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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 39

NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 3

(già modificato da art. 37 L.R. 4 novembre 1991 n. 26 , poi sostituto da art. 31 L.R. 9 novembre 1995 n. 55, infine modificato comma 3 da art. 35 L.R. 21 dicembre 2012 n. 19)

La Giunta regionale finanzia l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge sulla scorta degli indirizzi definiti dal Consiglio.
L'atto deliberativo di assegnazione quantifica il finanziamento in rapporto ai lavori e ai costi definiti dal progetto preliminare e stabilisce il termine perentorio entro il quale l'ente attuatore è tenuto ad approvare il progetto esecutivo.
L'atto di impegno di spesa consegue all'approvazione del progetto esecutivo, ridefinisce l'ammontare del finanziamento in rapporto al costo base dell'appalto e assegna il termine perentorio per l'affidamento dei lavori....
L'inosservanza di anche uno solo dei termini di cui ai commi 2 e 3 comporta la perdita del diritto al finanziamento. Le disposizioni del presente articolo di legge si applicano anche agli interventi beneficiari di finanziamenti già assegnati alla data della sua entrata in vigore.

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