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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Titolo VI
DISCIPLINA EDIFICATORIA DELLE ZONE
Art. 33
Zone di tutela
Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale e il piano regolatore generale individuano le zone di tutela e dettano la relativa normativa. Sono zone di tutela:
a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che presentino caratteristiche geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti anche in funzione combinata della pendenza della quota, o della natura del suolo;
b) le golene recenti ed antiche dei corsi d' acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonchè le aree ad esse adiacenti per una profondità adeguata;
c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;
d) le aree umide, deltizie e vallive;
e) le aree boschive o destinate al rimboschimento;
f) le aree d' interesse storico - ambientale ed archeologico;
g) le aree regolate dalla legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2, sulla flora.
In tali zone sono vietate nuove costruzioni e sono ammesse solo le opere di urbanizzazione primaria ed i servizi tecnologici strettamente funzionali alla destinazione d' uso delle aree, nonchè attrezzature al servizio della pesca.
Sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle di cui al comma precedente, nelle aree comprese fra gli argini maestri e il corso d' acqua dei fiumi e nelle isole fluviali nonchè per una fascia di profondità di almeno:
a) mt. 50 dal limite demaniale dei fiumi, torrenti e canali compresi nel territorio delle comunità montane;
b) mt. 100 dal limite demaniale dei laghi nonchè nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi e loro golene, torrenti e canali;
c) mt. 50 dalle sponde dei canali navigabili.
I vincoli di cui al comma precedente valgono per tutto il territorio regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'adozione del piano stralcio comprensoriale di cui all'ottavo comma successivo. Con lo stesso piano stralcio il Comprensorio può proporre alla Regione la esclusione dei fiumi, canali e torrenti o di loro parti da tale vincolo.
Sono comunque escluse dal vincolo le aree comprese nel territorio urbanizzato, delimitato con delibera consiliare ai sensi dell'art. 13 - punto 3 della presente legge, e le lottizzazioni convenzionate ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni, per le sole parti già completamente urbanizzate, ed i piani di edilizia economica e popolare approvati ma limitatamente al programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni. Sono altresì escluse dal vincolo le lottizzazioni già convenzionate comprese nei programmi pluriennali di attuazione approvati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2.
Restano in vigore altresì le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti per le zone omogenee B, per le parti non comprese nel territorio urbanizzato di cui sopra, limitatamente agli interventi per attrezzature scolastiche, fino alla scuola dell'obbligo, per verde ed impianti sportivi pubblici.
Il piano stralcio comprensoriale può escludere da tali vincoli, quando non comportino pregiudizio per l'ambiente, le aree inserite negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e definite zone territoriali omogenee B, C, D, E, F, e G, secondo i successivi artt. 37, 38, 39, 40 e 41.
La formazione di tale piano stralcio comprensoriale può non prevedere la fase relativa al progetto preliminare di cui ai primi sei commi dell'art. 9 della presente legge.
Qualora il Comitato comprensoriale non abbia provveduto all'adozione del piano stralcio decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, in deroga al precedente art. 5, alla formazione di un progetto di piano territoriale avente valore di piano stralcio comprensoriale. Tale progetto viene sottoposto al parere del comitato consultivo regionale a sezioni riunite e della competente commissione consiliare, dopo di che la Giunta regionale approva il progetto definitivo.
Sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle previste dal presente articolo, per il Po e le coste marine, per una fascia di profondità di almeno:
1) per il fiume Po, mt. 300 dal piede esterno degli argini maestri e mt. 100 dal limite esterno della zona golenale;
2) per le coste marine, mt. 300 dal limite demaniale della spiaggia.
In caso di non certezza di tali limiti, vi provvede la Regione con delimitazione grafica su apposita cartografia.
Sono comunque fatte salve, per tali zone, le norme relative alle zone portuali di cui alla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19.
I vincoli di cui all'undicesimo comma, fatte salve le aree di cui ai precedenti quinto e sesto comma del presente articolo, valgono dall'entrata in vigore della presente legge fino all'approvazione di un piano stralcio regionale da formare, adottare ed approvare con le procedure previste nel precedente decimo comma. Tale piano stralcio regionale dovrà essere approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il piano stralcio regionale, valutando eventuali proposte dei Comitati comprensoriali inviate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può escludere da tali vincoli le aree di cui all'ottavo comma del presente articolo.
La profondità delle fasce previste per i fiumi, torrenti, canali e laghi può essere aumentata in sede di formazione dei suddetti piani stralcio comprensoriali o regionali ed in sede di piani territoriali regionali e comprensoriali.
Per le aree e per le costruzioni escluse dal vincolo in sede di piano stralcio comprensoriale o regionale, valgono le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
Per tali aree e costruzioni in sede di revisione di tali strumenti, da effettuarsi nei tempi di cui all'articolo 61 della presente legge, va prevista un' apposita normativa che tenga conto delle particolari caratteristiche di dette fasce.
In sede di revisione del piano regolatore generale, nella fascia dei 300 metri dal limite demaniale della spiaggia possono essere previsti servizi ed esercizi pubblici funzionali all'attività turistica con esclusione delle attività ricettive.
Per quanto riguarda le spiagge il piano regolatore generale va attuato attraverso un piano dell'arenile, sotto forma di piano particolareggiato di iniziativa pubblica, che regolamenti le costruzioni esistenti, la dotazione di aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica.
L'installazione di nuovi campeggi, parcheggi per roulottes e per case mobili e simili è consentita solo sulle aree destinate a tale scopo nei Piani Regolatori Generali.
Per tali previsioni il Comune può applicare l'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno. Per le zone destinate a campeggio va rispettato il rapporto fissato dalla normativa regionale in materia.
Nelle fasce di cui al presente articolo, l'installazione di campeggi può essere prevista nei nuovi Piani Regolatori Generali con la dotazione dei servizi igienici prescritti da norme regionali vigenti in materia.
L'apertura di nuovi scarichi liquidi e solidi è subordinata all'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno, ed è altresì subordinata alla presentazione di una documentazione che garantisca l'assenza di pericolo per l'inquinamento delle acque superficiali e profonde e dell'atmosfera, tenendo conto anche dei nuclei residenziali e produttivi esistenti e previsti e della direzione dei venti dominanti.
Art. 34
Vincolo idrogeologico
Alla materia relativa ai vincoli idrogeologici, salvo le modifiche contenute nei commi seguenti del presente articolo, sono applicate le disposizioni contenute nel titolo I del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nel relativo regolamento di esecuzione approvato con RD 16 maggio 1926, n. 1126, intendendosi sostituite le amministrazioni centrali dello Stato con la Regione nonchè gli organi ed enti periferici di cui all'art. 18 del precitato RD 30 dicembre 1923, n. 3267, con il Comitato comprensoriale di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12, salvo quanto disposto nel successivo comma.
Il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 7 e 9 - ultimo comma - del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, è attribuito al Comitato comprensoriale. Sono pure sottoposte al medesimo comitato anche i movimenti di terreni di cui al RD 20 maggio 1926 n. 1154 con le stesse condizioni e modalità previste negli artt. 7 e 8 del RD 30 dicembre 1923 n. 3267.
Il vincolo idrogeologico e la relativa normativa sono disposti con il piano di coordinamento comprensoriale;
in caso di dissesti previsti o in atto, si seguono le prescrizioni particolari vigenti per le aree di sistemazione idrogeologica e di bonifica integrale e montana ai sensi del RD 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico, gli enti e i privati che intendono realizzare le opere di cui all'art. 7 e successivi del capo I del RD 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dovranno avanzare istanza d' autorizzazione al Comitato comprensoriale.
L'autorizzazione viene rilasciata o negata previo parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, il quale deve indicare al Comitato comprensoriale le prescrizioni a cui assoggettare le autorizzazioni.
Fino all'entrata in vigore e alla completa operatività della legge regionale concernente la organizzazione degli uffici regionali, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dal citato RD 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni nonchè dal relativo regolamento di esecuzione.
Successivamente, dette funzioni verranno assunte dai Comitati comprensoriali.
Art. 35
Obiettivi e criteri generali per l'intervento nel territorio urbanizzato
Il Piano Regolatore Generale promuove nel quadro del controllo pubblico il recupero, la valorizzazione e l'integrazione nel contesto territoriale del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.
Sulla base del piano dei servizi di cui all'art. 13 - punto 5) della presente legge, il Piano Regolatore Generale nelle zone omogenee A di cui al predetto articolo individua gli edifici che sono riconosciuti idonei, con scelta motivata, nonchè le aree libere per il soddisfacimento degli standars di cui al successivo art. 46 - primo comma. Vanno destinati a vincoli di inedificabilità le aree e gli spazi storicamente liberi, in quanto spazi di uso urbano e collettivo, nonchè quelli di pertinenza dei complessi insediativi pubblici e privati. Le restanti aree e spazi liberi non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra possono essere destinate a servizi pubblici e, quando siano stati soddisfatti gli standards di cui al seguente art. 46, ad edilizia economica e popolare.
Nelle zone omogenee B di cui all'art. 13 della presente legge, le aree libere e gli edifici di cui al comma precedente sono destinati agli usi di cui al successivo art. 46 - primo comma fino al soddisfacimento degli standards ivi previsti e le residue aree sono destinate in via prioritaria alle attrezzature di cui alle zone omogenee F dell'art. 13 della presente legge.
In caso di comprovata inesistenza di aree libere e di edifici idonei per soddisfare il fabbisogno di servizi sociali e di attrezzature pubbliche di cui ai commi precedenti, dette aree ed edifici sono reperiti esternamente alle zone omogenee A e B nella fascia più prossima ed accessibile.
Per l'intera zona omogenea A il Piano Regolatore Generale deve dettare la disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della presente legge, che costituisce parte integrante del piano. Ciò, al fine di indicare le modalità dell'intervento e le destinazioni d' uso delle unità di intervento atte al recupero del tessuto urbanistico e delle tipologie edilizie, perseguendo l'obiettivo del mantenimento delle destinazioni d' uso esistenti o compatibili, in particolare quelle residenziali, artigianali e di commercio al minuto, nonchè del recupero di quelle residenziali.
Tale disciplina dovrà altresì individuare le zone, esattamente delimitate, all'interno delle quali gli interventi sono subordinati all'adozione dei piani per l'edilizia economica e popolare, dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica, nonchè dei piani di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno.
Per le zone omogenee B, il Piano Regolatore Generale deve prevedere una capacità insediativa teorica non superiore a quella esistente; la capacità insediativa esistente può essere superata solo qualora siano soddisfatti gli standards di cui al primo comma dell'art. 46 della presente legge in relazione agli abitanti esistenti e previsti per le stesse zone.
Nelle zone omogenee A, nelle aree comprese nel programma pluriennale di attuazione del Piano Regolatore Generale sottoposte a piani particolareggiati di iniziativa pubblica, in attesa dell'adozione dei medesimi, sono ammessi interventi diretti attraverso concessione su singole unità d' intervento, secondo la disciplina particolareggiata del Piano Regolatore Generale, ad eccezione degli interventi di cui al punto A4 del seguente articolo 36. Nelle zone sottoposte a piano per l'edilizia economica e popolare, in attesa della loro adozione, sono ammessi gli interventi di cui al successivo art. 42.
Nelle zone omogenee A per le aree non comprese nel programma pluriennale di attuazione, in attesa dei piani particolareggiati, sono ammessi solo gli interventi di cui all'art. 9 - lett. b), c), d), e), f), g) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Nelle parti della zona A non comprese nei piani particolareggiati di iniziativa pubblica e comprese nel programma pluriennale di attuazione, si attuano interventi diretti attraverso concessione su singole unità di intervento secondo la disciplina particolareggiata del Piano Regolatore Generale.
Nelle zone omogenee B gli interventi sono disciplinati nel modo seguente:
a) nelle aree comprese nel programma pluriennale e soggette a piani particolareggiati pubblici e privati sono ammesse, in attesa dell'adozione di tali piani, le opere di cui all'art. 9 - lett. b), c), d), e), f), g) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno;
b) nelle altre aree comprese nel programma pluriennale sono ammessi interventi diretti attraverso concessione.
Nelle zone omogenee A e B le aree e gli immobili sedi di attività produttive industriali non destinate dal Piano Regolatore Generale agli usi di cui all'art. 46 e alle finalità di cui alle zone omogenee F dell'art. 13 della presente legge o ad interventi di edilizia economica e popolare, vanno ridestinati ad usi produttivi artigianali e industriali purchè non insalubri o nocivi.
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dal Comitato comprensoriale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
Nel caso di trasferimento di attività industriali dalle zone edificate ad altre zone o altri comuni, vanno convenzionati, tra il Comune e le aziende interessate, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative gli aspetti relativi al loro trasferimento. Tali convenzioni vanno approvate dal consiglio comunale.
Di norma, vanno conservate nella loro destinazione d' uso le case di vacanza, le colonie e le altre strutture ricettive di carattere sociale con le relative aree di pertinenza, salvo una loro destinazione a servizi pubblici.
Art. 36
Zone culturali ambientali Zone territoriali omogenee A
Sono considerate zone omogenee A le parti del territorio di cui all'art. 13, quarto comma, zona A, della presente legge. Vanno comunque compresi nelle zone culturali ambientali:
1) gli insediamenti storici uniti senza soluzione di continuità con l'espansione urbana; essi riguardano, oltre al nucleo originario, gli organici ampliamenti ad esso storicamente connessi anche se non contigui;
2) gli insediamenti storici isolati ovvero iscritti in perimetri murati o comunque definiti.
La disciplina particolareggiata del Piano Regolatore Generale per le zone omogenee A è articolata per " unità minime di intervento " per le quali va rilasciata un' unica concessione; tali unità minime possono comprendere, in ragione della complessità tipologica, una o più particelle edilizie. I piani particolareggiati di attuazione del Piano Regolatore Generale recepiscono e specificano tale disciplina particolareggiata.
Per ogni unità di intervento va prevista la destinazione d' uso tenendo conto del piano dei servizi di cui all'art. 13 - punto 5 della presente legge e del piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno. Le destinazioni d' uso compatibili possono essere specificate per il piano - terra e gli altri piani, compresi nell'unità di intervento.
Ogni particella edilizia comprendente edifici e aree scoperte di pertinenza viene individuata attraverso una classificazione tipologica secondo le seguenti categorie di intervento: A1) Restauro scientifico.
Gli interventi di restauro scientifico riguardano le particelle edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici, ivi compresi gli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 Sito esterno. Il tipo di intervento prevede:
a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:
- il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
- il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
- la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
- la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo organizzativo originale;
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, tra gli altri le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili e senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c) la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienicosanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardano le particelle edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perchè significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche.
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d' uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l' inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purchè non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale.
L'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;
c) il ripristino tipologico e rinnovo riguarda le particelle edilizie fatiscenti o parzialmente demolite che non rientrano nei tipi di intervento A1 e di cui sia possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico.
Tale ripristino tipologico e rinnovo si attua mediante:
- interventi atti a ripristinare i collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
- interventi atti a ripristinare e mantenere la forma, la dimensione ed i rapporti preesistenti fra unità edilizia ed aree scoperte quali corti, chiostri;
- interventi atti a ripristinare tutti gli elementi organici al tipo edilizio preventivamente definito quali partitura delle finestre, tipo di copertura, posizione dei muri portanti interni, particolari elementi di finitura;
d) la demolizione senza ricostruzione degli elementi estranei quali le superfetazioni ed i corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento storico la cui demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde pubblico di cui al piano dei servizi previsto al punto 5) dell'art. 13 della presente legge;
e) la demolizione e l'esecuzione di opere esterne atte a valorizzare la organizzazione morfologica e distributiva delle particelle edilizie nel loro insieme nonchè delle aree destinate a verde pubblico.
Gli interventi riguardano le particelle edilizie che, pur non presentando particolari caratteristiche storico - ambientali, sono compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e di impianti.
Il tipo di intervento prevede:
- il ripristino o la sostituzione attraverso interventi atti a riordinare i collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonchè i servizi;
- l'inserimento di nuovi elementi ed impianti prevedendo la quota di parcheggi fissata dall'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno.
Tali interventi riguardano le particelle edilizie incongrue all'organizzazione morfologica e tipologica del tessuto urbanistico.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanisticoedilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale non storica.
Il tipo di intervento prevede:
- la demolizione e la ricostruzione sulla base di parametri ricavati dall'organizzazione morfologica e tipologica originaria degli isolati con una densità fondiaria non superiore a 5 mc / mq e comunque non superiore al volume preesistente nel caso esso sia inferiore ai predetti 5 mc / mq.
Il tipo di intervento, se limitato ad un singolo edificio, deve prevedere, oltre al rispetto dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 Sito esterno, la cessione gratuita di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq 3 per ogni 30 mq di superficie utile all'atto della concessione.
In sede di piano particolareggiato di iniziativa pubblica, non limitato ad un singolo edificio, il volume ricostruibile complessivo non può essere superiore alla somma dei volumi calcolati, per le singole particelle edilizie, in base al terzo comma del presente punto;
tale volume può essere diversamente distribuito all'interno dell'area di cui al piano particolareggiato nel rispetto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 22.
I medesimi criteri si applicano agli interventi per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno, sulle aree libere di cui al secondo comma del precedente articolo 35 nel caso in cui non si applichi il ripristino tipologico e rinnovo di cui al punto A2), lettera c), del presente articolo.
Le norme del presente articolo costituiscono i criteri metodologici di cui all'articolo 2 - comma 1 della legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2.
La Regione potrà integrare i suddetti criteri con gli atti normativi di cui al precedente articolo 4, punto 3, della presente legge.
Art. 37
Zone edificate a prevalente destinazione residenziale Zone territoriali omogenee B
Sono zone territoriali omogenee B le parti del territorio di cui all'art. 13, zona B.
Nelle zone territoriali omogenee B il piano regolatore generale:
a) classifica le aree secondo la specifica destinazione d' uso stabilendo i limiti massimi di altezza, distanza, densità raggiungibili;
b) individua le aree destinate a verde pubblico e le aree e gli edifici da destinare a servizi pubblici o ad attrezzature generali;
c) individua i perimetri all'interno dei quali gli interventi edilizi sono subordinati all'adozione di un piano particolareggiato;
d) individua le aree da sottoporre al piano per l'edilizia economica e popolare;
e) individua le zone di degrado di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, da sottoporre a piano di recupero.
Il Piano Regolatore Generale per le zone omogenee B prevede inoltre:
- indici fondiari minimi sui lotti liberi non inferiori a 1,5 mc / mg o a 0,5 mq / mq;
- standards di parcheggio pubblico per ogni intervento di nuova edificazione non inferiori a 5 mq / ab, e da cedersi sul fronte strada gratuitamente all'atto del rilascio della concessione;
- la dotazione minima di autorimesse ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno, da prevedersi anche per gli interventi di ristrutturazione:
- la dotazione di verde per unità di superficie;
- la determinazione della percentuale di spazi scoperti permeabili sui lotti, in misura non inferiore al 30%;
- criteri normativi per la destinazione d' uso dei piani terra, sia per nuovi edifici residenziali che per ristrutturazioni, anche sulla base del piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva.
Nelle zone B gli interventi sono regolati secondo quanto previsto dai punti A2, A3, A4 dell'articolo 36 della presente legge; quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 43.
Art. 38
Zone per nuovi insediamenti residenziali Zone territoriali omogenee C
Tali zone vanno dimensionate in rapporto alla quota di fabbisogno complessivo depurata di quella soddisfatta dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente o di nuove costruzioni previste nelle zone edificate.
Tali zone devono essere individuate prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati che siano incolte o di modesto valore agricolo o non più recuperabili agli usi agricoli.
All'interno di tali zone, con particolari normative i Comuni possono consentire l'edificazione mediante concessione di cui all'art. 27 della presente legge per aree inedificate di modeste dimensioni, semprechè dette zone territoriali omogenee C siano immediatamente limitrofe ai centri abitati, direttamente servite dalla rete infrastrutturale esistente e nelle quali siano stati preventivamente individuati gli spazi per il soddisfacimento degli standards di cui al primo comma dell'art. 46 della presente legge.
Le aree di cui al comma precedente potranno incidere sulle previsioni di nuovi insediamenti residenziali per un massimo del 30% in termini volumetrici.
Per tutte le altre aree comprese nelle zone territoriali omogenee C, la utilizzazione a scopo edificatorio può avvenire solo mediante piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata o piani per l'edilizia economica e popolare. In assenza di tali piani è escluso il rilascio di concessioni.
In tali zone, l'indice territoriale previsto dal piano regolatore generale non dovrà essere inferiore a 0,75 mc / mq o a 0,25 mq / mq nè superiore a 3 mc / mq o a 1 mq / mq.
Art. 39
Zone destinate ad insediamenti produttivi Zone territoriali omogenee D
Sono zone territoriali omogenee D le parti del territorio di cui all'articolo 13, zona D.
Il Piano Regolatore Generale nelle zone territoriali omogenee D recepisce e specifica le indicazioni di cui al punti 8), 9) nonchè 10) - lett. c) e d) del precedente articolo 8.
Il Piano Regolatore Generale definisce inoltre, sulla base dei criteri di cui al punto 11) del sopra citato art. 8:
a) gli insediamenti artigianali, industriali, commerciali e turistici esistenti, di cui si intende conservare la destinazione d' uso;
b) le nuove zone produttive artigianali nonchè quelle commerciali e turistiche.
Il Piano Regolatore Generale con particolare normativa può consentire la edificazione mediante concessione di cui all'art. 27 della presente legge nelle zone di cui al punto a) del comma precedente e nelle aree inedificate di modeste dimensioni, limitrofe a tali insediamenti esistenti, per le quali siano stati preventivamente individuati gli spazi per il soddisfacimento degli standards di cui all'art. 46 della presente legge.
Per le altre zone il Piano Regolatore Generale si attua attraverso il piano per le aree destinate agli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, o piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata.
Art. 40
Zone agricole Zone territoriali omogenee E
Sono zone territoriali omogenee E, zone agricole, le parti del territorio di cui all'articolo 13, zona E.
In tutte le zone agricole il Piano Regolatore Generale opera nel rispetto delle scelte programmatiche comprensoriali contenute nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale e nel piano di sviluppo agricolo, disciplina gli interventi ai fini del recupero e dello sviluppo del patrimonio produttivo agricolo, tutelando le unità produttive e favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme associative e cooperative.
In assenza di tali strumenti il Piano Regolatore Generale persegue direttamente i medesimi obiettivi di cui al comma quarto dell'art. 8, punto 5), lettere a), b), c) della presente legge.
Le nuove costruzioni residenziali non al diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei loro familiari sono incompatibili con le destinazioni d' uso delle zone agricole.
Le nuove costruzioni residenziali si intendono come funzionali alla produzione agricola quando sono realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali:
a) del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario che dedica all'attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno la metà del proprio reddito di lavoro, ridotti rispettivamente al 30% nel caso dei Comuni compresi nel territorio delle Comunità montane;
b) dei seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18:
- proprietari concedenti in quanto richiedenti la concessione in funzione delle esigenze dell'azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro familiari;
- proprietari conduttori in economia e dei loro familiari;
- affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla legge 11 febbraio 1971 n. 11 Sito esterno ed alla legge 15 settembre 1964 n. 756 Sito esterno;
- cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate assimilabili.
Gli interventi nelle zone agricole si attuano attraverso i seguenti strumenti:
a) piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, previsti dai piani quinquennali di sviluppo agricolo;
b) piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 24, lettera d) della presente legge;
c) concessione gratuita in conformità alle norme del piano regolatore generale nei soli casi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno;
d) concessione onerosa in conformità alle norme del Piano Regolatore Generale, in tutti gli altri casi previsti dalle presenti norme e non ricompresi nella concessione gratuita;
e) piani di sviluppo aziendali ed interaziendali di iniziativa privata, proposti dai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 5 maggio 1977 n. 18 che stabiliscono, in funzione delle reali necessità produttive delle aziende, la qualità e la quantità degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo.
I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali sono redatti in conformità alle modalità previste per la formazione dei piani di sviluppo di cui alla legge regionale 5 maggio 1977, n. 18.
Il piano va corredato dagli elementi previsti dall'art. 21 della stessa legge regionale n. 18 e dagli elaborati richiesti dalle norme di Piano Regolatore Generale. Il piano può essere approvato indipendentemente dal conseguimento dei redditi di riferimento di cui alla citata legge regionale 5 maggio 1977, n. 18.
In sede di piano di sviluppo aziendale ed interaziendale, nell'ambito degli obiettivi produttivi stabiliti dal piano, possono essere superati i limiti fissati dalle norme urbanistiche del Piano Regolatore Generale; in tali casi, il piano di sviluppo aziendale è obbligatorio.
Gli interventi edilizi previsti dal piano di sviluppo aziendale ed interaziendale dopo l'approvazione del piano stesso, sono comunque sottoposti alla procedura della concessione.
Le concessioni rilasciate in zona agricola saranno in ogni caso assoggettate ad atto d' obbligo unilaterale per quanto attiene la destinazione d' uso nei limiti indicati all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
In sede di formazione del Piano Regolatore Generale il Comune effettua il censimento degli insediamenti e degli edifici presenti nelle zone agricole, classificando e normando, attraverso tale censimento, gli edifici che presentano le caratteristiche di bene culturale ed individuando gli edifici esistenti non destinati o non destinabili all'attività agricola, definendone in tal caso le specifiche normative e destinazioni d' uso.
Per valutare la conformità degli interventi di cui ai punti precedenti del presente articolo, il sindaco si avvale della commissione consultiva agricola all'uopo costituita con delibera del Consiglio comunale. Tale commissione è composta almeno da 9 membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, sindacali e cooperative del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale. La commissione è presieduta dal sindaco o da un suo delegato.
Art. 41
Attrezzature pubbliche e servizi sociali Zone territoriali omogenee F e G
Sono zone territoriali omogenee F e G le parti del territorio di cui all'art. 13, zone F e G.
Il Piano Regolatore Generale recepisce e specifica le previsioni del piano territoriale di coordinamento per le zone territoriali omogenee F di interesse nazionale, regionale e comprensoriale, nonchè individua le aree per attrezzature urbane e territoriali di uso pubblico e per servizi pubblici tecnologici e amministrativi di livello comunale, ivi compresi quelli destinati a fiere e spettacoli ambulanti.
Su tali aree, in attesa della loro utilizzazione pubblica, il Piano Regolatore Generale disciplina mediante convenzionamento i casi di possibile uso del suolo, con l'esclusione di quello edificatorio.
Il Piano Regolatore Generale individua altresì, come zone territoriali omogenee G, le aree di cui al punto 5) dell'articolo 13 della presente legge.
Art. 42
Manutenzione ordinaria
Ferme restando le eventuali disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali:
1) pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti;
2) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;
3) rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;
4) riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex - novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
5) tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;
6) riparazione di infissi interni, grondaie e canne fumarie;
7) riparazione di pavimenti interni.
Art. 43
Manutenzione straordinaria
Fatte salve le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 42, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d' uso.
In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci, di recinzioni, di manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazione dei tipi dei materiali esistenti, delle tinte, nonchè il rifacimento comportante anche rifacimento ex - novo di locali per servizi igienici e tecnologici.
La manutenzione straordinaria non è ammessa nei casi di restauro scientifico di cui al precedente articolo 36 - punto A1, nonchè di restauro e risanamento conservativo di cui al medesimo art. 36 - punto A2.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente s' intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.
Art. 44
Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente
Il Piano Regolatore Generale specifica le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature.
Le zone sono individuate per i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale con deliberazione del Consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno.
Nell'ambito delle zone possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al precedente articolo 26.
Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Qualora tali strumenti subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di questo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni di uso residenziali.
Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d' uso residenziali, purchè siano disciplinati da convenzioni o da atto d' obbligo unilaterale, trascritto a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.
Art. 45
Aree per la viabilità e la rete ferroviaria
Il Piano Regolatore Generale recepisce e specifica le aree destinate alla viabilità e alla rete ferroviaria secondo quanto previsto dall'articolo 8 - punto 7) della presente legge, oltre alla viabilità di esclusivo interesse comunale.
Il Comprensorio, in sede di piano territoriale di coordinamento, provvede alla classificazione funzionale delle strade e detta norme per la regolamentazione dei relativi accessi all'esterno dei centri abitati.
Le distanze tra tali accessi non possono essere inferiori per le strade statali a ml 300 e, per le provinciali, a ml 200.
Le zone di rispetto stradale dovranno avere una profondità almeno pari a quella stabilita dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404. Tale profondità si applica anche alle ferrovie nella misura minima di mt 30, misurati dal ciglio o dal piede della scarpata, fermi restando i divieti di cui all'art. 235 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale, fatte salve le distanze minime di legge, detta norme relative alle zone di rispetto stradale di cui ai commi precedenti e alle installazioni pubblicitarie.
Le zone di rispetto sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura.
Nelle zone di rispetto stradale, sulla base di una quantificazione del fabbisogno di impianti per la distribuzione del carburante fatta a livello di comprensorio, il Piano Regolatore Generale potrà consentire a titolo precario la costruzione di detti impianti.
Il Piano Regolatore Generale detta norme specifiche per le costruzioni esistenti in dette zone ai fini della loro ristrutturazione concedendo anche una quota di ampliamento da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale e ferroviario.
Art. 46
Standards urbanistici
Nei Piani Regolatori Generali deve essere assicurata una dotazione minima e inderogabile di aree per servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo.
1) Per gli insediamenti residenziali:
1a) relativamente ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, detta misura minima inderogabile è di mq 25 per ogni abitante insediato o da insediare e mq 25 per ogni due posti - letto negli insediamenti residenziali a carattere turistico residenziale, così ripartiti:
a) mq 7 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili - nido, scuole materne;
b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi;
c) mq 10 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale;
d) mq 4 di aree per parcheggi pubblici.
1b) relativamente a tutti gli altri Comuni, la misura minima inderogabile per gli insediamenti residenziali e per quelli a carattere turistico è di mq 30 per ogni abitante insediato o da insediare e mq 30 per ogni due posti letto, così ripartiti:
a) mq 7 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili - nido, scuole materne;
b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi;
c) mq 14 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale;
d) mq 5 di aree per parcheggi pubblici.
Nelle zone residenziali e turistiche esistenti, sottoposte a piano particolareggiato, piano per l'edilizia economica e popolare o a piano per gli insediamenti produttivi, nel caso in cui siano previsti interventi di demolizione o ricostruzione, il Piano Regolatore Generale fissa il livello degli standards, fermo restando un minimo inderogabile corrispondente a 5 mq di parcheggio pubblico per abitante, calcolato come nel comma precedente per le zone turistiche.
2) Per i nuovi insediamenti produttivi, turistici, industriali e artigianali, commerciali e direzionali vanno previste le seguenti dotazioni minime:
a) nei nuovi insediamenti di carattere turistico, commerciale e direzionale, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di mq 100 di spazio pubblico, escluse le sedi viarie, di cui mq 40 destinati a parcheggi pubblici in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno, e mq 60 a verde pubblico alberato e attrezzato;
b) nei nuovi insediamenti produttivi industriali e artigianali la superficie da destinare a spazi pubblici, oltre le aree destinate alla viabilità, non può essere inferiore al 20% della superficie destinata a tali insediamenti, di cui il 10% per parcheggi e attività collettive e il restante 10% a verde pubblico.
Per i piani di edilizia economica e popolare e per i piani particolareggiati relativi a nuovi insediamenti, compresi quelli residenziali a carattere turistico, fatta salva la quota di cui al punto 1) - lettera d) del presente articolo, il Piano Regolatore Generale, per la restante quota, può prevedere una diversa ripartizione degli standards rispetto a quelle previste dal punto 1) del presente articolo.
Il Comprensorio fissa in sede di piano territoriale di coordinamento la dotazione minima di aree di cui all'art. 41 della presente legge, per l'istruzione superiore all'obbligo, per attrezzature sanitarie e ospedaliere, per parchi comprensoriali e grandi attrezzature, per lo sport, nonchè per attrezzature pubbliche di interesse generale.
Il piano comprensoriale può fissare, in caso di comprovata necessità, ai sensi dell'art. 8 - punto 13) della presente legge, una dotazione di standards superiore a quella fissata nei punti 1) e 2) dei commi precedenti del presente articolo. Il piano comprensoriale può altresì stabilire la facoltà per i Comuni di adottare standards inferiori a quelli indicati al punto 1, lettera c), per i nuclei e i centri frazionali aventi consistenza demografica fino a 1000 abitanti, precisando i minimi consentiti.
L'approvazione del Piano Regolatore Generale, relativamente alle aree nelle quali siano state già specificatamente localizzate singole opere pubbliche, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e consente l'inizio delle espropriazioni delle aree destinate al soddisfacimento degli standards urbanistici del presente articolo, semprechè lo stesso Piano Regolatore Generale non ne disponga l'attuazione mediante piano particolareggiato.

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