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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1979, n. 7

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER LA DIFESA DELLA COSTA ADRIATICA AI FINI AMBIENTALI, TURISTICI E DI PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 15 marzo 1979

Art. 4
Approvazione del piano progettuale
La giunta regionale, nei sessanta giorni successivi al ricevimento del piano progettuale, lo propone all'approvazione del consiglio regionale corredato delle eventuali osservazioni degli enti, organi ed uffici di cui al 2 comma del precedente articolo.
Il consiglio regionale approva il piano progettuale, che costituirà il quadro di riferimento settoriale per gl'interventi di pianificazione territoriale interessanti la fascia costiera.
Il consiglio regionale, con il provvedimento che approva il piano, su proposta della Giunta indica anche la previsione delle spese occorrenti per la sua realizzazione e l'ipotesi della loro ripartizione tra lo Stato, regione ed enti locali sulla base delle leggi vigenti, in un quadro di sviluppo coordinato della spesa pubblica.
La giunta regionale, entro due mesi dall'approvazione del piano, propone al consiglio regionale un programmastralcio operativo per gli interventi, eventualmente anche di tipo sperimentale, da realizzare nell'ambito del bilancio poliennale in vigore, per la parte di competenza regionale, ed un programma di massima per gl'interventi a carico dei bilanci successivi.

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