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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 aprile 1980, n. 24

NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 3 aprile 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio e del benessere psico-affettivo dei bambini, gli ospedali pubblici e le case di cura private convenzionate dovranno garantire, sia nelle modalità organizzative della degenza sia nell'attuazione dei trattamenti terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive ed espressive proprie dell'età del bambino ricoverato.
Art. 2
Uno dei genitori, o loro sostituto, di minori di anni 10 ricoverati presso gli ospedali della regione e le case di cura convenzionate, ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio nell'intero arco delle 24 ore.
A tale scopo deve essere adottato ogni provvedimento, anche a carattere provvisorio, idoneo ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare nelle ore notturne.
Art. 3
Le proposte per la costruzione, ampliamento e ristrutturazione e per la riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrici e pediatrici inviate dalle unità sanitarie locali alla Regione, in conformità all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, dovranno, tra l'altro, indicare:
a) le modalità di trasformazione della nursery in un sistema che consenta la permanenza del neonato accanto alla madre;
b) il numero dei letti, per ogni stanza di reparto pediatrico, da destinarsi a uno dei genitori, o loro sostituto, per il raggiungimento di un indice pari al 70% dei letti pediatrici;
c) gli spazi riservati a sale da gioco e il personale adibito alla loro conduzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni.
Art. 4
I medici del reparto, oltre ad informare i genitori del bambino ricoverato sulla natura e andamento della malattia, devono dare ogni informazione sugli atti medici a cui sarà sottoposto il bambino, sui relativi tempi di esecuzione e loro significato terapeutico.
Uno dei genitori, o loro sostituto, ha facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche di reparto o ambulatoriali, all'atto dei prelievi per esami laboratoristici e durante le medicazioni e ogniqualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni igienico-sanitarie.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per atti medici la cui complessità di esecuzione suggerisca l'adozione di cautele o limitazioni alla presenza di uno dei genitori, o loro sostituto, tra i sanitari ed i genitori verrà concordata l'opportunità e l'eventuale modalità di detta presenza.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale degli ospedali regionali e di ogni altro presidio pubblico o privato convenzionato.
Art. 5
Nei normali orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai degenti ricoverati presso gli ospedali della regione o case di cura convenzionate.
Art. 6
I direttori sanitari degli ospedali della regione e delle case di cura convenzionate possono emanare, esclusivamente per comprovati motivi igienico-sanitari, disposizioni limitative dell'accesso o della presenza di minori e genitori - previsti al 1 comma dell'art. 2 e dell'art. 5 - in particolari reparti o zone di essi.
Analoga iniziativa può essere assunta dai medici di reparto per singoli casi e comunque per motivazioni igienico-sanitarie.
I medici che intendano adottare il provvedimento di cui al comma precedente, dovranno rilasciare dichiarazione scritta e motivata agli interessati. Qualora detto provvedimento comporti una limitazione superiore alle 24 ore, dovrà essere convalidato dal direttore sanitario.
Art. 7
Gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico degli enti ospedalieri fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali e in conformità all'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 aprile 1980

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