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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 aprile 1980, n. 24

NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 3 aprile 1980

Art. 6
I direttori sanitari degli ospedali della regione e delle case di cura convenzionate possono emanare, esclusivamente per comprovati motivi igienico-sanitari, disposizioni limitative dell'accesso o della presenza di minori e genitori - previsti al 1 comma dell'art. 2 e dell'art. 5 - in particolari reparti o zone di essi.
Analoga iniziativa può essere assunta dai medici di reparto per singoli casi e comunque per motivazioni igienico-sanitarie.
I medici che intendano adottare il provvedimento di cui al comma precedente, dovranno rilasciare dichiarazione scritta e motivata agli interessati. Qualora detto provvedimento comporti una limitazione superiore alle 24 ore, dovrà essere convalidato dal direttore sanitario.

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