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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 aprile 1980, n. 24

NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 3 aprile 1980

Art. 2
Uno dei genitori, o loro sostituto, di minori di anni 10 ricoverati presso gli ospedali della regione e le case di cura convenzionate, ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio nell'intero arco delle 24 ore.
A tale scopo deve essere adottato ogni provvedimento, anche a carattere provvisorio, idoneo ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare nelle ore notturne.

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