LEGGE REGIONALE 1 aprile 1980, n. 24
NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 3 aprile 1980
Art. 5
Nei normali orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai degenti ricoverati presso gli ospedali della regione o case di cura convenzionate.