 della presente legge.
Ai fini dell'applicazione della predetta legge n. 865, per insediamenti produttivi si intendono tra l'altro quelli destinati alle seguenti attività:
a) industriali, artigianali, direzionali;
b) turistiche, ivi comprese i campeggi, i villaggi turistici, gli insediamenti per vacanze e simili;
c) commerciali, di cui alle zone omogenee D descritte dall'art. 13 della presente legge;
d) di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi i caseifici, le cantine e gli allevamenti intensivi non collegati alla conduzione del fondo ed alle esigenze dell'azienda agricola;
e) di estrazione da cave e torbiere, fatte comunque salve le disposizioni di cui alla legge regionale 2 maggio 1978, n. 13;
g) di distribuzione del carburante.
Ai fini del calcolo delle quote di cui all'art. 27 - sesto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, vanno considerate tutte le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi è applicabile nell'ambito delle zonizzazioni del Piano Regolatore Generale, ivi comprese le zone edificate.
Nel caso delle zone edificate il Comune può procedere secondo quanto disposto dall'art. 23, penultimo comma, della presente legge. Le convenzioni relative devono prevedere i contenuti di cui all'articolo 29 della presente legge.
Per le aree assoggettate a piano per gli insediamenti produttivi da cedere in proprietà il Comune, anzichè procedere all'esproprio, può convenzionare con i proprietari l'utilizzo delle aree. Le convenzioni dovranno prevedere i contenuti di cui all'articolo 29 della presente legge.
Le procedure di formazione e di approvazione dei piani per insediamenti produttivi sono le stesse previste per i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui all'art. 23 della presente legge.
Art. 25
Piano particolareggiato di iniziativa privata
I piani particolareggiati di iniziativa privata sono obbligatori per i nuovi insediamenti residenziali e produttivi per i quali non siano già previsti piani particolareggiati di iniziativa pubblica, piani per l'edilizia economica e popolare e piani per gli insediamenti produttivi.
Secondo le previsioni dei programmi pluriennali di attuazione, il Comune invita o autorizza i proprietari compresi nei perimetri fissati a presentare il piano particolareggiato.
Entro il termine stabilito dal Comune all'atto dell'invito i proprietari o gli aventi titolo dovranno predisporre il progetto di piano particolareggiato nonchè lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune. Tale convenzione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 22, secondo comma.
Ove i proprietari non provvedano nei termini indicati, il Comune, fissato eventualmente un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo, può procedere all'interno di detti perimetri attraverso il piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
Il piano particolareggiato di iniziativa privata, prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, viene inviato agli organi di decentramento del Comune, il cui territorio è interessato dal piano, affinchè esprimano il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
Il piano particolareggiato di iniziativa privata diviene esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio comunale e la stipula delle relative convenzioni.
Art. 26
Piani di recupero
I piani di recupero di iniziativa pubblica e privata sono quelli regolati dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno.
Per quanto concerne le procedure non regolate dal detto titolo, si applicano i primi quattro commi dell'articolo 21 della presente legge.
Art. 27
Concessione a costruire
Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale, ivi comprese le aree del demanio pubblico, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, procedere all'esecuzione di piani particolareggiati di iniziativa privata ovvero procedere all' esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che comunque comporti una modificazione del territorio, ad eccezione delle normali operazioni colturali e a fini produttivi agricoli, deve chiedere concessione al sindaco. Tale concessione può essere:
a) onerosa;
b) convenzionata;
c) gratuita.
A tutti i tipi di concessione si applicano le norme di cui ai successivi commi del presente articolo.
Le determinazioni favorevoli o sfavorevoli ma motivate del sindaco sulle domande di concessione devono essere notificate all'interessato non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco, in una sola volta, ad integrazione dei progetti o degli impegni da porsi a carico del richiedente la concessione.
Il sindaco trasmette immediatamente la domanda di concessione alla Commissione consultiva agricola di cui all'art. 40 della presente legge, ai sovrintendenti ai beni ambientali e monumentali agli effetti della legge 1 giugno 1939 n. 1089 Sito esterno, al comandante dei vigili del fuoco nonchè all'ufficiale sanitario comunale nei casi in cui le norme e le leggi vigenti ne prescrivano il parere od il nulla - osta. Se entro 20 giorni dal ricevimento della predetta domanda i succitati organi ed uffici non inviano il loro parere al sindaco, il nulla - osta o parere si intende tacitamente concesso.
Il parere negativo o il negato nulla - osta da parte degli organi ed uffici estranei all'amministrazione comunale, citati nel precedente quinto comma, costituisce impedimento al rilascio della concessione richiesta.
Il sindaco decide sulla domanda sentita la commissione edilizia di cui al successivo articolo 60 e, nel caso di beni soggetti alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 Sito esterno, la commissione integrata prevista dall'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1978, n. 26. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della concessione deve precisare i motivi del diniego.
Scaduti i termini senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato, salvo comunque il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno, può avanzare, entro 20 giorni da detta scadenza, istanza al presidente del Comprensorio contro il silenzio - rifiuto; nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il presidente del Comprensorio invita il sindaco a pronunciarsi entro i successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il presidente del Comprensorio procede con proprio decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina del commissario ad acta per il pronunciamento motivato - entro trenta giorni - sulla domanda.
Entro 15 giorni dall'avvenuto rilascio della concessione ne viene data notizia al pubblico mediante affissione per 15 giorni all'albo pretorio, con la specificazione del titolare della concessione e della località nella quale deve effettuarsi l'intervento. La concessione deve essere ritirata nei successivi 60 giorni, pena la sua decadenza. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.
Qualsiasi cittadino può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione e dei relativi atti di progetto e convenzionali e presentare esposto, non oltre 12 mesi dalla pubblicazione del rilascio della concessione, al presidente del Comprensorio contro il rilascio della concessione stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge e dei piani urbanistici.
Per gli immobili di priorità dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.
Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile ai sensi dell'art. 50 della presente legge, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato con provvedimento motivato solo per il sopravvenire di fatti estranei alla volontà del concessionario durante l'esecuzione dei lavori. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico - costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta a ottenere una nuova concessione; nel caso di mancata ultimazione entro il termine, la nuova concessione concerne la parte non ultimata.
La concessione decade se entro l'anno non sono stati eseguiti i lavori fino alla costruzione del solaio sul piano terra o di altre opere, indicate nella concessione, per costruzioni di particolari caratteristiche.
Il titolare della concessione deve notificare al Comune, con lettera raccomandata, l'inizio delle operazioni di organizzazione del cantiere.
Qualora i lavori non siano iniziati entro la data stabilita, la concessione decade e il sindaco potrà procedere al rilascio di nuova concessione in conformità alle previsioni urbanistiche e al programma pluriennale di attuazione in vigore all'atto del rilascio e previo pagamento di eventuali maggiori oneri connessi alla concessione stessa.
Art. 28
Concessioni onerose
Nei casi in cui il proprietario, nei limiti della presente legge, non abbia optato per l'ipotesi di cui all'art. 7 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione o ad un atto unilaterale d' obbligo da parte del richiedente la concessione che deve prevedere, fra l'altro:
1) la quota di contributo commisurata al costo di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno;
2) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in proporzione al volume e alla superficie edificabile, determinati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno e ai sensi dell'articolo 31 della presente legge, ovvero, qualora dette spese vengano coperte tutte o in parte attraverso la diretta esecuzione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonchè i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;
3) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d' uso;
4) l'obbligo di mantenere la destinazione d' uso, nel rispetto delle norme del piano regolatore in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno;
5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione o nell'atto unilaterale d' obbligo.
Art. 29
Concessioni convenzionate
Nei casi di cui agli artt. 7 e 9 - punto b) della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno e nei casi previsti dalla presente legge, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione o ad un atto unilaterale d' obbligo da parte del richiedente la concessione, che deve prevedere tra l'altro:
1) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in proporzione al volume o alla superficie edificabile, determinati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno e ai sensi dell'art. 31 della presente legge, ovvero qualora dette spese vengano coperte tutte o in parte attraverso la diretta esecuzione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonchè i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;
2) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d' uso;
3) l'obbligo a rispettare le destinazioni d' uso previste dalla convenzione;
4) i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi o delle altre opere edilizie realizzate, ai sensi dell'art. 32 della presente legge;
5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.
Art. 30
Concessioni gratuite
Nei casi di cui allhart. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, la concessione è comunque subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impiego dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione, eccetto che nei casi di cui alla lett. a) del citato art. 9, fatti salvi comunque i regolamenti comunali, nonchè alla stipula di una convenzione o ad un atto unilaterale d' obbligo che deve prevedere tra l'altro:
1) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d' uso;
2) l'obbligo a rispettare le destinazioni d' uso previste dalla convenzione nei casi di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno, comunque nel rispetto di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 10 della citata legge;
3) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.
Art. 31
Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
Sono opere di urbanizzazione primaria, ai fini dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno, le opere sottoelencate per la parte posta al diretto servizio dell'insediamento:
a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
b) le fognature e gli impianti di depurazione;
c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
e) la pubblica illuminazione;
f) il verde attrezzato.
Sono altresì opere di urbanizzazione primaria gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto servizio dell'insediamento.
Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno:
a) gli asili nido e le scuole materne;
b) le scuole d' obbligo;
c) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
d) i centri civili e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
e) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
f) i parcheggi pubblici.
Sono opere di urbanizzazione generale gli allacciamenti ai pubblici servizi e le infrastrutture indotte a carattere generale.
Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con deliberazione comunale secondo le tabelle parametriche definite dalla Regione in base all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai concessionari.
Le tabelle parametriche e di incidenza sono aggiornate ogni due anni dal Comitato comprensoriale, secondo i criteri indicati dalla Regione.
Le classi dei Comuni sono stabilite dalla Regione in relazione:
a) alla popolazione e all'andamento demografico;
b) all'ampiezza del territorio e alla sua densità territoriale;
c) alla distribuzione della popolazione sul territorio;
d) alle caratteristiche socio - economiche e territoriali del comprensorio;
e) alle caratteristiche geografiche e socio - economiche delle loro zone territoriali;
f) all'andamento dell'attività edilizia;
g) alle destinazioni di zone previste negli strumenti urbanistici;
h) agli standards urbanistici di cui all'art. 46 della presente legge.
Tale classificazione è aggiornata dalla Regione ogni quattro anni.
Nei piani particolareggiati relativi a zone turisticoresidenziali le aree per le urbanizzazioni secondarie possono essere cedute ovvero può essere disposto il pagamento del relativo onere finanziario.
Gli oneri di urbanizzazione di cui al quinto comma del presente articolo sono fissati dalla Regione per abitante convenzionale (25 mq di superficie utile per la residenza permanente e 15 mq di superficie utile per la residenza turistica) o per unità produttiva, sulla base d' insediamenti tipo, che per la residenza, nel caso degli oneri di urbanizzazione secondaria, deve essere riferito ad un insediamento di almeno 5000 abitanti.
Art. 32
Criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi
Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, la convenzione tipo regionale, alla quale dovranno uniformarsi quelle comunali nei casi previsti dalla presente legge e dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno, dovrà prevedere tra l'altro:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonchè delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione del canone di locazione in misura non superiore al 3% del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione, non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
I prezzi di cessione ed i canoni di locazione, determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma del presente articolo, sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

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